Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2830

Regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra

Normativa europea32023R2830

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna integralmente la disciplina europea delle aste di quote di emissione alla luce della riforma dell’EU ETS e dell’introduzione del nuovo sistema separato per edilizia e trasporto stradale. Definisce regole dettagliate su prodotti d’asta, calendario, frequenza, accesso, ammissione dei partecipanti, designazione delle piattaforme, ruolo dei responsabili del collocamento, garanzie, pagamenti, segnalazioni e tutela della riservatezza. Prevede inoltre regole specifiche per i proventi destinati a Fondo per l’innovazione, dispositivo per la ripresa e la resilienza e Fondo sociale per il clima, nonché per la cancellazione volontaria di quote in caso di chiusura di impianti elettrici.

Norme UE sui tempi, la gestione, l’accesso, la vigilanza e gli aspetti operativi della vendita all’asta delle quote di emissione nell’ambito dell’EU ETS e dei nuovi sistemi ETS settoriali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla vendita all’asta delle quote di emissione disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, incluse le quote per impianti fissi, trasporto aereo, trasporto marittimo dal 2024 e le quote del nuovo sistema separato per edilizia, trasporto stradale e ulteriori settori dal 2027. Si applica agli Stati membri, alle piattaforme d’asta, ai responsabili del collocamento, agli offerenti e ai soggetti ammessi o legittimati a partecipare alle aste, nonché ai fondi e dispositivi finanziati tramite i proventi delle aste. Sono previste regole specifiche per la piattaforma d’asta comune e per le eventuali piattaforme d’asta indipendenti; alcune disposizioni differiscono per il periodo iniziale del nuovo sistema di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE. Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 1031/2010.

Norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni

Il regolamento delegato (UE) 2023/2830 aggiorna in modo organico la disciplina delle aste delle quote di emissione nell’Unione, sostituendo il regolamento (UE) n. 1031/2010. L’intervento si inserisce nella riforma dell’EU ETS e nella nuova architettura introdotta dalla direttiva (UE) 2023/959, con particolare attenzione all’estensione del sistema al trasporto marittimo e alla creazione del nuovo sistema separato per edilizia, trasporto stradale e ulteriori settori.

Il testo mira a garantire aste aperte, trasparenti, armonizzate e non discriminatorie, ma anche coerenti con gli obiettivi climatici dell’Unione, con la tutela dell’integrità del mercato e con le esigenze di prevenzione del riciclaggio e degli abusi di mercato.

Ambito di applicazione e quadro generale

Il regolamento si applica all’assegnazione tramite asta delle quote di cui alla direttiva 2003/87/CE. Rientrano nel perimetro le quote dell’attuale EU ETS per impianti fissi, le quote per il trasporto aereo, quelle per il trasporto marittimo dal 2024 e quelle del nuovo sistema ETS dal 2027 per edilizia, trasporto stradale e ulteriori settori.

La disciplina è costruita attorno a tre poli operativi:

  • la piattaforma d’asta comune, designata con procedura di appalto congiunta;
  • le eventuali piattaforme d’asta indipendenti degli Stati membri che non partecipano all’azione comune;
  • il responsabile del collocamento, incaricato di vendere le quote e incassare i proventi.

Prodotti messi all’asta e metodo di aggiudicazione

Le quote sono vendute mediante contratti elettronici standardizzati e, per ciascuno Stato membro, sotto forma di contratti spot a due giorni. Il volume minimo di offerta è pari a 500 quote. Il sistema è quello della tornata unica con offerte sigillate e prezzo uniforme: ogni offerente presenta l’offerta senza conoscere quelle altrui e paga il prezzo di aggiudicazione per ciascuna quota assegnata, indipendentemente dal prezzo offerto.

Le offerte devono indicare:

  • identità dell’offerente e, se del caso, del cliente;
  • volume offerto, in multipli interi di 500 quote;
  • prezzo per quota espresso in euro e arrotondato al secondo decimale.

Le offerte possono essere presentate, modificate o ritirate solo entro un termine fissato dalla piattaforma e pubblicato almeno cinque giorni d’apertura prima dell’inizio del periodo d’offerta. Dopo la presentazione, l’offerta è vincolante, salvo ritiro o modifica nei casi previsti.

