Circolare numero 111 del 20-4-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti del D.L. 7 aprile 1995, n. 105, che sposta dal 31 marzo al 31 maggio 1995 il termine per la regolarizzazione agevolata degli obblighi contributivi e dei premi e per il versamento della prima rata del condono previsto dall’art. 18 della legge n. 724/1994. Precisa quali periodi sono sanabili, come si calcolano le sanzioni ridotte e come vanno versate le rate, aggiornando le istruzioni della circolare n. 18/1995. Nella seconda parte richiama inoltre la reiterazione, ad opera dell’art. 9 del D.L. n. 97/1995, del condono previdenziale per i datori di lavoro dello spettacolo, senza modifiche rispetto alle precedenti istruzioni, limitatamente alla contribuzione dovuta all’INPS.
Differimento al 31 maggio 1995 dei termini per la regolarizzazione contributiva e reiterazione del condono per lo spettacolo
Differimento dei termini per il condono contributivo e reiterazione del condono per lo spettacolo
La circolare esamina due interventi normativi intervenuti nell’aprile 1995: da un lato il D.L. 7 aprile 1995, n. 105, che proroga al 31 maggio 1995 il termine per la regolarizzazione agevolata dei contributi e dei premi e per il versamento della prima rata del condono previsto dalla legge n. 724/1994; dall’altro l’art. 9 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, che ripropone il condono previdenziale per le attività dello spettacolo.
Differimento al 31 maggio 1995
Il D.L. n. 105/1995 sposta dal 31 marzo al 31 maggio 1995 il termine per:
- la regolarizzazione degli obblighi contributivi e dei premi in unica soluzione;
- il pagamento della prima rata del condono di cui all’art. 18, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
La circolare chiarisce che la proroga si estende anche al comma 2 del medesimo art. 18, relativo ai soggetti già iscritti, poiché tale comma rinvia al termine fissato per i soggetti del comma 1.
Periodi oggetto di regolarizzazione
Per l’applicazione dell’agevolazione sono distinti due casi:
- Soggetti di prima iscrizione: la regolarizzazione riguarda i periodi contributivi non prescritti maturati fino alla data di presentazione della denuncia di prima iscrizione presso gli sportelli unificati; il termine finale varia quindi da caso a caso e può coincidere con il 31 maggio 1995.
- Soggetti già iscritti che abbiano omesso o tardato il versamento: l’agevolazione riguarda i periodi contributivi non prescritti maturati fino a tutto agosto 1994.
Calcolo della somma aggiuntiva ridotta
Resta ferma la riduzione delle sanzioni civili in misura agevolata:
- 17% annuo;
- con limite massimo del 50% del debito contributivo complessivo relativo a contributi omessi e/o tardivamente versati.
Per chi si avvale della riapertura dei termini, la somma aggiuntiva deve essere calcolata fino alla nuova scadenza del 31 maggio 1995, considerando il periodo che va dal giorno successivo al termine ordinario di versamento fino al pagamento effettivo, che comunque non può avvenire oltre tale data.
Se vengono presentate ora domande per partite debitorie non già incluse nella precedente istanza presentata entro il 31 marzo 1995, ai fini del tetto del 50% occorre fare riferimento al debito complessivo risultante dalle due domande.
Pagamento rateale
La circolare riepiloga le nuove scadenze per il pagamento rateale, già previste dalla legge n. 724/1994 e aggiornate alla luce del D.L. n. 105/1995:
- 31 maggio 1995: pagamento della prima e della seconda rata;
- 31 luglio 1995: pagamento della terza rata;
- 30 settembre 1995: pagamento della quarta rata;
- 30 novembre 1995: pagamento della quinta rata.
Le rate successive alla prima, e quindi anche la seconda, devono essere maggiorate degli interessi annui dell’8% per il periodo di differimento. In particolare, la seconda rata va aumentata degli interessi dall’1 aprile 1995 sia per chi ha già versato la prima rata entro il 31 marzo 1995 sia per chi versa la prima rata entro il 31 maggio 1995.
