Sentenza del 11/03/2021 n. 279 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento IRPEF/IRES e IVA per gli anni 2012-2014 notificati il 22/06/2017, fondati su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che contestava: a) utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da terzi compiacenti; b) costi fiscalmente non deducibili; c) elementi positivi di reddito non dichiarati emersi da indagini finanziarie su movimentazioni bancarie non giustificate. La ricorrente deduceva, tra l'altro, l'illegittimità dell'accertamento parziale ex art. 41-bis DPR 600/1973, l'assenza di prova sulle fatture ritenute inesistenti e l'irrilevanza delle dichiarazioni rese in sede di verifica ai sensi dell'art. 351 c.p.p., nonché la mancata prova della riconducibilità delle movimentazioni bancarie all'attività d'impresa.
La decisione
L'appello della contribuente è stato respinto. I giudici hanno ritenuto legittimo l'uso dello strumento dell'accertamento parziale ex art. 41-bis anche con metodo induttivo e pur con contabilità regolare, hanno ritenuto valide le prove e le presunzioni raccolte dai verificatori (comprese le dichiarazioni di terzi rese in sede di verifica) e hanno considerato in capo al contribuente l'onere di dimostrare l'estraneità o l'appropriatezza delle movimentazioni bancarie indicate dall'Ufficio. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali di questo grado, liquidate in euro 6.000 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 41-bis
Consente l'accertamento parziale per emergenza di maggior reddito parzialmente dichiarato; è una modalità procedurale coerente con le regole generali di accertamento e ammette il ricorso al metodo induttivo.
D.P.R. n. 600/1973, artt. 38 e 39
Norme generali sull'accertamento tributario cui si applicano le regole anche nell'accertamento parziale; non c'è autonomia rispetto a questi articoli.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 54 e 55
Principi dell'accertamento IVA che valgono anche per l'accertamento parziale; si può ricorrere al metodo induttivo.
Codice di procedura penale, art. 351
Le garanzie previste per la raccolta di dichiarazioni in ambito penale (es. difensore) non inficiano l'utilizzabilità, in sede tributaria, delle dichiarazioni di parte acquisite in sede di verifica; tali dichiarazioni hanno valore indiziario.
D.lgs. n. 546/1992, art. 7
Divieto delle prove testimoniali nel processo tributario; tuttavia le dichiarazioni di parte raccolte in sede di verifica possono essere utilizzate come elementi indiziari insieme ad altre presunzioni.
Codice civile, art. 2709
Le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore ma non a suo favore; quindi i recuperi possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova.
D.P.R. n. 600/1973, art. 32
In presenza di movimenti bancari non giustificati l'onere di provare l'estraneità rispetto all'attività d'impresa grava sul contribuente.
D.P.R. n. 633/1972, art. 51
Analogo principio per l'IVA: il contribuente deve dimostrare che i movimenti sono stati considerati in dichiarazione o non sono rilevanti ai fini IVA o indicare il beneficiario.
Giurisprudenza citata
Cass. sent. n. 34518/2019; Cass. sent. n. 3573/2010; Cass. ord. n. 24531/2019
Confermano che l'accertamento parziale non è metodo autonomo e che possono valere presunzioni e prove indirette anche per contestare fatture ritenute inesistenti; le scritture contabili non sono automaticamente a favore del contribuente.
Massime di principio
- L'accertamento parziale ex art. 41-bis DPR 600/1973 è legittimo e può basarsi sul metodo induttivo anche se la contabilità è regolare; non costituisce un metodo di accertamento autonomo ma una modalità procedurale delle regole ordinarie.
- Le fatture ritenute inesistenti possono essere contestate sulla base di un insieme di elementi indiziari e presunzioni qualificate: le dichiarazioni rese in sede di verifica, se corroborate, sono utilizzabili dall'Amministrazione come prova indiziaria.
- Le garanzie proprie del processo penale (ad es. difensore all'atto delle dichiarazioni ex art. 351 c.p.p.) non impediscono l'utilizzo, in sede tributaria, delle dichiarazioni rese in sede di verifica; tali dichiarazioni non sono testimonianze nel senso del processo tributario ma elementi indiziari.
- Sui movimenti bancari non giustificati grava l'onere della prova in ordine alla loro estraneità all'attività d'impresa sul contribuente; se il contribuente non fornisce giustificazioni, l'Ufficio può ricostruire il reddito ai sensi degli artt. 32 DPR 600/73 e 51 DPR 633/72.
- La produzione di una querela o di prove contrarie concrete da parte del contribuente rafforza la difesa; la mera contestazione formale senza elementi probatori non è sufficiente a sfamare l'onere della prova a suo favore.
- Le scritture contabili costituiscono prova contro l'imprenditore ma non automaticamente a suo favore, per cui l'Amministrazione può agire anche tramite metodi induttivi purché supportati da presunzioni e riscontri.
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