Prezzo di aggiudicazione, prezzo di riserva e annullamento dell’asta

Il prezzo di aggiudicazione è determinato alla fine del periodo d’offerta in base all’ordine decrescente dei prezzi offerti. Le offerte a pari prezzo sono ordinate casualmente tramite algoritmo predefinito dalla piattaforma prima dell’asta.

Il prezzo di aggiudicazione corrisponde al prezzo al quale la somma dei volumi offerti raggiunge o supera il volume messo all’asta. Se il totale delle offerte selezionate supera il volume disponibile, il residuo è attribuito all’ultima offerta utile. Se il volume offerto è insufficiente, l’asta è annullata.

È inoltre previsto un meccanismo di annullamento quando il prezzo di aggiudicazione risulta notevolmente inferiore al prezzo prevalente sul mercato secondario immediatamente prima e durante il periodo d’offerta. Tale meccanismo non si applica, per un periodo iniziale di due mesi, alle quote del nuovo sistema ETS di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, con possibile proroga di altri due mesi per consentire la liquidità del mercato secondario.

In caso di annullamento:

  • per le aste relative agli articoli 10 e 13, i volumi sono distribuiti in parti uguali nelle quattro aste successive;
  • per le aste relative all’articolo 11, i volumi sono distribuiti in parti uguali nelle due aste successive;
  • se la ripartizione non è possibile nel rispetto del lotto minimo, si utilizzano meno aste o la successiva asta utile.

Calendario delle aste, frequenza e rettifiche

Le aste sono svolte in periodi d’offerta regolari, non sovrapposti tra loro. I periodi d’offerta iniziano e terminano nello stesso giorno d’apertura, durano almeno due ore e sono distanziati di almeno due ore. Non si tengono aste nelle due settimane di Natale e Capodanno.

Per la piattaforma comune, la frequenza minima è:

  • settimanale per le quote di cui agli articoli 10 e 13;
  • almeno bimestrale per le quote di cui all’articolo 11;
  • per le quote del nuovo sistema ETS, frequenze iniziali più flessibili nelle prime sei aste, se necessario per favorire la partecipazione e il corretto avvio.

I calendari devono essere pubblicati in anticipo, di regola entro il 31 luglio dell’anno precedente. Le rettifiche sono ammesse solo per una serie tassativa di eventi, tra cui annullamenti, sospensioni, modifiche normative, inclusione di nuove attività o settori, adeguamenti alla riserva stabilizzatrice del mercato e cancellazioni volontarie di quote.

Volumi d’asta per i diversi comparti

Per il trasporto marittimo e gli impianti fissi, il volume annuale di quote da mettere all’asta corrisponde al volume stabilito ai sensi della direttiva 2003/87/CE, tenendo conto delle percentuali assegnate a ciascuno Stato membro e delle rettifiche derivanti da specifiche disposizioni del diritto UE, incluse le misure sulla riserva stabilizzatrice del mercato.

Per il trasporto aereo, il volume annuale corrisponde a quello determinato dagli articoli 3 quater e 3 quinquies della direttiva 2003/87/CE, con eventuale riporto all’anno successivo delle variazioni non ancora collocate e degli arrotondamenti.

Per le quote del nuovo sistema ETS per edilizia, trasporto stradale e ulteriori settori, il volume annuo a partire dal 2027 è determinato dagli articoli 30 quater e 30 quinquies della direttiva 2003/87/CE; il volume iniziale per il 2027 delle quote destinate al Fondo sociale per il clima è fissato in 350 milioni di quote.

Quote destinate al Fondo per l’innovazione, al dispositivo per la ripresa e la resilienza e al Fondo sociale per il clima

Il regolamento disciplina in modo puntuale la programmazione dei volumi da mettere all’asta per le finalità di finanziamento previste dalla direttiva 2003/87/CE.

Per il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il volume annuo iniziale è fissato in:

  • 86.685.000 quote per il 2024;
  • 86.685.000 quote per il 2025;
  • 58.000.000 quote per il 2026.

