Cassazione Penale, Sentenza n. 40091/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Messina che confermava le condanne per rapina aggravata e lesioni. Paratore denunciava illogicità e difetto di motivazione per non aver risposto alle deduzioni difensive relative all'attendibilità della persona offesa e all'eventuale stato di ubriachezza di quest'ultimo, chiedendo la riqualificazione in furto con strappo. Bellamacina deduceva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni pre‑processuali acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. (denuncia/querela) e la conseguente manifesta illogicità della conferma della condanna, nonché violazione di norme processuali a pena di nullità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Ha ritenuto che il giudizio di merito avesse regolarmente rinnovato l'istruttoria (la persona offesa era stata successivamente escussa in dibattimento) e che la sentenza territoriale avesse motivato adeguatamente l'attendibilità della deposizione testimoniale della persona offesa; la condanna è quindi confermata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 512 cod. proc. pen.
disciplina l'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in denuncia/querela
Le dichiarazioni pre‑processuali possono risultare inutilizzabili se acquisite per la irreperibilità del dichiarante; tuttavia, se il dichiarante viene successivamente escusso in dibattimento e la sua deposizione conferma i fatti, il giudizio può fondarsi sulla testimonianza resa in udienza e non sulle dichiarazioni pre‑processuali
art. 606 cod. proc. pen.
criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione (motivi e limiti)
I motivi di cassazione devono aderire ai parametri di cui all'art. 606; motivi generici, aspecifici o manifestamente infondati determinano l'inammissibilità
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
motivi di inammissibilità per aspecificità del ricorso
La cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso che non confronti adeguatamente le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione con le esplicitazioni del giudice censurato
art. 131-bis cod. pen.
disciplina della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
Il Giudice ha ritenuto che la rapina, per la sua natura e per le pene previste, non rientri nei limiti della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis
art. 616 cod. proc. pen.
conseguenze della declaratoria di inammissibilità (condanna alle spese e ammende)
Dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ad una somma equitativamente determinata a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'inutilizzabilità di dichiarazioni pre‑processuali (art.512 c.p.p.) non impedisce la condanna se la persona offesa viene successivamente escussa in dibattimento e la sua deposizione conferma i fatti: il giudice può fondare il suo convincimento sulla testimonianza resa in udienza.
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione è necessario proporre motivi specifici e ben collegati alle ragioni addotte dal giudice di merito; motivi generici o aspecifici conducono all'inammissibilità (art.606 e art.591 c.p.p.).
- La diversità tra furto con strappo e rapina è essenzialmente legata all'uso della violenza o della minaccia: se emerge un comportamento violento (pugni, calci, aggressione continuata) la qualificazione è per rapina, non per furto con strappo.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) non è applicabile ai reati per i quali la pena superi i limiti previsti; la rapina difficilmente rientra in questa causa.
- Chi propone ricorso deve contestare in modo puntuale la motivazione del giudice di merito; la mera reiterazione di censure già valutate e respinte senza specifici elementi nuovi difficilmente avrà successo.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare oneri economici significativi (spese processuali e ammende): valutare attentamente la fondatezza del ricorso prima di proporlo.
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