Modulistica e attività delle sedi
La modulistica rimane sostanzialmente invariata, salvo gli aggiornamenti temporali resi necessari dalla nuova scadenza. Le sedi devono dare massima diffusione alle novità introdotte dal decreto e usare con attenzione la nuova fornitura di moduli che sarà distribuita tramite le sedi regionali.
Condono previdenziale per le attività dello spettacolo
La seconda parte della circolare richiama la riproposizione, da parte dell’art. 9 del D.L. n. 97/1995, del condono previdenziale per i datori di lavoro dello spettacolo. La norma riprende in modo identico una disposizione già contenuta nel D.L. n. 661/1994 e poi nel D.L. n. 29/1995, entrambi decaduti per mancata conversione.
Per tale materia restano valide le istruzioni già fornite con la parte terza della circolare n. 18 del 21 gennaio 1995, poiché nulla è cambiato. La circolare ribadisce inoltre che, per quanto riguarda l’INPS, il condono si applica esclusivamente alla contribuzione dovuta per chi svolge attività nel settore dello spettacolo.
Punti principali
Differimento del termine al 31 maggio 1995
Il D.L. n. 105/1995 differisce al 31 maggio 1995 il termine originario del 31 marzo 1995 per la regolarizzazione degli obblighi contributivi e dei premi e per il pagamento della prima rata del condono di cui all’art. 18, commi 1 e 3, della legge n. 724/1994. La nuova scadenza si applica anche ai soggetti già iscritti di cui al comma 2, poiché il rinvio riguarda il termine fissato per i soggetti del comma 1.
Periodi regolarizzabili
Per i soggetti di prima iscrizione, l’agevolazione riguarda i periodi contributivi non prescritti maturati fino alla data di presentazione della denuncia di prima iscrizione, con un termine finale variabile caso per caso. Per i soggetti già iscritti che abbiano omesso o versato tardivamente i contributi, il condono riguarda i periodi contributivi non prescritti maturati fino a tutto il mese di agosto 1994.
Sanzioni civili ridotte e calcolo della somma aggiuntiva
Resta invariata la riduzione delle sanzioni civili in misura agevolata, pari al 17% annuo e comunque entro il limite massimo del 50% del debito contributivo complessivo. Per chi beneficia della riapertura dei termini, il calcolo della somma aggiuntiva va effettuato fino al 31 maggio 1995, considerando il periodo dal giorno successivo alla scadenza ordinaria dei contributi fino al pagamento effettivo, che non può comunque avvenire oltre il 31 maggio 1995. Se vengono presentate nuove domande per partite debitorie non comprese nella precedente domanda, il tetto del 50% va calcolato sul debito complessivo risultante dalle due domande.
Pagamento rateale e interessi
Le rate del condono seguono queste scadenze: 31 maggio 1995 per la prima e la seconda rata, 31 luglio 1995 per la terza, 30 settembre 1995 per la quarta e 30 novembre 1995 per la quinta. Le rate successive alla prima, compresa la seconda, devono essere maggiorate degli interessi annui dell’8% per il periodo di differimento. Per la seconda rata, il differimento decorre dal 1 aprile 1995 sia per chi ha già pagato la prima rata entro il 31 marzo 1995 sia per chi la paga entro il 31 maggio 1995.
Modulistica e attività delle sedi
La modulistica resta sostanzialmente invariata, salvo gli aggiornamenti temporali dovuti alle nuove scadenze. Le sedi devono dare la massima diffusione alle innovazioni introdotte dal decreto e utilizzare con attenzione la nuova fornitura di moduli che sarà distribuita tramite le sedi regionali.
Condono per le attività dello spettacolo
La seconda parte richiama la reiterazione, da parte dell’art. 9 del D.L. n. 97/1995, del condono previdenziale per i datori di lavoro dello spettacolo, già previsto da precedenti decreti-legge decaduti senza conversione. Le istruzioni già impartite con la parte terza della circolare n. 18/1995 restano valide, non essendo intervenute modifiche. La norma si applica, per quanto di competenza dell’INPS, limitatamente alla contribuzione dovuta per chi svolge attività nel settore dello spettacolo.
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