Tali volumi possono essere adeguati per rispettare gli obiettivi di provento fissati dalla direttiva. Se i proventi attesi sono raggiunti prima dell’ultima asta programmata, le aste successive sono sospese con aggiornamento del calendario.

Per il Fondo sociale per il clima, il regolamento stabilisce che i volumi annui iniziali siano programmati e distribuiti tra gennaio e agosto, con possibile integrazione da settembre a dicembre se, al 30 giugno, non è stato generato il 75 % dell’importo annuo massimo di proventi. Se il massimale di proventi è già raggiunto, le aste successive sono sospese.

La BEI agisce come responsabile del collocamento per le quote relative al Fondo per l’innovazione e al dispositivo per la ripresa e la resilienza, mentre la Commissione è responsabile del collocamento per le quote destinate al Fondo sociale per il clima e per quelle di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 8 ter, e all’articolo 30 quinquies, paragrafi 3 e 4, della direttiva.

Accesso alle aste, ammissione e requisiti di integrità

L’accesso diretto è limitato ai soggetti legittimati e ammessi all’asta. Possono presentare domanda, in sintesi:

  • gestori, operatori aerei, società di navigazione e soggetti regolamentati titolari di conto nel registro dell’Unione;
  • imprese di investimento e enti creditizi;
  • raggruppamenti di gestori;
  • organismi pubblici o enti pubblici che controllano i soggetti del settore;
  • in deroga, taluni soggetti esenti dalla MiFID II autorizzati dagli Stati membri, se la normativa nazionale lo consente.

Per l’ammissione, il richiedente deve in particolare:

  • avere sede nell’Unione o appartenere alle categorie espressamente ammesse;
  • detenere un conto designato del registro dell’Unione e un conto bancario designato;
  • designare almeno un rappresentante dell’offerente stabilito nell’Unione;
  • fornire informazioni complete su identità, titolarità effettiva, struttura societaria, solvibilità, attività e mezzi di pagamento;
  • rispettare i requisiti di adeguata verifica della clientela e, se del caso, le regole sulla dimensione massima dell’offerta.

Sono previste domande documentate, anche con copia autenticata degli atti, e la piattaforma può richiedere integrazioni, verifiche, colloqui e controlli. Il diniego, la revoca o la sospensione dell’ammissione sono possibili per mancanza dei requisiti, violazioni, sospetti di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, criminalità o abusi di mercato.

Designazione dei responsabili del collocamento

Ogni Stato membro deve designare un responsabile del collocamento prima di poter mettere all’asta le quote. Il responsabile conclude gli accordi necessari con la piattaforma e con i sistemi di compensazione o regolamento collegati.

Nella scelta, gli Stati membri devono considerare prioritariamente il rischio di conflitto di interessi e abuso di mercato, tenendo conto dell’attività sul mercato secondario e delle misure interne adottate dal candidato. È vietato agli Stati membri trasmettere al responsabile del collocamento informazioni privilegiate sulle aste, e la violazione di tale divieto deve essere sanzionata in modo efficace, proporzionato e dissuasivo.

Piattaforma d’asta comune e piattaforme indipendenti

La piattaforma d’asta comune è designata mediante appalto congiunto tra Commissione e Stati membri partecipanti. La designazione dura al massimo cinque anni, prorogabili fino a sette anni in presenza delle condizioni del regolamento finanziario UE.

La piattaforma comune fornisce servizi di accesso, conduzione delle aste, gestione del calendario, annuncio dei risultati, supporto tecnico ai sistemi di compensazione/regolamento, monitoraggio e segnalazione. Deve essere collegata ad almeno un sistema di compensazione o regolamento con un anticipo minimo di 20 giorni d’apertura rispetto al primo periodo d’offerta gestito.

Gli Stati membri non partecipanti all’azione comune possono designare piattaforme indipendenti per le quote degli articoli 10 e 11. La designazione è subordinata all’iscrizione nell’allegato III e a una procedura di selezione conforme agli appalti pubblici. La durata massima è di tre anni, prorogabile di altri due. Per la Germania, l’allegato III indica EEX con decorrenza dal 5 gennaio 2024 e condizioni specifiche, tra cui l’indipendenza dall’adesione al mercato secondario organizzato da EEX.

