Circolare numero 107 del 19-4-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce il principio affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite sulla pensione di anzianità degli operai agricoli e modifica i criteri finora seguiti dall’INPS. Vengono distinti i casi di assicurati che possono far valere solo contribuzione agricola e quelli che possono far valere anche contribuzione extra agricola, precisando requisiti, modalità di computo delle giornate, rivalutazione della contribuzione antecedente al 1° gennaio 1984 e limiti massimi utilizzabili. Le nuove regole si applicano alle domande future e a quelle ancora in corso di definizione; sono inoltre richiamati due messaggi del 1992 che confermano i criteri di trasferimento delle eccedenze di contribuzione agricola.
Nuovi criteri di accertamento del diritto alla pensione di anzianità per gli operai agricoli
Pensione di anzianità degli operai agricoli: nuovi criteri di accertamento
La circolare interviene sui criteri di verifica del diritto alla pensione di anzianità per gli operai agricoli, alla luce della sentenza n. 1568 del 14 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. L’INPS modifica le istruzioni precedenti e distingue tra assicurati con sola contribuzione agricola e assicurati che possono far valere anche contribuzione extra agricola.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina di base è l’articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, che per gli operai agricoli, ai fini delle pensioni a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, eleva a 270 giornate il requisito minimo annuo di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa. La norma stabilisce inoltre i requisiti complessivi di contribuzione per le diverse prestazioni: 5.460 giornate per la pensione di anzianità, 4.050 giornate per la pensione di vecchiaia e 1.350 giornate per la pensione di invalidità, con almeno 270 giornate nel quinquennio precedente la domanda. Per la pensione di anzianità resta fermo anche il requisito di 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria.
Dal 1° gennaio 1993, per effetto dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, il requisito delle 4.050 giornate per la vecchiaia è elevato progressivamente di 270 giornate ogni due anni fino a raggiungere 5.400 giornate dal 1° gennaio 2001.
Principio affermato dalla Corte di Cassazione
La sentenza n. 1568 del 14 febbraio 1995 chiarisce che, per la pensione di anzianità degli operai agricoli, il requisito contributivo non coincide solo con la contribuzione complessiva di 5.460 giornate nell’intero periodo di iscrizione, ma richiede anche il rispetto del minimo annuo di 270 contributi giornalieri per ciascun anno di iscrizione negli elenchi. La Corte precisa inoltre che:
- al requisito complessivo non concorrono i contributi figurativi per malattia e disoccupazione ordinaria;
- per il requisito complessivo non si applica la rivalutazione dei contributi riferiti a periodi anteriori al 1° gennaio 1984;
- il requisito annuo di 270 giornate, invece, può essere formato anche da contribuzione figurativa ed è soggetto alla rivalutazione prevista per i periodi antecedenti al 1984.
Assicurati che possono far valere solo contribuzione agricola
Per gli operai agricoli che dispongono esclusivamente di contribuzione agricola, il diritto alla pensione di anzianità richiede:
- 35 anni di assicurazione;
- 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria, compresi gli anni anteriori al 1940 con contributi versati a mezzo marche, gli anni di iscrizione parziale e i periodi di saldatura tra anno agrario e anno solare;
- 270 contributi giornalieri per ciascun anno di iscrizione negli elenchi.
Ai fini del requisito annuo sono utili tutti i contributi versati o accreditati, compresi quelli figurativi non valutabili per il diritto alla pensione. La contribuzione figurativa agricola accreditata in settimane, diversa da quella di disoccupazione agricola e di integrazione salariale agricola, deve essere convertita in giornate con il criterio di 6 giornate per ogni settimana, ai sensi dell’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
Non possono essere computate più di 270 giornate per ogni anno, equivalenti a 52 settimane. Le giornate eccedenti vanno eventualmente trasferite ad anni successivi secondo i criteri già richiamati dai precedenti atti INPS.
Rivalutazione dei periodi anteriori al 1° gennaio 1984
Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1984, la contribuzione agricola obbligatoria, figurativa e volontaria integrativa inferiore a 270 giornate annue deve essere rivalutata con coefficienti differenti in base al sesso e all’età:
- 2,60 per gli uomini;
- 3,86 per donne e ragazzi.
