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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10522/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

I condomini ricorrenti avevano impugnato una delibera assembleare del 20 febbraio 2013 che, richiamando il regolamento condominiale, vietava l'utilizzo degli spazi comuni con oggetti di qualsiasi natura, salvo le piante ornamentali, con invito a liberare gli spazi entro 15 giorni e minaccia di rimozione forzata. In primo grado la domanda di annullamento era stata respinta; in appello la decisione era stata confermata. Nel ricorso per cassazione i condomini hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per l'asserita erronea dichiarazione di inammissibilità di documentazione fotografica che sarebbe già stata prodotta in primo grado; 2) vizio motivazionale e violazione dell'art. 1102 c.c. per avere i giudici di merito interpretato il regolamento condominiale solo letteralmente, senza applicare i criteri ermeneutici dei contratti e senza considerare il concreto pregiudizio agli altri partecipanti; 3) violazione dell'art. 66 disp. att. c.c. per avere ritenuto tardiva l'impugnazione della delibera per omessa indicazione dell'argomento nell'ordine del giorno, sostenendo che non vi fosse un onere del condomino dissenziente di eccepire subito il vizio in assemblea.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché mirava a censurare un errore di fatto, deducibile eventualmente con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione della sentenza d'appello era sufficiente secondo il parametro del c.d. minimo costituzionale e che l'interpretazione del regolamento condominiale era attività di merito insindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni ermeneutici o vizi logici specificamente denunciati. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata: la delibera era anteriore alla riforma del 2012, quindi non si applicava il nuovo art. 66 disp. att. c.c.; tuttavia, anche nel regime previgente, l'omessa indicazione in assemblea dell'argomento poi deliberato non è deducibile dal condomino dissenziente se questi non abbia prima eccepito l'irregolarità della convocazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata attività difensiva dell'intimato. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    La produzione documentale ritenuta tardiva non può essere rivalutata in cassazione quando la censura, in realtà, investe un errore di percezione del giudice sul contenuto degli atti, cioè un errore di fatto.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge va dedotta in modo puntuale; non è sufficiente contestare il risultato interpretativo senza indicare il canone ermeneutico asseritamente violato.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il sindacato sulla motivazione è limitato all'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 1102 c.c.

    La clausola regolamentare che disciplina l'uso delle parti comuni può legittimamente incidere sull'uso della cosa comune; la sua interpretazione, se plausibile e non illogica, è riservata al giudice di merito.

  • art. 1139 c.c.

    La norma di chiusura del condominio richiama le regole delle comunioni e consente di applicare, in tema di convocazione e informazione preventiva sull'oggetto della deliberazione, i principi dell'art. 1105 c.c.

  • art. 66 disp. att. c.c.

    La disciplina vigente sulla convocazione e sull'ordine del giorno non era applicabile ratione temporis alla delibera anteriore alla riforma del 2012.

  • art. 1105, terzo comma, c.c.

    Anche nel regime anteriore alla riforma, i partecipanti devono essere preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione; tuttavia la censura per omessa indicazione in ordine del giorno è preclusa se non viene eccepita in assemblea la regolarità della convocazione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore denunciato sul primo motivo integra, se del caso, un errore di fatto deducibile con revocazione e non con ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis, art. 13, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una censura sull'apprezzamento del materiale documentale in una critica di legittimità quando il vizio denunciato attiene, in realtà, a un errore di fatto percepito dal giudice; in tal caso il rimedio è, se del caso, la revocazione.
  • Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si risolve in una violazione costituzionalmente rilevante del dovere di motivazione, non il semplice difetto di sufficienza o completezza argomentativa.
  • L'interpretazione del regolamento condominiale è un accertamento di merito sindacabile in cassazione solo se venga specificamente denunciata la violazione dei canoni ermeneutici o un vizio logico della motivazione; non basta contrapporre una diversa lettura più favorevole alla parte.
  • Nel condominio, l'omessa indicazione di un argomento nell'ordine del giorno non può essere fatta valere dal condomino che non abbia prima eccepito in assemblea l'irregolarità della convocazione, essendo richiesta la preventiva contestazione del vizio procedurale.
  • Anche nel regime previgente alla riforma del 2012, la convocazione assembleare deve consentire ai partecipanti di conoscere preventivamente l'oggetto della deliberazione; la disciplina successiva non si applica retroattivamente a deliberazioni anteriori.
  • Quando il ricorso è rigettato, la Corte può dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi della disciplina speciale sulle spese di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiSpese di liteImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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