Segnalazione delle operazioni e vigilanza

Ogni operazione d’asta che determina il trasferimento di quote deve essere comunicata all’autorità nazionale competente e a ESMA il più rapidamente possibile e comunque non oltre la chiusura del giorno d’apertura successivo. Le segnalazioni includono volume, prezzo, date, identità degli aggiudicatari e, se rilevante, dei clienti.

Le piattaforme devono inoltre produrre report mensili e una sintesi annuale sul funzionamento delle aste, con riferimento a trasparenza, prezzo, aspetti tecnici, possibili abusi di mercato, riciclaggio, finanziamento del terrorismo e violazioni del regolamento o dell’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.

Sono previste cooperazione attiva tra piattaforme, Commissione, autorità nazionali ed ESMA, nonché obblighi di pubblicazione di relazioni sintetiche da parte della Commissione.

Pagamento, garanzie e consegna delle quote

Gli aggiudicatari, o i loro aventi causa, devono pagare l’importo dovuto attraverso il sistema di compensazione o regolamento verso il conto bancario designato del responsabile del collocamento. Il pagamento deve essere effettuato in euro o, per gli Stati membri non appartenenti all’eurozona, nella valuta nazionale scelta dallo Stato membro se il sistema è in grado di gestirla.

Le quote sono consegnate solo dopo il pagamento integrale. In caso di ritardo o mancato pagamento, si applicano interessi di mora e/o una penale; se necessario, la controparte centrale o l’agenzia di regolamento può attivare le garanzie. In caso di mancato regolamento, le quote sono rimesse in vendita nelle due aste successive.

Prima dell’asta, gli offerenti e il responsabile del collocamento devono prestare garanzie, normalmente in forma di quote depositate a titolo di garanzia nel registro dell’Unione. In caso di forza maggiore, la consegna può essere differita, senza altri rimedi per l’aggiudicatario oltre all’attesa della consegna.

Tariffe, spese e costi del procedimento

Le tariffe e le condizioni applicate dalla piattaforma e dai sistemi collegati non possono essere meno favorevoli di quelle del mercato secondario. Tutte le tariffe devono essere chiare, dettagliate e pubblicamente accessibili.

Di regola, i costi dei servizi di asta sono sostenuti dagli offerenti. Alcune spese connesse agli accordi tra responsabile del collocamento e piattaforma sono a carico dello Stato membro e possono essere dedotte dai proventi d’asta. Per gli Stati che aderiscono successivamente alla piattaforma comune o la utilizzano in assenza di una piattaforma indipendente valida, il regime delle spese può essere adattato dai documenti di gara o dal contratto di designazione.

Antiriciclaggio, abusi di mercato e limiti alle offerte

Il regolamento dedica ampio spazio alla prevenzione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, criminalità e abusi di mercato. Le piattaforme devono monitorare i rapporti con gli offerenti, aggiornare la documentazione, conservare i dati per almeno cinque anni dalla fine del rapporto e segnalare i sospetti alle FIU e alle autorità competenti.

Per attenuare i rischi, la piattaforma può imporre:

  • una dimensione massima dell’offerta, espressa come percentuale del volume d’asta per singola asta o per anno;
  • altre misure correttive necessarie.

Queste misure richiedono la previa consultazione e il parere della Commissione. Le piattaforme devono inoltre adottare regole di condotta per i soggetti che presentano offerte per conto di terzi: accettazione di istruzioni dei clienti, obblighi di diligenza, accordi scritti, divieto di condizioni inique, limitazioni ai conflitti di interesse e obblighi di riservatezza interna.

Trasparenza, riservatezza e regime linguistico

Le piattaforme devono pubblicare in un sito dedicato tutta la normativa, i moduli, gli annunci, i calendari, l’elenco degli ammessi e le decisioni relative alle misure correttive. I risultati delle aste devono essere annunciati entro cinque minuti per i dati essenziali e entro quindici minuti per gli ulteriori elementi.

