Cassazione Penale, Sentenza n. 10518/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Calvio Matteo ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bari (31/05/2024) per violazione di legge in relazione all'art. 648-bis c.p. contestando la qualificazione del fatto come riciclaggio invece che come ricettazione o furto (anche per la vicinanza temporale tra furto e avvistamento dell'imputato), il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e la motivazione e dosimetria della pena (continuazione, tentativo e complessiva modulazione della pena). Ha dedotto vizi di motivazione e illogicità della decisione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo profilo ha ritenuto aspecifico e manifestamente infondato il tentativo di derubricazione: la Corte d'appello aveva correttamente qualificato il reato come riciclaggio perché l'imputato era stato sorpreso a smontare pezzi di autovetture (condotta manipolativa e non mera detenzione). Le censure sulla dosimetria della pena e sulle misure correttive (aumento per continuazione e diminuzione per tentativo) sono state giudicate inammissibili perché non prospettate in appello; la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche è stata ritenuta genericamente formulata e, comunque, la sentenza di primo grado aveva motivato il diniego. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
Applicato per qualificare la condotta come riciclaggio in presenza di attività di smontaggio e manipolazione di pezzi di autovetture, non semplice detenzione di beni di provenienza furtiva
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Fondamento del gravame per violazione di legge invocato dal ricorrente; la Corte ha esaminato e ritenuto il motivo aspecifico e infondato
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Richiesta di cassazione per manifesta illogicità della motivazione: la Corte ha ritenuto la motivazione congrua e coerente rispetto ai dati processuali
art. 581 lett. c) cod. proc. pen.
Richiesta relativa alla specificità dei motivi di impugnazione: la Corte ha richiamato l'obbligo di articolare i motivi in maniera specifica e ha dichiarato inammissibili le doglianze generiche
Giurisprudenza di Sezione richiamata nella sentenza (es. Sez. 2, n. 29002/2020; Sez. 2, n. 50952/2013; Sez. 2, n. 53017/2016; Sez. 2, n. 43849/2023)
Utilizzata per distinguere la mera detenzione di beni di provenienza furtiva dalla condotta manipolativa idonea a integrare il reato di riciclaggio e per sostenere l'onere probatorio in ordine all'origine del possesso
Massime di principio
- La qualificazione giuridica del fatto (riciclaggio vs ricettazione/furto) può dipendere dalla natura della condotta: la mera detenzione di beni di illecita provenienza è diversa dall'attività attiva di manipolazione/smontaggio che può integrare il reato di riciclaggio.
- In sede di impugnazione è essenziale formulare motivi specifici e dettagliati (art. 581 c.p.p.): doglianze generiche rischiano l'inammissibilità e il difetto di obbligo motivazionale del giudice sull'argomento.
- Le questioni di dosimetria della pena o di applicazione di aumenti/riduzioni (continuazione, tentativo) devono essere prospettate già in appello; sollevare tali profili per la prima volta in cassazione comporta frequentemente l'inammissibilità.
- Il silenzio della sentenza di appello su una richiesta (es. attenuanti generiche) non è automaticamente vizio se il primo grado aveva adeguatamente motivato il diniego e la difesa non ha proposto censure specifiche e articolate in grado d'appello.
- La prova e il comportamento processuale dell'imputato (es. mancata esposizione alternativa credibile sull'origine della refurtiva) sono elementi decisivi: l'assenza di spiegazioni plausibili rafforza la valutazione di responsabilità e la qualificazione del reato.
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