Sentenza n. 87/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento di diniego n. 2081/2021 del 22.09.2021 emesso dal Comune di Firenze in relazione alla pratica di condono S/1648; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi tra cui, in particolare, le note del Comune datate 05.09.2017 e la proposta del responsabile del procedimento del 23.07.2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un box auto realizzato nella fascia di rispetto ferroviaria
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari richiedenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale sulla domanda di condono presentata nel 1985, deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 32 e 35 della legge n. 47/1985, degli artt. 2 ss. della legge n. 241/1990 e della circolare ministeriale del 30 luglio 1985, nonché carenza di istruttoria e motivazione, per non avere il Comune acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo ferroviario, individuata in RFI. In secondo luogo, hanno dedotto la violazione degli artt. 32 e 35 della legge n. 47/1985, degli artt. 49 e 60 del d.P.R. n. 753/1980, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 1158 ss. c.c., oltre a carenza di istruttoria e motivazione e disparità di trattamento. Hanno sostenuto che il Comune non avesse correttamente istruito il procedimento per l’autorizzazione in deroga alla fascia di rispetto ferroviaria, né considerato le peculiarità del manufatto e le vicende relative ad altri box della stessa zona, favorevolmente sanati. I ricorrenti hanno inoltre documentato di avere trasmesso agli uffici competenti, nel 2017, la documentazione necessaria per l’acquisizione dell’autorizzazione in deroga.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato il diniego di condono. Il Collegio ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 47/1985, il parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo sia obbligatorio e vincolante e debba essere previamente acquisito prima della definizione dell’istanza di condono. Il decorso del termine di 180 giorni previsto dalla norma non determina un silenzio significativo né consuma il potere dell’amministrazione competente: integra un mero silenzio-rifiuto o silenzio-inadempimento, avverso il quale sono esperibili le azioni contro il silenzio. Il Comune, quale amministrazione procedente, non può quindi concludere il procedimento di condono senza il provvedimento espresso dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Nel caso concreto, il diniego era stato motivato dalla carenza della documentazione relativa alla deroga alla fascia ferroviaria, ma i ricorrenti avevano dimostrato di aver trasmesso la documentazione agli uffici competenti, sicché non avevano causato tale carenza. Il Comune dovrà riesercitare il potere e definire l’istanza dopo avere acquisito il provvedimento conclusivo di RFI sul subprocedimento di deroga, eventualmente mediante moduli procedimentali alternativi. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 32 l. 47/1985
Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.
Il parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo è obbligatorio e vincolante; il Comune non può definire l’istanza di condono senza averlo previamente acquisito. Il termine di 180 giorni configura un silenzio-rifiuto o silenzio-inadempimento privo di valore provvedimentale significativo.
art. 35 l. 47/1985
Richiamato dai ricorrenti quale disciplina del procedimento di condono; la decisione si fonda principalmente sull’obbligo di acquisizione del parere previsto dall’art. 32.
art. 2 l. 241/1990
obbligo della P.A. di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso
L’inerzia amministrativa, salvo espresse previsioni normative, non produce un provvedimento negativo significativo; il silenzio previsto dall’art. 32 della legge n. 47/1985 è comportamento inadempiente.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria
Il responsabile del procedimento deve assicurare la completezza dell’istruttoria, anche nel procedimento di condono edilizio.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Sono esperibili contro il silenzio-inadempimento dell’amministrazione competente al rilascio del parere o nulla osta.
art. 49 d.P.R. 753/1980
Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza ... minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.
Costituisce la disciplina del vincolo di rispetto ferroviario cui era assoggettato il manufatto.
art. 60 d.P.R. 753/1980
Richiamato quale base normativa della richiesta di autorizzazione in deroga alla fascia di rispetto ferroviaria.
Massime di principio
- Nel procedimento di condono edilizio relativo a opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, il parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo è obbligatorio e vincolante; il Comune non può definire l’istanza senza averlo previamente acquisito.
- Il termine di 180 giorni previsto dall’art. 32 della legge n. 47/1985 per la formulazione del parere dell’autorità preposta al vincolo non comporta un silenzio significativo né la consumazione del relativo potere, ma integra un mero silenzio-rifiuto o silenzio-inadempimento, azionabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
- La legittimazione del richiedente a reagire al silenzio dell’amministrazione competente non esclude che anche il Comune, quale amministrazione procedente, possa attivare i rimedi contro il silenzio per assicurare la definizione del procedimento di condono.
- Anche il procedimento di condono edilizio, pur disciplinato da norme eccezionali, è soggetto al principio di completezza dell’istruttoria: il Comune deve acquisire d’ufficio gli atti necessari e non può imputare al richiedente la carenza documentale quando questi abbia tempestivamente trasmesso la documentazione agli uffici competenti.
- Qualora il diniego di condono sia adottato senza il previo parere obbligatorio e vincolante dell’autorità preposta al vincolo, il diniego è illegittimo e deve essere annullato, con riesercizio del potere dopo la conclusione del subprocedimento relativo al parere o all’autorizzazione in deroga.
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