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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01282/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da una società poi cancellata dal registro delle imprese contro una banca e contro il direttore di filiale che aveva negoziato e sottoscritto una dichiarazione manoscritta relativa a un'operazione di finanziamento e investimento collegata a una polizza/fondo. La società sosteneva che l'accordo prevedesse, a fronte di un finanziamento ipotecario maggiore del richiesto, che l'eccedenza fosse investita senza costi aggiuntivi, mentre in concreto vi sarebbe stato un aggravio di interessi passivi. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda nei confronti della banca e ritenuto assorbita quella verso il direttore. In appello, la banca aveva ottenuto il rigetto della domanda e la condanna di Leopoldo Zonta, quale soggetto che aveva ricevuto le somme in esecuzione della sentenza di primo grado, alla restituzione di quanto versato dalla banca. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del giusto processo, perché la Corte d'appello avrebbe condannato il ricorrente alla restituzione di somme in una causa formalmente intrapresa dalla sola società; 2) violazione degli artt. 2721 e 2724 c.c. e nullità della sentenza per carenza motivazionale, per avere escluso il valore della prova testimoniale e la responsabilità del direttore nonostante la scrittura non fosse stata disconosciuta e vi fosse, secondo il ricorrente, un principio di prova scritta; 3) violazione degli artt. 2721, 2724 e 2725 c.c. per avere la Corte territoriale dichiarato inutilizzabili le prove testimoniali e negato che il documento integrasse un accordo vincolante, senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado non costituisce domanda nuova e che, nella specie, il soggetto che aveva ricevuto le somme quale socio e liquidatore della società estinta era tenuto alla restituzione nei limiti di quanto riscosso. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la censura non indicava correttamente la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale e mirava in realtà a sovrapporre una diversa lettura del documento a quella compiuta dal giudice di merito; inoltre, quanto alla prova testimoniale, la doglianza non colpiva realmente la ratio decidendi della sentenza di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché investiva una valutazione di fatto non sindacabile in cassazione e non censurava specificamente tutti i profili posti a fondamento della decisione impugnata; la Corte d'appello aveva comunque escluso che la scrittura integrasse un principio di prova per iscritto idoneo a legittimare la prova testimoniale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    Il successore nei rapporti della società estinta risponde nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione; il creditore conserva interesse ad agire per recuperare quanto distribuito o percepito.

  • art. 2467 c.c.

    La somma riscossa dal socio-liquidatore era indicata come eccedente e da considerarsi postergata, con conseguente dovere di accantonamento ai fini della eventuale restituzione.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare una pretesa violazione del divieto di domande nuove in appello, poi esclusa dalla Corte.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al contraddittorio, ma la Corte ha escluso la nullità denunciata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel primo motivo come parametro del giusto processo, senza che la censura fosse accolta.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Invocato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 2721 c.c.

    La Corte ha ribadito che il motivo non colpiva la ratio decidendi sulla prova testimoniale e che la censura tendeva a ottenere un nuovo esame del fatto.

  • art. 2724 c.c.

    Richiamato per sostenere l'ammissibilità della prova testimoniale in presenza di principio di prova scritta, ma la Corte ha escluso che tale principio fosse ravvisabile.

  • art. 2725 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di limiti alla prova testimoniale rispetto al contenuto del documento.

  • art. 1362 c.c.

    Per dedurre la violazione dei canoni interpretativi occorre indicare specificamente le regole violate e come il giudice se ne sia discostato; non basta contrapporre una diversa lettura del documento.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato implicitamente nel riferimento ai canoni legali di interpretazione contrattuale, ma la censura è stata ritenuta generica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza di primo grado non integra, di regola, una domanda nuova in appello quando costituisca conseguenza della riforma della decisione impugnata.
  • Nella successione dei rapporti di una società cancellata, il soggetto che abbia ricevuto somme in sede di liquidazione risponde verso i creditori/socialmente interessati nei limiti di quanto effettivamente riscosso.
  • Per denunciare in cassazione la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale, il ricorrente deve indicare specificamente quali regole ermeneutiche siano state violate e in quale modo il giudice di merito se ne sia discostato; è inammissibile la mera contrapposizione di una diversa lettura del documento.
  • La valutazione circa l'esistenza di un accordo vincolante, la riferibilità di una scrittura a una parte e la sussistenza di un principio di prova per iscritto costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo per specifici vizi di legittimità.
  • Quando il giudice di merito esclude che una scrittura abbia valore di accordo compiuto e la qualifica come mera puntuazione o minuta in vista di una futura formalizzazione, la prova testimoniale contraria può essere esclusa ove venga meno il presupposto del principio di prova scritta e l'impugnazione in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuovo esame del fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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