Circolare numero 109 del 19-4-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che i tre giorni mensili di permesso previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 devono essere retribuiti, in base alla legge n. 423/1993 e ai successivi chiarimenti ministeriali. Viene inoltre precisato che, per i dipendenti che nello stesso mese richiedano sia i permessi giornalieri di due ore sia quelli di tre giorni mensili, il cumulo delle assenze non può superare un limite orario pari al numero dei giorni lavorativi del mese moltiplicato per due ore.
Permessi retribuiti ex art. 33 legge n. 104/1992
Permessi retribuiti ex art. 33 della legge n. 104/1992
La circolare interviene per chiarire il trattamento dei permessi spettanti ai lavoratori ai sensi dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla luce della legge 27 ottobre 1993, n. 423, di conversione del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324. L'obiettivo è precisare la natura retributiva dei permessi e definire il criterio di cumulo tra le diverse tipologie di assenza previste dalla norma.
Retribuzione dei tre giorni mensili di permesso
Viene affermato che i permessi mensili di tre giorni previsti dal comma 3 dell'art. 33 della legge n. 104/1992 devono essere retribuiti. Tale interpretazione discende espressamente dall'art. 2, comma 3-ter, della legge n. 423/1993 e dai successivi chiarimenti resi dai Ministeri competenti.
Superamento della riserva contenuta nel precedente messaggio
La nuova disciplina consente di superare la riserva formulata nel messaggio del 26 maggio 1992, n. 23774, relativa alle assenze dal servizio fruite ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104/1992 e non espressamente qualificate dalla legge come retribuite. La precisazione comporta che tali assenze, nella sostanza corrispondenti ai permessi retribuiti richiamati, devono essere considerate retribuite.
Cumulo dei permessi nello stesso mese
La circolare fornisce inoltre un chiarimento operativo per i dipendenti che, nello stesso mese, richiedano sia i permessi orari di cui al comma 2 dell'art. 33, sia i permessi di tre giorni mensili di cui al comma 3. In tali casi è possibile cumulare le assenze entro un limite massimo mensile pari al numero dei giorni lavorativi del mese moltiplicato per due ore.
Ambito applicativo
Le precisazioni sono rivolte ai dipendenti dell'Istituto e riguardano esclusivamente la gestione dei permessi previsti dall'art. 33 della legge n. 104/1992, con particolare riferimento alla retribuibilità delle assenze e alla loro quantificazione oraria nel caso di cumulo tra diverse tipologie di permesso.
Punti principali
Retribuzione dei permessi mensili di tre giorni
Viene confermato che i permessi mensili di tre giorni previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono essere considerati retribuiti. Il chiarimento deriva dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, di conversione del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, che ha precisato la natura retributiva di tali assenze.
Superamento della riserva sul messaggio del 26 maggio 1992
La disciplina sopravvenuta consente di sciogliere la riserva contenuta nel messaggio del 26 maggio 1992, n. 23774, relativa alle assenze dal servizio effettuate ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104/1992 e non espressamente qualificate come retribuite dalla norma originaria. In sostanza, tali assenze devono intendersi retribuite.
Cumulo tra permessi orari e permessi mensili
Per i dipendenti dell'Istituto che, nello stesso mese, richiedano sia i permessi di cui al comma 2 dell'art. 33 (due ore al giorno) sia quelli di cui al comma 3 (tre giorni al mese, non frazionabili in ore), è ammesso il cumulo entro un limite massimo mensile. Il numero complessivo di ore di assenza non può superare il prodotto del numero dei giorni lavorativi del mese per due.
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