Messaggio numero 00080 del 02-07-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS chiarisce che, per consentire l’adesione ai fondi interprofessionali senza rinviare gli effetti al periodo successivo, possono presentare l’adesione anche le aziende temporaneamente sospese dal versamento dei contributi. L’adesione va effettuata con denuncia DM10/2 senza importi e con il solo codice del Fondo scelto, secondo le regole già indicate dalla circolare n. 71/2003.
Adesione ai fondi professionali per la formazione continua per aziende temporaneamente sospese dai contributi
Fondi professionali per la formazione continua: adesione delle aziende temporaneamente sospese
Il messaggio dell’INPS disciplina le modalità di adesione ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, con particolare riferimento alle aziende che, pur trovandosi in una fase di sospensione temporanea dall’assolvimento degli obblighi contributivi, intendono effettuare l’adesione entro i termini utili. L’obiettivo è consentire l’iscrizione ai Fondi già istituiti e autorizzati senza rinviare all’anno successivo gli effetti finanziari e contributivi.
Termine per la prima adesione e precisazioni temporali
L’Istituto richiama il termine ordinario per la prima adesione ai Fondi interprofessionali ex articolo 118 della legge n. 388/2000, fissato al 30 giugno 2003. Viene altresì richiamato il precedente messaggio n. 61 del 19 maggio 2003, con il quale è stato chiarito che tale termine deve intendersi riferito al periodo di paga "giugno 2003".
In base a tale impostazione:
- le adesioni successive a tale data ma effettuate entro il periodo di paga "giugno 2004" producono effetti finanziari e contributivi dal 1° gennaio 2005;
- il meccanismo si applica, in generale, anche alle adesioni successive, secondo la medesima logica temporale richiamata nel messaggio.
Soggetti interessati
Il messaggio precisa che possono essere accettate anche le adesioni comunicate da datori di lavoro temporaneamente sospesi dal versamento dei contributi previdenziali. Sono indicati, a titolo esemplificativo:
- aziende che operano a cicli stagionali, come aziende conserviere e aziende alberghiere a carattere stagionale;
- aziende che, per effetto di ordinanze ministeriali, beneficiano della sospensione del versamento dei contributi previdenziali.
Modalità di adesione
Per comunicare l’adesione, le aziende interessate devono presentare la denuncia contributiva modello DM10/2, sia in forma telematica sia cartacea, con le seguenti caratteristiche:
- la denuncia deve essere priva di importi a debito e/o a credito;
- deve essere indicato soltanto il codice relativo al Fondo prescelto;
- le modalità operative devono seguire quanto previsto al punto 7 della circolare n. 71 del 2 aprile 2003.
Presentazione della denuncia cartacea
Nel caso di presentazione in forma cartacea, la denuncia deve essere depositata direttamente presso la competente Sede dell’Istituto.
Scadenze richiamate per il modello DM10 relativo a giugno 2003
In nota viene richiamato che il modello DM10 relativo al periodo di paga "giugno 2003" deve essere presentato entro le seguenti scadenze:
- 16 luglio per le denunce non telematiche;
- 31 luglio per le denunce inviate per via telematica.
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