Sentenza del 11/06/2018 n. 711 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - ritenuta d'acconto - interposizione di mano d'opera - accertamento INPS - rapporto di lavoro dipendente riferito ai soli lavoratori indicati nel verbale INPS - sussiste - obbligo effettuazione ritenuta da parte della società utilizzatrice limitato ai lavoratori individuati nel verbale INPS - sussiste .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento con cui le erano state contestate ritenute alla fonte non operate ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, in relazione a prestazioni rese da soci della cooperativa C. L’Amministrazione aveva ritenuto sussistente un’interposizione illecita di manodopera, trattando la società utilizzatrice come datore di lavoro effettivo. La controversia riguardava sia la prova del rapporto di lavoro subordinato sia, soprattutto, la possibilità di calcolare le ritenute anche per lavoratori non nominativamente individuati nel verbale INPS.
La decisione
L’appello è stato parzialmente accolto. È stata confermata l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e dell’interposizione illecita per i lavoratori specificamente individuati nel verbale INPS, con conseguente obbligo della società di effettuare le relative ritenute. Sono invece stati dichiarati non dovuti gli importi riferiti ai lavoratori non identificati nominativamente, poiché la ritenuta deve essere imputabile a uno specifico soggetto sostituito e non può essere calcolata in modo astratto o indistinto. Le sanzioni sono state rideterminate in applicazione dello ius superveniens previsto dall’art. 15 del D.lgs. n. 158/2015. Le spese sono state compensate per tre quarti, con liquidazione a favore della società di euro 1.500 per il grado regionale e di euro 1.500 per il giudizio di Cassazione, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
Art. 23 del D.P.R. n. 600/1973
La disposizione in materia di ritenuta d’acconto esige la concreta identificazione del soggetto sostituito per conto del quale il datore di lavoro effettua il versamento.
L’obbligo di ritenuta e versamento presuppone l’individuazione concreta del lavoratore beneficiario. Non è legittimo pretendere ritenute riferite genericamente a lavoratori non identificati.
Art. 53 della Costituzione
La diversa soluzione si pone in contrasto con l’art. 53 Cost., legittimando un versamento d’imposta in luogo di un sostituto non esistente e che non potrebbe mai beneficiarne.
Il principio di capacità contributiva impedisce di imporre un prelievo non collegato a un soggetto effettivamente individuato e potenzialmente beneficiario dell’imputazione fiscale.
Art. 1 della legge n. 1369/1960
La violazione del divieto di interposizione di manodopera comporta l’imputazione del rapporto di lavoro all’utilizzatore effettivo, quando tale rapporto sia stato accertato nei confronti di lavoratori concretamente individuati.
Art. 35 della Costituzione
È stato richiamato dalla società nel quadro delle contestazioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro e alla tutela del lavoro.
Art. 15 del D.lgs. n. 158/2015
La disposizione sopravvenuta è stata applicata per rideterminare e ridurre le sanzioni irrogate.
Cass. n. 27489/2014
È richiamata a sostegno del principio secondo cui non può essere imposto un versamento fiscale a favore di un sostituto non identificato.
Cass. n. 8253/1999
In materia contributiva, quando non sia possibile individuare le singole posizioni dei lavoratori, i contributi non possono essere incamerati indistintamente in assenza di criteri legali sussidiari di ripartizione.
Massime di principio
- Nel caso di interposizione illecita di manodopera, l’utilizzatore può essere considerato obbligato alle ritenute e ai contributi solo con riferimento ai lavoratori effettivamente individuati e al periodo e alla base imponibile concretamente accertati.
- Per le ritenute fiscali è indispensabile identificare il soggetto sostituito: non sono sufficienti stime o imputazioni collettive riferite a personale non nominativamente individuato.
- L’assenza del nominativo non esclude automaticamente ogni obbligo contributivo, ma impedisce il recupero indistinto quando non esistano criteri normativi per attribuire le somme alle singole posizioni assicurative.
- Un precedente giudicato sulla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato può vincolare il giudice tributario su tale specifico presupposto, lasciando però da verificare l’esatta quantificazione e imputazione delle ritenute.
- Quando interviene una disciplina sanzionatoria più favorevole applicabile al caso concreto, le sanzioni devono essere rideterminate secondo lo ius superveniens.
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