Le informazioni riservate comprendono, tra l’altro, il contenuto delle offerte, l’identità degli offerenti, il volume e il prezzo offerto, i metodi algoritmici di selezione casuale e le informazioni ottenute nella vigilanza sui rapporti con gli offerenti. La regola generale è il divieto di divulgazione, salvo casi tassativi, tra cui obblighi di legge, procedimenti giudiziari, consenso scritto o decorso di 30 mesi.

Le informazioni scritte non pubblicate nella Gazzetta ufficiale devono essere redatte in una lingua comunemente impiegata nella finanza internazionale, in pratica l’inglese. Gli Stati membri possono fornire traduzioni nelle proprie lingue ufficiali a proprie spese; se lo fanno per la piattaforma comune, le piattaforme indipendenti dello stesso Stato devono adeguarsi. I soggetti interessati possono scegliere la lingua delle notifiche, con possibilità di rinunciare per iscritto a tale diritto.

Ricorsi, errori e disposizioni finali

Le piattaforme devono predisporre procedimenti extragiudiziali per l’esame dei ricorsi dei richiedenti ammessi o respinti e dei soggetti già ammessi. Sono inoltre previste disposizioni sulla rettifica degli errori nei pagamenti, nei trasferimenti e nelle garanzie: il sistema di compensazione o regolamento deve correggere gli errori appena noti; chi trae vantaggio da un errore non correggibile e non lo segnala può essere tenuto al risarcimento del danno.

Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 1031/2010 e si applica direttamente negli Stati membri a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Oggetto, ambito e definizioni

Gli articoli 1-3 definiscono l’oggetto del regolamento e il suo ambito di applicazione alle aste delle quote ai sensi della direttiva 2003/87/CE. L’articolo 3 contiene definizioni estese di prodotti spot a due giorni, periodo d’offerta, giorno d’apertura, piattaforma d’asta, piattaforma comune e indipendente, responsabile del collocamento, sistemi di compensazione/regolamento, garanzie, mercato secondario, abusi di mercato, riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Struttura dell’asta e determinazione del prezzo

Gli articoli 4-7 stabiliscono che le quote sono vendute in contratti elettronici standardizzati spot a due giorni. Il metodo è a offerta sigillata, tornata unica, prezzo uniforme, con selezione casuale delle offerte a pari prezzo. Il lotto minimo è di 500 quote. È previsto un prezzo di riserva: se il prezzo di aggiudicazione risulta notevolmente inferiore al mercato secondario, l’asta è annullata. In caso di annullamento, le quote sono redistribuite nelle aste successive secondo regole differenziate per le varie tipologie di quote.

Calendario, frequenza e annullamento delle aste

Gli articoli 8, 9, 12, 13 e 14 disciplinano la pianificazione annuale delle aste, con pubblicazione anticipata del calendario entro il 31 luglio dell’anno precedente, salvo impossibilità. Le aste dell’EU ETS sono in linea generale almeno settimanali; quelle per il trasporto aereo almeno bimestrali; le aste del nuovo sistema ETS per edilizia e trasporto stradale sono gestite con calendario specifico. Sono previsti limiti di non sovrapposizione dei periodi d’offerta, il divieto di aste nelle due settimane di Natale e Capodanno, la redistribuzione dei volumi annullati e un elenco dettagliato di cause di rettifica dei calendari.

Accesso alle aste, ammissione e controllo dei partecipanti

Gli articoli 15-21 prevedono che possano partecipare direttamente solo i soggetti legittimati e ammessi secondo requisiti stringenti di identificazione, adeguata verifica della clientela, conto nel registro dell’Unione, conto bancario designato e rappresentanza dell’offerente. Possono accedere gestori, operatori aerei, società di navigazione, soggetti regolamentati, imprese di investimento, enti creditizi e taluni soggetti autorizzati dagli Stati membri; sono esclusi soggetti coinvolti, tra l’altro, nella gestione della piattaforma o del collocamento. La piattaforma può negare, revocare o sospendere l’ammissione in caso di mancanza dei requisiti, violazioni, sospetti di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, criminalità o abusi di mercato.

