Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9389/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il ripristino totale di parti comuni dell'edificio condominiale secondo il progetto originario/atto di vincolo (atto notarile 19/11/1977 e precedente delibera di vincolo), nonché l'annullamento della convenzione del 13/6/1978 per violazione della concessione edilizia e della delibera comunale del 22/12/1976. Ha chiesto inoltre che la porzione di sottotetto detenuta da Mario Garozzo fosse dichiarata di pertinenza pro quota dei piani sottostanti o che il sottotetto fosse dichiarato di pertinenza condominiale. In primo grado e in appello le domande sono state rigettate perché i convenuti avevano fondatamente eccepito che le modifiche contestate risalivano a oltre vent'anni prima, configurando usucapione; sono state inoltre ritenute inammissibili istanze istruttorie (CTU esplorativa, prove per testi) ritenute generiche o finalizzate ad esonerare il ricorrente dall'onere della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha confermato la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato il Tribunale. I motivi di ricorso sono stati dichiarati infondati o inammissibili: (i) non è stata omessa pronuncia su questioni effettive; (ii) l'eccezione di usucapione era adeguatamente dedotta e fondata sui fatti (ventennale possesso), pertanto la decisione sul mancato accoglimento della CTU e sulle richieste istruttorie è legittima; (iii) le doglianze sulla valutazione delle prove non superano il sindacato di legittimità sul merito; (iv) la Corte ha inoltre osservato che vincoli urbanistici posti in convenzioni tra Comune e costruttore non impediscono, nei rapporti tra privati, l'acquisto per usucapione; (v) il condominio non può essere ritenuto responsabile per abusi edilizi compiuti prima della sua costituzione (1982). Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese di giudizio di legittimità (liquidate in € 2.300 per compensi oltre 15% spese forfettarie, esborsi € 200 e accessori di legge) e all'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre omissione di pronuncia; la Corte ha ritenuto che le questioni erano comunque esaminate o che le censure erano generiche e inammissibili, rigettando la doglianza.

  • artt. 345 e 346 c.p.c.

    Richiamati in relazione al rito d'appello; la Corte d'appello ha correttamente confermato la decisione di primo grado sull'usucapione senza violare le norme sul procedimento d'appello.

  • art. 1158 c.c. (e ss.)

    Norma sull'usucapione: la Corte ha ritenuto che gli elementi di fatto (possesso protratto per oltre vent'anni) fossero dedotti e validi per l'acquisto per usucapione, impedendo le pretese di ripristino.

  • art. 2697 c.c.

    Regola la distribuzione dell'onere della prova; la Corte ha confermato che il ricorrente non ha soddisfatto l'onere probatorio e non poteva ottenere accoglimento mediante indagini esplorative (CTU richiesta a fini probatori).

  • art. 116 c.p.c.

    Riferito al prudente apprezzamento del giudice sulla valutazione delle prove; la Corte di Cassazione non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito se non è stata dimostrata incompetenza manifesta.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Invocati nella critica alla valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto legittima la ponderazione delle prove operata dal giudice di merito e non ha rilevato uso di prove non ammesse.

  • art. 41‑sexies l. 1150/1942

    Norma urbanistica citata in rapporto alle convenzioni di destinazione d'uso; la Corte d'appello, confermata in cassazione, ha ritenuto che i vincoli urbanistici trasfusi in convenzioni tra Comune e costruttore non impediscono, nei rapporti tra privati, l'acquisto per usucapione.

  • art. 1130 e art. 1131 c.c.

    Richiamati in relazione alla legittimazione passiva del condominio; la Corte ha stabilito che il condominio non può essere chiamato a rispondere di abusi edilizi compiuti prima della sua costituzione.

  • d.p.r. 115/2002 art. 13 co. 1‑quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, ove applicabile.

Massime di principio

  • L'usucapione (possesso protratto nei termini di legge) può impedire pretese di ripristino o annullamento anche quando esistono vincoli urbanistici contenuti in convenzioni tra ente pubblico e costruttore: l'usucapione è un acquisto a titolo originario e opera nei rapporti tra privati.
  • Le richieste istruttorie (CTU esplorativa, prove ad hoc) finalizzate a ricercare elementi non provati o a esonerare la parte dall'onere della prova possono essere dichiarate inammissibili; il giudice di merito ha discrezionalità nel valutare l'opportunità di ordinarle.
  • In appello e in cassazione le censure devono essere specifiche e circostanziate: argomentazioni generiche o non specificamente contestate al primo giudice sono spesso dichiarate inammissibili.
  • La Corte di Cassazione non sostituisce il proprio apprezzamento dei fatti a quello del giudice di merito se non è dimostrata una violazione normativa o un vizio manifesto nella motivazione.
  • Il condominio non può essere ritenuto responsabile per abusi edilizi o fatti precedenti alla sua costituzione; occorre verificare la data di costituzione del condominio rispetto ai fatti contestati.
  • Per contestare l'opponibilità di una convenzione urbanistica ai terzi acquirenti è necessario proporre censure adeguatamente specificate; l'esistenza di vincoli amministrativi non sempre produce effetti immediati tra privati contro l'acquisto per usucapione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.