Messaggio numero 75 del 23-6-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS chiarisce che il mancato versamento della contribuzione sulla retribuzione virtuale prevista per i datori di lavoro edili non comporta, di per sé, la revoca degli sgravi contributivi del Mezzogiorno; determina però l’esclusione dalla riduzione contributiva di cui all’art. 29, comma 2, della legge n. 341/1995.
Inosservanza dell’obbligo retributivo virtuale ex art. 29, comma 1, legge n. 341/1995 e effetti sugli sgravi contributivi del Mezzogiorno
Inosservanza dell’obbligo contributivo e sgravi del Mezzogiorno
Il messaggio affronta il tema dell’applicabilità degli sgravi contributivi del Mezzogiorno nei casi in cui il datore di lavoro non assolva l’obbligo previsto dall’art. 29, comma 1, della legge n. 341/1995. L’Istituto fornisce un chiarimento interpretativo, partendo dal raccordo tra tale disposizione e la disciplina generale della legge n. 389/1989.
Ambito della disposizione sull’edilizia
L’art. 29, comma 1, della legge n. 341/1995 riguarda i datori di lavoro che esercitano attività edile, anche in economia. Per questi soggetti, la contribuzione deve essere versata su una retribuzione commisurata a un numero di ore settimanali non inferiore all’orario normale di lavoro stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.
Coordinamento con la legge n. 389/1989
L’INPS precisa che la previsione va letta insieme alla legge n. 389/1989, in particolare:
- l’art. 1, comma 1, che stabilisce il principio della retribuzione minimale ai fini del calcolo della contribuzione, in quanto la retribuzione non può essere inferiore agli importi fissati da leggi, regolamenti o contratti collettivi;
- l’art. 6, comma 9, che, ai fini dell’accesso agli sgravi, impone al datore di lavoro non solo di denunciare i lavoratori con le retribuzioni previste dall’art. 1, comma 1, ma anche di corrispondere effettivamente tali importi.
Effetti sul diritto agli sgravi contributivi
Secondo il messaggio, nelle ipotesi in cui i lavoratori siano impiegati per un orario inferiore a quello di lavoro richiamato dall’art. 29, comma 1, la retribuzione effettivamente corrisposta risulta inferiore alla retribuzione virtuale. In astratto ciò potrebbe far ipotizzare la revoca degli sgravi. Tuttavia, in assenza di una specifica disposizione legislativa, l’INPS conclude che:
- il mancato assolvimento della contribuzione previdenziale e assistenziale sulla retribuzione virtuale non comporta di per sé la revoca degli sgravi contributivi;
- tale mancato assolvimento determina invece l’esclusione dal beneficio previsto dall’art. 29, comma 2, della legge n. 341/1995, ossia la riduzione contributiva, indicata come pari all’11,50% sull’ammontare delle contribuzioni diverse da quelle di pertinenza del FPLD.
Indicazioni di supporto interpretativo
L’Istituto richiama anche il punto 6 della circolare n. 269/1995, che afferma che la contribuzione virtuale non è interessata dagli sgravi contributivi del Mezzogiorno, i quali devono essere calcolati sulle retribuzioni effettivamente corrisposte e assoggettate a contribuzione.
Ulteriore chiarimento sugli effetti della retribuzione virtuale
A sostegno dell’interpretazione adottata, il messaggio aggiunge che la retribuzione virtuale non assume rilievo neppure per la determinazione della misura delle prestazioni economiche di malattia e maternità.
Conclusione operativa
In sintesi, il documento distingue tra due piani:
- la mancata contribuzione sulla retribuzione virtuale non comporta automaticamente la perdita degli sgravi del Mezzogiorno;
- essa comporta però la perdita della specifica riduzione contributiva prevista dall’art. 29, comma 2, della legge n. 341/1995.
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