Circolare numero 142 del 11-7-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione dell’art. 4, commi 11, 12 e 13 del d.l. n. 301/1996 in materia di rapporti di compartecipazione familiare e piccola colonia. Vengono indicati i documenti obbligatori a corredo della denuncia di manodopera, le modalità di verifica da parte delle Sedi, l’efficacia temporale della disciplina e le conseguenze della tardiva presentazione della documentazione. Sono inoltre richiamati il potere dell’INPS di accertare le giornate di lavoro e i criteri per il calcolo del fabbisogno sulla base dei valori medi d’impiego, in attesa della definizione dei nuovi valori.
Accertamento rapporti di compartecipazione familiare e piccola colonia: documentazione, giornate di lavoro e valori medi d’impiego
Accertamento dei rapporti di compartecipazione familiare e piccola colonia
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull’art. 4, commi 11, 12 e 13, del d.l. n. 301 del 3 giugno 1996, che conferma e integra la disciplina già introdotta dal d.l. n. 40 del 3 febbraio 1996 e reiterata dal d.l. n. 181 del 2 aprile 1996. L’intervento riguarda l’accertamento dei rapporti di compartecipazione familiare e di piccola colonia, la verifica della manodopera impiegata e la determinazione delle giornate di lavoro e dei contributi previdenziali dovuti.
Documentazione probatoria richiesta
Il comma 13 dell’art. 4 richiede che la denuncia di manodopera presentata ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 375/1993 sia corredata da specifica documentazione probatoria. In particolare devono essere allegati:
- il contratto di compartecipazione o di piccola colonia, in copia autenticata oppure stipulato con l’assistenza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro agricoli;
- i certificati catastali dei terreni ceduti in concessione;
- gli stati di famiglia del concedente e del concessionario.
L’onere della prova della sussistenza del rapporto e del suo contenuto grava sul concedente o sul concessionario e viene assolto mediante tale produzione documentale. La circolare precisa che la documentazione è, di regola, sufficiente a definire l’accertamento, ma non esaurisce necessariamente l’istruttoria, poiché le Sedi possono svolgere ulteriori approfondimenti, anche tramite sopralluoghi ispettivi, quando lo ritengano necessario.
Integrazioni istruttorie, documentazione mancante e casi particolari
Se la denuncia ex art. 6 del d.lgs. n. 375/1993 risulta priva della documentazione richiesta, oppure se la documentazione è insufficiente o contraddittoria, le Sedi devono avviare il procedimento ai sensi dell’art. 8 della l. n. 241/1990 e invitare il destinatario a integrare gli atti con il documento mancante o con quello idoneo a superare le carenze riscontrate.
La circolare prende anche in considerazione l’ipotesi in cui il certificato catastale non corrisponda alla reale destinazione d’uso dei terreni. In tal caso l’interessato deve dimostrare la coltura praticata o la destinazione effettiva mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 4 della l. n. 15/1968. Se permangono dubbi o incertezze, le Sedi possono richiedere una perizia giurata.
Indicazione della ripartizione delle giornate di lavoro
Il comma 13 richiede inoltre che la dichiarazione contenga la prevedibile ripartizione delle giornate di lavoro tra i componenti del nucleo familiare, calcolata sulla base dei valori medi d’impiego per singola coltura e per ciascun capo di bestiame. Tale adempimento è funzionale all’iscrizione delle giornate di lavoro del compartecipante e dei familiari negli elenchi nominativi annuali.
La circolare segnala che le istruzioni definitive sulle modalità operative saranno emanate non appena sarà attivata la procedura per la compilazione del primo elenco annuale, che l’Istituto deve predisporre entro il 31 maggio 1997. Per le dichiarazioni già in corso, concedente o concessionario devono presentare un’apposita comunicazione con l’indicazione delle giornate di lavoro di ciascun familiare.
Efficacia temporale della norma
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha chiarito che le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati dal 3 febbraio 1996, data di entrata in vigore del d.l. n. 40/1996. Per i rapporti già in essere continua a valere la disciplina precedente.
Ne consegue che le dichiarazioni di manodopera presentate alla scadenza del 30 gennaio 1996 per i rapporti preesistenti di compartecipazione e piccola colonia possono ritenersi valide ai fini dell’accertamento anche se prive della documentazione introdotta dal comma 13 dell’art. 4 del d.l. n. 301/1996. Sono considerati definitivi anche gli accertamenti delle dichiarazioni presentate a tale data, se i relativi provvedimenti sono stati adottati nel rispetto del d.lgs. n. 375/1993. Le Sedi che abbiano già posto in riscossione i contributi relativi a tali dichiarazioni non devono avviare alcun supplemento istruttorio.
