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Messaggio

Messaggio numero 79 del 27-6-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS chiarisce che il D.Lgs. 66/2003 ha introdotto il diritto a 4 settimane annue di ferie retribuite non monetizzabili, salvo cessazione del rapporto, e che le precedenti istruzioni sul compenso per ferie non godute restano valide solo per i casi ancora ammessi.

Disciplina delle ferie annuali ex D.Lgs. 66/2003, art. 10

Disciplina delle ferie annuali ex D.Lgs. 66/2003

Il messaggio INPS n. 79 del 27 giugno 2003 illustra gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 in materia di ferie annuali. Il documento precisa l’impatto della nuova disciplina sul diritto alle ferie retribuite e sulla possibilità di monetizzazione delle ferie non godute.

Quadro normativo richiamato

L’INPS richiama il D.Lgs. n. 66/2003, con il quale sono state recepite nell’ordinamento italiano le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro. In particolare, l’art. 10 introduce una nuova disciplina del diritto alle ferie annuali.

Contenuto della nuova disciplina

Il messaggio specifica che, fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 c.c., il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo non può essere sostituito dalla corrispondente indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Limiti alla monetizzazione delle ferie

La modifica normativa riduce l’ambito di utilizzo della cosiddetta monetizzazione delle ferie non godute. L’INPS chiarisce che essa è ora possibile solo per i periodi eccedenti le quattro settimane di ferie effettivamente fruite, mentre non è consentita la sostituzione economica del minimo legale garantito.

Applicazione temporale

Le nuove disposizioni si applicano ai periodi di ferie non ancora maturati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 66/2003, in base al principio di non retroattività della legge. Il messaggio indica inoltre come riferimento temporale il 29 aprile 2003 per la maturazione delle ferie prima dell’entrata in vigore del decreto.

Impatto sulle istruzioni previdenziali già impartite

L’INPS afferma che la modifica normativa non comporta la necessità di rivedere le istruzioni già fornite sulle modalità di adempimento degli obblighi previdenziali relativi al compenso per ferie non godute. Tali istruzioni restano applicabili solo alle fattispecie in cui sia ancora possibile riconoscere il relativo compenso, ormai quantitativamente limitate.

Conferma di precedenti circolari

Restano integralmente confermate le indicazioni contenute nelle circolari INPS n. 186 del 1999 e n. 15 del 2002, sia per i periodi di ferie maturati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 66/2003, sia per quelli maturati successivamente, nei limiti in cui sia ancora ammessa la corresponsione del compenso per ferie non godute.

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