La rivalutazione opera solo ai fini del requisito minimo annuo. Anche dopo la rivalutazione non si può comunque superare il limite di 270 contributi giornalieri per anno.
Per il requisito complessivo di 5.460 giornate, invece, non deve essere effettuata alcuna rivalutazione dei contributi agricoli anteriori al 1° gennaio 1984. Rimane inoltre fermo il limite massimo di computo pari al prodotto di 156 giornate per il numero degli anni di iscrizione negli elenchi, includendo gli anni anteriori al 1940, le iscrizioni parziali e i periodi di saldatura tra anno agrario e anno solare.
Assicurati che possono far valere anche contribuzione extra agricola
Per gli operai agricoli che possono utilizzare anche contribuzione extra agricola, il diritto alla pensione di anzianità richiede:
- 35 anni di assicurazione;
- il requisito minimo di 270 contributi giornalieri per ciascuno degli anni di iscrizione negli elenchi;
- il requisito complessivo di 5.460 contributi giornalieri, pari a 1.820 settimane.
Ai fini del requisito annuo, possono essere utilizzati anche contributi extra agricoli che si collochino nello stesso anno. Le giornate di contribuzione agricola devono essere trasformate in settimane con il coefficiente 0,19259. Per i cinque anni anteriori al 1984 deve essere presa in considerazione anche la contribuzione eccedente l’anno rispetto al limite delle 52 settimane complessive.
Per i periodi successivi al 31 dicembre 1983, in applicazione del comma 11 dell’articolo 7 della legge n. 638, non può essere valutato per ciascun anno un numero di settimane superiore a 52.
Computo della contribuzione complessiva in presenza di contribuzione extra agricola
Ai fini del requisito complessivo di 1.820 settimane, la circolare stabilisce che:
- non deve essere applicata la rivalutazione alla contribuzione agricola relativa a periodi anteriori al 1984;
- non può essere considerato un numero complessivo di contributi giornalieri superiore al prodotto di 156 per il numero degli anni di iscrizione negli elenchi;
- il numero complessivo delle giornate così determinato va trasformato in settimane con il coefficiente 0,333;
- alle settimane ottenute vanno sommate le settimane di contribuzione extra agricola non coincidenti con gli anni di iscrizione negli elenchi;
- vanno inoltre sommate le settimane di contribuzione extra agricola coincidenti con gli anni di iscrizione negli elenchi relative a periodi anteriori al 1° gennaio 1984;
- per i periodi successivi al 1983, le settimane di contribuzione extra agricola coincidenti con gli anni di iscrizione negli elenchi si aggiungono entro il limite delle settimane risultanti dal prodotto di 52 per gli anni di iscrizione successivi al 1983.
In ogni caso non può essere considerato un numero di settimane superiore a quello compreso tra la data di inizio dell’assicurazione e la data di decorrenza della pensione.
Procedure applicative e decorrenza delle istruzioni
I programmi della procedura del Progetto Pensioni e dell’Operazione Pensionesubito risultano in aggiornamento per recepire i nuovi criteri, con successiva comunicazione di rilascio. Le nuove regole devono essere applicate sia alle domande di pensione di anzianità di futura presentazione sia a quelle già in corso di definizione.
Richiamo ai precedenti messaggi INPS
La circolare allega e richiama due messaggi del 1992, che servono a consolidare l’interpretazione operativa dell’articolo 7, comma 10, della legge n. 638 del 1983.
Il messaggio n. 43412 del 13 febbraio 1992 afferma che l’utilizzo delle eccedenze di giornate oltre le 270 annue deve avvenire secondo un criterio uniforme, procedendo a ritroso dall’anno di decorrenza della pensione. Non è consentito adottare criteri discrezionali in base al singolo caso.
Il messaggio n. 46673 del 25 febbraio 1992 precisa invece che, per gli anni anteriori al 1984, il trasferimento delle eccedenze non deve essere effettuato se l’anno presenta già almeno 104 giornate per gli uomini o 70 per donne e ragazzi, poiché in tal caso la rivalutazione consente già di raggiungere il minimo di 270 giornate annue. Il trasferimento va eseguito solo per gli anni con contribuzione inferiore a tali soglie e, una volta effettuato, tutta la contribuzione dell’anno, compresa quella trasferita, deve essere rivalutata secondo l’articolo 7, comma 12, della legge n. 638.
