Cassazione Penale, Ordinanza n. 39305/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 18 febbraio 2025. Dal testo emerge un unico motivo di ricorso, ritenuto generico rispetto alla motivazione di merito: il ricorrente contestava l'accertamento del reato e la valutazione di non credibilità della versione difensiva, secondo cui egli si sarebbe trovato nell'abitazione e non avrebbe risposto al citofono per sonnolenza dovuta a terapia farmacologica. La Corte di appello aveva invece motivato in modo congruo sia sull'accertamento del reato sia sull'inattendibilità di tale spiegazione. La censura tendeva quindi a ottenere una nuova valutazione del fatto e della prova, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo unico era affetto da genericità perché non si confrontava realmente con la motivazione della sentenza di appello e chiedeva una rivalutazione di profili di fatto, estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile equitativamente.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti o delle prove alla motivazione della sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo specifico con essa.
- La deduzione di una versione alternativa dei fatti, quando investe apprezzamenti di merito già congruamente motivati dal giudice di appello, non è scrutinabile in sede di legittimità.
- La genericità del motivo di ricorso sussiste quando la censura non individua un effettivo vizio logico-giuridico della motivazione, ma mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, salvo ipotesi eccezionali non emergenti dal testo, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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