Tardiva presentazione della documentazione
La documentazione deve essere presentata contestualmente alla denuncia di manodopera. La circolare sottolinea che l’immediata disponibilità di tutti gli atti è necessaria per consentire una rapida e completa istruttoria e l’adozione tempestiva del provvedimento.
Se la tardiva presentazione dei documenti determina l’impossibilità di procedere nei termini all’imposizione dei contributi previdenziali, si applicano le sanzioni civili previste dall’art. 4, comma 1, lett. c, del d.l. n. 536/1987, convertito nella l. n. 48/1988, analogamente a quanto avviene per il ritardo nella presentazione della denuncia di manodopera Mod. ACC1 - CF/PC. Prima della richiesta di pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive, le Sedi devono notificare al concedente l’avviso di accertamento secondo le modalità della circolare n. 22 del 16 febbraio 1994.
Per agevolare l’attività degli uffici è stato predisposto il modello ACC 2 not. CF/PC-T bis, da utilizzare per la notifica dell’accertamento con imposizione della somma aggiuntiva per la tardiva presentazione della documentazione ex art. 4, comma 13, del d.l. n. 301/1996. La circolare precisa inoltre che non sono previste sanzioni amministrative.
Ripetizione dell’adempimento e rinnovo annuale
Il concedente deve presentare la documentazione di cui al comma 13 in occasione della dichiarazione resa ai sensi del comma 4 dell’art. 6 del d.lgs. n. 375/1993 entro 30 giorni dalla stipula del contratto. L’obbligo di rinnovo sussiste anche in caso di variazioni intervenute nel corso dell’anno che comportino una nuova denuncia di manodopera.
Per i rapporti in essere, la denuncia di manodopera va presentata entro il 30 gennaio di ciascun anno. La circolare richiama anche la disciplina della l. n. 203/1982, che ammette i contratti di compartecipazione e di piccola colonia in deroga al divieto generale di nuovi contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, purché limitati a singole coltivazioni stagionali. Di regola, quindi, la documentazione, e in particolare la copia del contratto scritto, va ripresentata con la denuncia annuale.
Tuttavia, se il contratto contiene una clausola di durata e prevede un vincolo pluriennale riferito alla medesima coltivazione stagionale, non è necessario riprodurre ogni volta la documentazione; in tal caso, alla scadenza del 30 gennaio, è sufficiente la sola denuncia ex art. 6 del d.lgs. n. 375/1993, purché non siano intervenute variazioni nei dati dichiarati.
Accertamento delle giornate di lavoro e determinazione dei contributi
Il comma 11 dell’art. 4 attribuisce all’INPS il potere di accertare le giornate previste dai lavoratori e di iscrivere i loro nominativi nell’elenco annuale sulla base delle dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 375/1993. Sulla base delle giornate accertate, l’Istituto determina anche i contributi previdenziali dovuti dal concedente.
Nella fase dell’accertamento amministrativo le Sedi devono verificare sia la sussistenza del rapporto ai sensi dell’art. 6, comma 4, sia il fabbisogno di giornate denunciato dal titolare dell’azienda. La circolare precisa che la norma non introduce innovazioni sostanziali agli adempimenti in materia di accertamento contributivo, sicché restano ferme le istruzioni già impartite con la circolare n. 22 del 16 febbraio 1994 e con la circolare n. 2 del 12 gennaio 1995.
Valori medi d’impiego e regime transitorio
Il comma 12 dispone che, ai fini dell’accertamento del fabbisogno delle giornate, l’INPS applichi i valori medi d’impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, secondo quanto previsto dal comma 14 e dai commi successivi dell’art. 4. La disciplina di dettaglio regola criteri e procedura per la determinazione di tali valori.
Per la prima applicazione era previsto che la determinazione avvenisse entro il 30 aprile 1996, con efficacia dal 1 gennaio 1996. Poiché le procedure per la definizione dei nuovi valori sono ancora in corso, nelle more continuano a essere applicati provvisoriamente i valori medi previgenti, cioè le tabelle ettaro-coltura determinate ai sensi dell’art. 7, commi 3 e 4, del d.l. n. 7/1970, convertito nella l. n. 83/1970.
La circolare avverte che gli accertamenti effettuati per l’anno in corso potranno essere rettificati una volta entrati in vigore i nuovi valori medi, salvo che in sede di conversione della norma intervenga un differimento del termine di validità.
Allegato operativo per la notifica
A supporto dell’attività delle Sedi è richiamato il modello ACC 2 not. CF/PC-T bis, utilizzato per la notifica dell’accertamento d’ufficio con imposizione della somma aggiuntiva nei casi di tardiva presentazione della documentazione. Il modello contiene anche l’indicazione dei termini per proporre ricorso alla Commissione Centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto.