Punti principali
Quadro normativo e principio della Cassazione
La materia è regolata dall’articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, che per gli operai agricoli ha innalzato a 270 giornate il requisito minimo annuo di contribuzione ai fini delle pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità e ai superstiti. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1568 del 14 febbraio 1995, ha stabilito che, per la pensione di anzianità, occorrono sia il requisito di contribuzione complessiva di 5.460 giornate sia il requisito minimo annuo di 270 giornate per ciascun anno di iscrizione, con regole diverse per la rivalutazione dei contributi anteriori al 1° gennaio 1984.
Assicurati con sola contribuzione agricola
Per gli operai agricoli che possono far valere soltanto contribuzione per lavoro agricolo, il diritto alla pensione di anzianità richiede: 35 anni di assicurazione; 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria; 270 contributi giornalieri per ciascuno degli anni di iscrizione. Ai fini del requisito annuo sono utili tutti i contributi versati o accreditati, compresi quelli figurativi non valutabili per il diritto alla pensione; per la contribuzione figurativa agricola accreditata in settimane si applica il ragguaglio di 6 giornate per ogni settimana. Non possono comunque essere computate più di 270 giornate per anno.
Contribuzione complessiva e limiti di computo
Per il requisito complessivo di 5.460 giornate non si applica la rivalutazione dei contributi agricoli anteriori al 1° gennaio 1984. Restano esclusi dal computo i contributi figurativi per malattia e disoccupazione ordinaria. Il numero totale di giornate non può superare il prodotto di 156 per il numero degli anni di iscrizione negli elenchi, includendo gli anni anteriori al 1940, gli anni di iscrizione parziale e i periodi di saldatura tra anno agrario e anno solare.
Assicurati con contribuzione agricola ed extra agricola
Per gli operai agricoli che possono far valere anche contribuzione extra agricola, il diritto alla pensione di anzianità richiede 35 anni di assicurazione, il requisito annuo di 270 giornate per ciascun anno di iscrizione e la contribuzione complessiva di 5.460 giornate, equivalenti a 1.820 settimane. Ai fini del requisito annuo possono essere utilizzati anche contributi extra agricoli collocati nello stesso anno; le giornate agricole vanno trasformate in settimane con coefficiente 0,19259. Per i periodi anteriori al 1984 può essere considerata anche la contribuzione eccedente le 52 settimane dell’anno, mentre per i periodi successivi al 31 dicembre 1983 non possono essere valutate più di 52 settimane per anno.
Rivalutazione della contribuzione anteriore al 1° gennaio 1984
Per il raggiungimento del requisito annuo di 270 giornate, la contribuzione agricola obbligatoria, figurativa e volontaria integrativa anteriori al 1° gennaio 1984, se inferiore a 270 giornate per anno, deve essere rivalutata con i coefficienti 2,60 per gli uomini e 3,86 per donne e ragazzi. Per il requisito complessivo di 5.460 giornate, invece, non deve essere operata alcuna rivalutazione. La circolare richiama inoltre i criteri già indicati nei precedenti messaggi INPS sul trasferimento delle eccedenze di giornate da un anno all’altro.
Uniformità di applicazione e aggiornamento delle procedure
I programmi della procedura del Progetto Pensioni e dell’Operazione Pensionesubito sono in corso di aggiornamento per adeguarsi ai nuovi criteri e saranno resi disponibili con successiva comunicazione. Le nuove istruzioni devono essere osservate per la definizione delle domande di pensione di anzianità di futura presentazione e per quelle già in corso di definizione.
Chiarimenti sui messaggi del 1992
Il messaggio n. 43412 del 13 febbraio 1992 ribadisce che l’attribuzione delle eccedenze di contribuzione agricola va effettuata procedendo a ritroso dall’anno di decorrenza della pensione, senza adattamenti discrezionali ai singoli casi. Il messaggio n. 46673 del 25 febbraio 1992 precisa che, per gli anni anteriori al 1984, il trasferimento delle eccedenze non va operato quando l’anno presenta già almeno 104 giornate per gli uomini o 70 per donne e ragazzi, perché in tali casi la rivalutazione consente già di raggiungere il minimo annuo; il trasferimento si applica solo agli anni con giornate inferiori a tali soglie.
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