Sentenza n. 12914/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento - del provvedimento del Consolato Generale d’Italia in San Pietroburgo – Ufficio Visti di diniego del visto per lavoro autonomo n. 1446 del 9 ottobre 2025; e per la concessione al sig. -OMISSIS- del visto richiesto per lavoro autonomo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego consolare del visto d’ingresso per lavoro autonomo richiesto per lo svolgimento dell’incarico di amministratore unico di due società italiane
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per lavoro autonomo, deducendo la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 286/1998 e del d.i. n. 850/2011, Allegato A, punto 7.2, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Ha sostenuto che le due società a responsabilità limitata, costituite e operative da oltre tre anni nel settore medicale e delle apparecchiature elettromedicali, soddisfacevano i presupposti normativi e che la carica di amministratore unico, per la titolarità dei poteri di gestione e rappresentanza, fosse funzionalmente equiparabile a quella di amministratore delegato o di membro del consiglio di amministrazione. Secondo il ricorrente, l’interpretazione restrittiva dell’Amministrazione era irragionevole e formalistica, poiché avrebbe escluso il soggetto titolare degli effettivi poteri gestori, imponendo alle società di adottare un diverso assetto organizzativo. Il Ministero ha chiesto il rigetto, sostenendo che l’elenco delle cariche contenuto nel punto 7.2 fosse tassativo e non consentisse l’equiparazione dell’amministratore unico alle figure espressamente indicate.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che l’amministratore unico di una società a responsabilità limitata, pur non coincidendo letteralmente con il membro del consiglio di amministrazione o con l’amministratore delegato, sia sostanzialmente equiparabile a tali figure quanto all’esercizio delle funzioni gestorie. Il giudice ha inoltre chiarito che il punto 7.2 dell’Allegato A al d.i. n. 850/2011 non individua in modo tassativo le sole cariche che consentono il rilascio del visto, ma individua categorie societarie esentate dall’attestazione dei parametri finanziari previsti dall’art. 39, comma 3, d.P.R. n. 394/1999, in ragione delle garanzie strutturali proprie delle società di capitali operative da almeno tre anni. La finalità della disposizione è quindi rispettata anche quando il modello gestorio adottato sia quello dell’amministratore unico. Resta fermo il potere della sede diplomatica di verificare l’effettiva consistenza della società e delle sue attività. È stata invece respinta la domanda di ordine diretto all’Amministrazione di rilasciare il visto, poiché residuano valutazioni amministrative non vincolate e non ricorrevano i presupposti dell’art. 31, comma 3, c.p.a. L’Amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 26, comma 2, d.lgs. 286/1998
che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie
La disposizione ricomprende nel visto per lavoro autonomo anche l’accesso dello straniero a cariche societarie.
punto 7.2 dell’Allegato A al d.i. 11 maggio 2011, n. 850
il visto d'ingresso per lavoro autonomo può essere richiesto, per lo svolgimento della propria attività, anche da cittadini stranieri che rivestano limitatamente in società per azioni, a responsabilità limitata, o in accomandita per azioni, già in attività da almeno tre anni - la carica di presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti
La disposizione individua categorie di cariche societarie alle quali, ricorrendo i presupposti indicati, non è richiesta l’attestazione dei parametri finanziari; non esclude l’amministratore unico né limita tassativamente il visto alle sole figure nominate.
art. 39, comma 3, d.P.R. 394/1999
I parametri finanziari di riferimento non devono essere attestati nei casi coperti dall’esenzione prevista dal punto 7.2 dell’Allegato A al d.i. n. 850/2011.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Il giudice non può ordinare il rilascio del visto quando residuano valutazioni amministrative non vincolate, non potendo sostituirsi all’Amministrazione nell’esercizio del potere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte ai fini dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai fini del visto per lavoro autonomo fondato sull’accesso a cariche societarie, l’amministratore unico di una società a responsabilità limitata può essere equiparato all’amministratore delegato o al membro del consiglio di amministrazione quando eserciti sostanzialmente i medesimi poteri gestori e rappresentativi.
- Il punto 7.2 dell’Allegato A al d.i. n. 850/2011 non va interpretato come previsione tassativa delle sole cariche societarie che consentono il rilascio del visto, ma come disciplina delle categorie esentate dall’attestazione dei parametri finanziari di cui all’art. 39, comma 3, d.P.R. n. 394/1999.
- La garanzia strutturale derivante dall’adozione del modello della società di capitali operativa da almeno tre anni può giustificare l’esenzione dall’attestazione dei parametri finanziari, indipendentemente dal modello di amministrazione concretamente prescelto dalla società.
- L’annullamento del diniego del visto non comporta necessariamente l’ordine giudiziale di rilascio del visto: quando residuano valutazioni amministrative non vincolate, spetta all’Amministrazione rinnovare l’istruttoria e decidere senza il vizio accertato, senza sostituzione del giudice nell’esercizio del potere.
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