Punti principali
Documentazione probatoria obbligatoria
La denuncia di manodopera ex art. 6, commi 3 e 4, d.lgs. n. 375/1993 deve essere corredata dal contratto di compartecipazione o di piccola colonia, dai certificati catastali dei terreni concessi e dagli stati di famiglia del concedente e del concessionario. L’onere della prova della sussistenza e del contenuto del rapporto grava sulle parti interessate ed è assolto mediante tale documentazione.
Istruttoria integrativa e casi di documentazione carente
La documentazione prodotta è normalmente sufficiente alla definizione dell’accertamento, ma le Sedi possono svolgere ulteriori approfondimenti istruttori, anche con sopralluoghi. Se la documentazione è mancante, insufficiente o contraddittoria, l’Ufficio deve inviare comunicazione di avvio del procedimento ex art. 8 l. n. 241/1990 e invitare a integrare gli atti. Se il certificato catastale non corrisponde alla reale destinazione d’uso, l’interessato può provare la coltura effettivamente praticata con dichiarazione sostitutiva; in caso di dubbi residui può essere richiesta perizia giurata.
Ripartizione delle giornate di lavoro tra i familiari
La denuncia deve contenere anche l’indicazione della prevedibile ripartizione delle giornate di lavoro tra i componenti del nucleo familiare, calcolata in base ai valori medi d’impiego per coltura e per capo di bestiame. Tale adempimento è finalizzato all’iscrizione delle giornate negli elenchi nominativi annuali. In attesa di istruzioni definitive per la compilazione del primo elenco annuale, le dichiarazioni in corso devono essere integrate con apposita comunicazione contenente le giornate di ciascun familiare.
Decorrenza della disciplina
Le disposizioni si applicano ai contratti stipulati dal 3 febbraio 1996, data di entrata in vigore del d.l. n. 40/1996, poi reiterato e confermato. Per i rapporti già in essere resta valida la disciplina previgente. Le dichiarazioni presentate al 30 gennaio 1996 per rapporti preesistenti possono considerarsi valide anche se prive della documentazione introdotta dal d.l. n. 301/1996; restano definitivi gli accertamenti già adottati secondo il d.lgs. n. 375/1993.
Tardiva presentazione della documentazione e sanzioni
La documentazione deve essere presentata contestualmente alla denuncia. Se la presentazione tardiva impedisce l’imposizione tempestiva dei contributi, le Sedi applicano le sanzioni civili previste dall’art. 4, comma 1, lett. c, d.l. n. 536/1987, senza sanzioni amministrative. Prima della richiesta di pagamento, deve essere notificato l’avviso di accertamento; per questo è stato predisposto il modello ACC 2 not. CF/PC-T bis.
Ripetizione dell’adempimento e contratti pluriennali
La documentazione deve essere ripresentata con la denuncia ex art. 6, comma 4, d.lgs. n. 375/1993 entro 30 giorni dalla stipula del contratto e va rinnovata in caso di variazioni che comportino una nuova denuncia di manodopera. Per i rapporti in essere la denuncia va presentata entro il 30 gennaio di ogni anno. Nei contratti con clausola di durata pluriennale, riferiti alla medesima coltivazione stagionale, non è necessario riprodurre ogni volta la documentazione, salvo variazioni dei dati dichiarati.
Accertamento delle giornate di lavoro e contributi
Il comma 11 attribuisce all’INPS il potere di accertare le giornate di lavoro dichiarate e di iscrivere i nominativi nell’elenco annuale. Sulla base delle giornate accertate, l’Istituto determina anche i contributi previdenziali dovuti dal concedente. Le Sedi devono quindi verificare sia la sussistenza del rapporto sia il fabbisogno di giornate denunciato, continuando ad applicare le istruzioni già fornite con le circolari n. 22/1994 e n. 2/1995.
Valori medi d’impiego
Per determinare il fabbisogno delle giornate, l’INPS applica i valori medi d’impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame. La disciplina per la loro determinazione è contenuta nei commi 14-17 dell’art. 4; in prima attuazione il termine era fissato al 30 aprile 1996 con efficacia dal 1 gennaio 1996. Nelle more della definizione dei nuovi valori continuano ad applicarsi provvisoriamente le tabelle ettaro-coltura di cui all’art. 7 del d.l. n. 7/1970. Gli accertamenti effettuati nell’anno possono quindi essere rettificati quando entreranno in vigore i nuovi valori, salvo diverso differimento in sede di conversione.
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