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Ordinanza

Ordinanza n. 2632/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Catania indetto con D.R. n. 122285 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - dell’elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l’odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 14 della prova di Chimica del primo appello e dei quesiti n. 11 e 22 della prova di Fisica del primo appello palesemente errati e/o fuorvianti all’interno del proprio questionario; - dell’esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n.14 della prova di Chimica del primo appello e dei quesiti n. 11 e 22 della prova di Fisica del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito delle prove d’esame in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n.14 della prova di Chimica del primo appello e dei quesiti n. 11 e 22 della prova di Fisica del primo appello palesemente errati e/o fuorviante presenti all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento al quesito n.14 della prova di Chimica del primo appello e del quesito n. 11 e 22 della prova di Fisica del primo appello; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n.14 della prova di Chimica del primo appello e del quesito n. 11 e 22 della prova di Fisica del primo appello di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata - all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

Giustizia amministrativa202603845

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali e atti della procedura di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, inclusi i decreti ministeriali disciplinanti il semestre filtro e la formazione della graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate l'8, il 21 e il 28 gennaio 2026, i decreti ministeriali disciplinanti le modalità di accesso, la formazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi, il bando universitario, la prova d'ammissione, i quesiti somministrati, gli atti delle commissioni, i verbali di correzione e le linee guida operative. Ha chiesto l'ammissione al corso di Medicina e Chirurgia e, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., l'adozione delle misure conseguenti. Le censure riguardavano: l'irragionevolezza e l'illegittimità del meccanismo introdotto dal D.M. n. 1115/2025, che consente l'inserimento in graduatoria di candidati privi di tutte le sufficienze mediante recupero di voti rifiutati e attribuzione di punteggi differenziati; la mancata valorizzazione delle valutazioni insufficienti; l'omessa redistribuzione immediata dei posti eventualmente rimasti vacanti; l'erroneità o fuorvianza del quesito n. 14 di Chimica e dei quesiti nn. 11 e 22 di Fisica del primo appello; la violazione della par condicio e dell'anonimato per l'assenza di schermatura delle aule e di metal detector; carenze di trasparenza nella correzione, nella predeterminazione delle risposte corrette, negli elenchi dei sinonimi e nel funzionamento del sistema informatico; la difficoltà eccessiva delle prove, la sproporzione tra quesiti e tempo disponibile e la disomogeneità della didattica; l'eccesso di delega e l'illegittimità costituzionale dell'esclusione, in prima applicazione, delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese. Il ricorrente aveva conseguito una sola sufficienza, pari a 18 in Chimica al primo appello, e un punteggio complessivo di 118, non risultando ammesso al secondo semestre.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di un'adeguata prognosi favorevole, riservando ogni più approfondita valutazione alla fase di merito. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole il sistema del D.M. n. 1115/2025: esso amplia la platea degli inseriti in graduatoria, ma conserva la preferenza per chi ha conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie e ordina gli altri candidati in fasce progressive, in rapporto al numero delle sufficienze e dei voti recuperati. Tale meccanismo tutela l'affidamento, la parità di trattamento, la buona fede e l'imparzialità, evitando che candidati ammessi in deroga possano sopravanzare quelli conformi alle regole iniziali. La posizione del ricorrente è stata ritenuta coerente con il sistema: la mancata ammissione dipende dal punteggio non utile e non da un vizio della procedura. È stata inoltre ritenuta coerente la regola per cui il voto positivo del secondo appello sostituisce quello precedentemente rifiutato, mentre il recupero del voto è possibile soltanto in caso di esito negativo del secondo appello. La censura sui quesiti è stata reputata priva, allo stato, di fumus, anche alla luce del parere della Commissione. La mancata immediata redistribuzione di tutti i posti residui non è stata ritenuta di per sé illegittima, considerata la necessità di definire tempestivamente le immatricolazioni e garantire la continuità didattica del secondo semestre; i posti residui possono essere destinati anche a trasferimenti, passaggi e iscrizioni ad anni successivi. Quanto all'anonimato, il TAR ha escluso una violazione concreta: la prospettazione del ricorrente era ipotetica e non dimostrava una possibilità effettiva di alterazione della valutazione, svolta mediante contenitori sigillati, correzione informatizzata e abbinamento successivo tra codici e identità. Ha però ritenuto meritevoli di approfondimento istruttorio le questioni relative alla trasparenza della correzione, alla predeterminazione delle risposte corrette, ai sinonimi ammessi, al funzionamento del sistema informatico, ai criteri valutativi e ai verbali di correzione. Ha ordinato al Ministero, al CINECA e alle università, per quanto di competenza, di depositare documentati chiarimenti entro 40 giorni. Ha imposto al ricorrente di comunicare l'ordinanza al CINECA, non costituito, entro 10 giorni. Ha escluso, in sede cautelare, macroscopici vizi nelle valutazioni tecnico-discrezionali concernenti difficoltà, tempi e uniformità delle prove, nonché violazioni del d.lgs. n. 71/2025 o eccesso di delega. Ha ritenuto manifestamente priva dei presupposti cautelari anche la questione di legittimità costituzionale relativa alla differenziazione transitoria tra università statali, non statali e corsi in lingua inglese, per difetto di rilevanza e non manifesta infondatezza. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria mediante notificazione per pubblici proclami sul sito del Ministero, con pubblicazione del ricorso, degli eventuali motivi aggiunti, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 20 giorni, con deposito della prova entro ulteriori 10 giorni, a pena di improcedibilità. Le spese sono state poste a carico del ricorrente nei confronti del Ministero, liquidate in euro 500,00 oltre accessori; sono state compensate nei confronti delle due università ulteriormente costituite.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    I presupposti per la concessione della tutela cautelare non sono stati ritenuti sussistenti, per mancanza di una prognosi favorevole sulle censure e, quanto alle questioni istruttorie, per la necessità di ulteriori approfondimenti incompatibili con la sommaria cognizione cautelare.

