Sentenza del 12/03/2019 n. 708 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Sentenza penale passata in giudicato - Proventi illeciti - Recupero a tassazione - Applicazione delle provvigioni accertate nella sentenza penale - Assenza di contrarie allegazioni del contribuente - Correttezza del modus operandi dell'Ufficio - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione proventi illeciti derivanti dall'emissione e dall'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, finalizzate a ottenere indebitamente aiuti comunitari nel settore dell'olio di oliva. Sulla base delle risultanze di un procedimento penale, conclusosi con sentenza passata in giudicato, l'Ufficio aveva quantificato i proventi applicando una provvigione del 9% al valore complessivo delle operazioni illecite. Il contribuente contestava la decadenza dell'Ufficio per decorso dei termini ordinari, la violazione del principio del ne bis in idem per l'esistenza di un precedente avviso di accertamento e l'illegittimità della determinazione presuntiva dei proventi, sostenendo che la provvigione del 9% fosse stata accertata soltanto per una parte delle operazioni.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo l'accertamento. Il raddoppio dei termini era applicabile perché erano emersi fatti comportanti l'obbligo di denuncia per reati tributari, anche se, secondo la disciplina applicabile, non sarebbe stata necessaria la prova dell'effettiva denuncia; nel caso concreto, comunque, la denuncia risultava presentata e aveva dato origine al procedimento penale. Non vi era violazione del ne bis in idem perché il precedente avviso era stato annullato in autotutela e sostituito da un nuovo atto emesso nei termini. È stata inoltre ritenuta corretta la ricostruzione dei proventi, ottenuta estendendo a tutte le operazioni la percentuale di provvigione accertata per alcune di esse, in assenza di contrarie allegazioni o prove del contribuente e sulla base di dati provenienti dal procedimento penale. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 10.000 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000, i termini ordinari per l'accertamento sono raddoppiati.
Per il regime applicabile al caso concreto, il raddoppio dei termini discendeva dalla sussistenza di fatti idonei a far sorgere l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'esercizio dell'azione penale o dall'esito del processo penale.
Art. 1, commi 130-132, legge 208/2015
Disciplina transitoria relativa al raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penalmente rilevanti.
Le modifiche successive non hanno inciso sull'avviso già notificato nel 2014, soggetto al regime transitorio e alle disposizioni di salvaguardia applicabili agli atti impositivi già notificati.
Art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. 128/2015
Il raddoppio dei termini è circoscritto ai casi in cui la denuncia sia effettivamente presentata e trasmessa entro il termine ordinario, salvo le disposizioni transitorie.
La nuova disciplina non è stata applicata retroattivamente al caso, poiché l'avviso era stato notificato prima delle date rilevanti previste dal regime transitorio.
Art. 2-quater, comma 1, d.l. 564/1994
Riconosce all'Amministrazione finanziaria il potere di annullamento d'ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati.
L'Amministrazione può annullare un precedente avviso e adottare un nuovo atto sostitutivo entro il termine previsto per l'accertamento, senza che ciò comporti violazione del ne bis in idem.
D.M. 37/1997, art. 2
L'Amministrazione finanziaria può procedere, anche d'ufficio, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in presenza di illegittimità dell'atto.
L'elenco dei casi di autotutela non è tassativo e il potere può essere esercitato anche in pendenza di giudizio.
Art. 8, d.lgs. 74/2000
Reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
La contestazione di tale reato ha costituito il presupposto penalmente rilevante per il procedimento da cui l'Ufficio ha tratto elementi utilizzati nell'accertamento tributario.
Art. 331 c.p.p.
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio quando hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio.
La sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia rileva ai fini del raddoppio dei termini di accertamento secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
Artt. 67 e seguenti TUIR
Disciplina dei redditi diversi, inclusi i proventi derivanti da attività illecite.
I proventi illeciti costituiscono materia imponibile e possono essere recuperati a tassazione anche sulla base di elementi acquisiti in un procedimento penale.
Art. 416 c.p.
Delitto di associazione per delinquere.
È stato tra i reati contestati nel procedimento penale dal quale sono state tratte le risultanze utilizzate nell'accertamento fiscale.
Massime di principio
- Quando un accertamento fiscale si fonda su fatti penalmente rilevanti, per gli atti soggetti al previgente regime il raddoppio dei termini può essere riconosciuto sulla base della sussistenza di seri indizi di reato e dell'obbligo di denuncia, senza che siano decisivi l'esito finale del processo penale o l'effettiva condanna.
- Gli elementi acquisiti in un procedimento penale, comprese sentenze irrevocabili, documenti, intercettazioni e dichiarazioni, possono essere utilizzati dall'Amministrazione finanziaria per ricostruire il reddito imponibile, purché la ricostruzione sia logicamente motivata.
- L'estensione a più operazioni di una percentuale di provvigione accertata solo per alcune operazioni può essere ritenuta legittima se le operazioni appartengono allo stesso schema illecito, i dati di base sono documentati e il contribuente non fornisce elementi concreti per contestare la percentuale o dimostrare differenze tra le singole operazioni.
- La semplice contestazione della metodologia presuntiva non è normalmente sufficiente: il contribuente deve indicare e provare fatti specifici incompatibili con la ricostruzione dell'Ufficio.
- L'annullamento in autotutela di un primo avviso consente, in linea generale, l'emissione di un nuovo avviso sostitutivo entro i termini di legge; in tale situazione non ricorre automaticamente una violazione del ne bis in idem.
- Per valutare la validità di un accertamento basato su un procedimento penale occorre verificare soprattutto la disciplina temporale applicabile, la presenza di elementi penalmente rilevanti, la tempestività dell'atto sostitutivo e la concreta corrispondenza tra le risultanze penali e il reddito recuperato a tassazione.
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