Responsabili del collocamento e quote destinate ai fondi

Gli articoli 22-25 disciplinano la designazione del responsabile del collocamento da parte di ciascuno Stato membro, i suoi compiti di vendita, incasso e trasferimento dei proventi e le misure per evitare conflitti di interesse e abusi di mercato. La BEI è responsabile del collocamento per le quote destinate al Fondo per l’innovazione e al dispositivo per la ripresa e la resilienza; la Commissione lo è per alcune quote destinate al Fondo sociale per il clima. È inoltre prevista una procedura di notifica e calcolo per la cancellazione volontaria di quote in caso di chiusura di impianti di generazione elettrica.

Designazione e funzionamento della piattaforma d’asta comune e delle piattaforme indipendenti

Gli articoli 26-31 disciplinano la procedura di appalto congiunta per la piattaforma comune, designata fino a cinque anni prorogabili a sette, nonché le condizioni per le piattaforme indipendenti degli Stati membri non partecipanti. Sono definiti i servizi della piattaforma comune, la strategia di uscita, i requisiti di designazione, i volumi minimi e massimi per asta nelle piattaforme indipendenti e il coordinamento dei calendari. È esclusa per il nuovo sistema ETS 2027 la possibilità di non partecipare alla piattaforma comune.

Requisiti di designazione e ruolo delle autorità di vigilanza

Gli articoli 32 e 33 stabiliscono i criteri per la selezione dei responsabili del collocamento e delle piattaforme d’asta, imponendo che la piattaforma sia un mercato regolamentato e che siano garantite non discriminazione, accesso equo per PMI ed emettitori di entità ridotta, efficienza, prevenzione degli abusi e collegamento con sistemi di compensazione o regolamento. Sono previsti poteri di autorizzazione, sorveglianza e cooperazione delle autorità nazionali competenti ed ESMA.

Segnalazione delle operazioni, pagamenti e consegna delle quote

Gli articoli 34-41 disciplinano la segnalazione immediata delle operazioni alle autorità competenti e a ESMA, il pagamento in euro o, per gli Stati membri non euro, nella valuta nazionale, e le conseguenze del mancato pagamento. Le quote sono trasferite in conto di garanzia prima dell’asta e consegnate solo a fronte del pagamento integrale; in caso di forza maggiore è ammessa la consegna differita. Sono previsti obblighi di garanzia sia per gli offerenti sia per il responsabile del collocamento.

Tariffe, spese e incentivi di costo

Gli articoli 42-43 fissano il principio secondo cui tariffe e condizioni applicate dalla piattaforma e dai sistemi collegati non possono essere meno favorevoli di quelle del mercato secondario. I costi del procedimento d’asta sono normalmente coperti dagli offerenti; talune spese organizzative sono a carico dello Stato membro e dedotte dai proventi d’asta. Sono previste eccezioni e meccanismi di adeguamento per gli Stati che aderiscono successivamente alla piattaforma comune.

Vigilanza, antiriciclaggio e abusi di mercato

Gli articoli 44-50 impongono monitoraggio mensile e annuale del funzionamento delle aste, scambio di informazioni con Commissione, Stati membri, autorità competenti ed ESMA, vigilanza sui rapporti con gli offerenti e conservazione dei dati. Sono previsti obblighi di segnalazione alla FIU per sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, segnalazione degli indizi di abusi di mercato, possibilità di imporre limiti massimi alle offerte e altre misure correttive, nonché norme di condotta per i soggetti che presentano offerte per conto di terzi.

Trasparenza, riservatezza, lingua e ricorsi

Gli articoli 51-56 disciplinano la pubblicazione sul sito dedicato delle regole e degli elenchi degli ammessi, l’annuncio dei risultati entro 5 e 15 minuti dalla chiusura dell’asta, la tutela rigorosa delle informazioni riservate per 30 mesi, il regime linguistico con uso ordinario dell’ინგlese finanziario e facoltà degli Stati membri di fornire traduzioni, nonché il diritto di ricorso extragiudiziale, la rettifica degli errori nei trasferimenti e nelle garanzie e il relativo regime di responsabilità.

Abrogazione ed entrata in vigore

L’articolo 57 abroga il regolamento (UE) n. 1031/2010, sostituendolo integralmente. L’articolo 58 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambienteclimaenergiamercato finanziarioappalti pubblici

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.