  • art. 30 c.p.a.

    Il ricorrente ha chiesto l'adozione di misure di ammissione al corso e la condanna dell'amministrazione, ma la relativa domanda non è stata accolta nella fase cautelare.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    La disposizione rimette alla disciplina ministeriale la regolazione della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.

  • d.lgs. n. 71/2025

    La normativa primaria subordina l'ammissione al secondo semestre al conseguimento dei crediti formativi universitari previsti e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale, rimettendo al Ministero la disciplina attuativa della graduatoria e delle modalità di recupero dei crediti.

  • D.M. n. 1115/2025

    Il decreto introduce un sistema articolato per fasce e punteggi, che consente l'inserimento in graduatoria anche di candidati privi di tutte le sufficienze, preservando però la priorità di chi ha rispettato le condizioni originarie e prevedendo modalità di recupero dei crediti.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    La questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione, in prima applicazione, delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese non è stata ritenuta rilevante né non manifestamente infondata.

  • art. 76 Cost.

    Non è stato ravvisato, in sede cautelare, eccesso di delega, poiché la legge delega non imponeva l'applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le tipologie di corsi e atenei.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione transitoria dei sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie, connesse alle esigenze organizzative e alle peculiarità dei corsi.

  • art. 34 Cost.

    La censura costituzionale non è stata adeguatamente specificata né collegata a un'incidenza concreta sulla posizione del ricorrente.

  • art. 97 Cost.

    La dedotta violazione dei principi di imparzialità e buon andamento non è stata ritenuta sufficientemente specificata ai fini della rimessione alla Corte costituzionale.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono la notificazione per pubblici proclami quando l'identificazione o la notificazione ordinaria a un numero elevato di controinteressati sia sommamente difficile, purché siano assicurate l'effettività del contraddittorio e l'indicazione nominativa dei destinatari.

Massime di principio

  • In una procedura selettiva modificata dopo lo svolgimento delle prove, l'amministrazione può ampliare la platea degli inseriti in graduatoria, ma deve strutturare il nuovo sistema in modo da preservare l'affidamento dei candidati che hanno conformato le proprie scelte alle regole originarie, evitando che i beneficiari della deroga li sopravanzino automaticamente.
  • È compatibile con i principi di parità di trattamento, ragionevolezza e tutela dell'affidamento un sistema di graduatoria articolato per fasce, nel quale la posizione dei candidati ammessi in deroga dipenda progressivamente dalla distanza delle loro prestazioni rispetto alle condizioni originarie di accesso.
  • Quando prove universitarie svolte nell'ambito di un semestre filtro rilevano anche ai fini della carriera accademica, la previsione secondo cui l'esito positivo del secondo appello sostituisce il voto precedentemente rifiutato può essere coerente con la disciplina ordinaria degli esami; il recupero del voto rifiutato può essere limitato ai casi previsti dalla disciplina ministeriale.
  • La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive non deriva da una mera irregolarità formale o dalla possibilità astratta di conoscere codici identificativi, ma richiede una violazione non irrilevante e concretamente idonea a incidere sull'imparzialità della valutazione.
  • La scelta di non prolungare indefinitamente gli scorrimenti e di destinare eventuali posti residui anche a trasferimenti, passaggi o iscrizioni ad anni successivi può risultare non manifestamente irragionevole quando il nuovo sistema imponga la tempestiva definizione delle immatricolazioni per assicurare la continuità didattica del secondo semestre.
  • La notificazione per pubblici proclami nei confronti di un numero elevato di controinteressati deve mantenere natura di notificazione e non può ridursi a mera pubblicità: occorre pubblicare il ricorso e l'elenco nominativo dei destinatari, secondo modalità e termini fissati dal giudice, a pena di improcedibilità in caso di mancato adempimento.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiIstruttoria processualeTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoTrasparenza e pubblicità

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