Cassazione Civile, Ordinanza n. 23415/2021 del 24/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia originava da avvisi di accertamento relativi alle annualità 2005-2006, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva determinato maggiori redditi in capo alla società "Le Torri Immobiliare s.a.s.". Il giudizio era stato instaurato da uno dei soci e poi riunito con gli altri ricorsi; la CTP aveva accolto parzialmente, la CTR Toscana aveva respinto l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, ma nelle more del giudizio depositava istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, rappresentando che la parte contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con versamento degli importi necessari al perfezionamento della definizione. La questione decisa in sede di legittimità riguarda quindi l'effetto processuale della definizione agevolata sulla controversia pendente e il regime delle spese nel giudizio estinto.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata delle controversie tributarie e della richiesta dell'Agenzia di dichiarazione di estinzione del giudizio. Rilevato che non risultava presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e che non era stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre precisato che le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate, senza liquidazione giudiziale.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
La controversia definibile non è sospesa salvo richiesta del contribuente; se la domanda e il pagamento sono depositati nei termini, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
Il diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2020 ed è impugnabile nei termini indicati; l'impugnazione della pronuncia e del diniego opera anche come istanza di trattazione se la controversia non è definibile.
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
In mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 il processo è dichiarato estinto; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
definizione agevolata delle controversie tributarie
La definizione agevolata perfezionata comporta l'estinzione del giudizio pendente per cessazione della materia del contendere.
Cass. n. 21826 del 2020
Nella definizione agevolata tributaria le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione.
Massime di principio
- La definizione agevolata di una controversia tributaria, una volta perfezionata con il pagamento dovuto e in assenza di diniego nei termini, determina l'estinzione del giudizio pendente per cessazione della materia del contendere.
- Se il contribuente non deposita istanza di trattazione entro il termine previsto dalla disciplina della definizione agevolata, il processo deve essere dichiarato estinto.
- Nel giudizio tributario estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non sono oggetto di liquidazione da parte del giudice.
- L'impugnazione della pronuncia o del diniego di definizione, ove prevista dalla disciplina speciale, vale anche come istanza di trattazione quando la controversia risulti non definibile.
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