Messaggio numero 62 del 23-6-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio chiarisce come, dal 1° giugno 2002, nei rapporti con la Svizzera si applicano i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 in sostituzione dei precedenti accordi italo-svizzeri. Vengono precisati: la trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia, l’integrazione al trattamento minimo per alcuni pensionati in convenzione, l’esclusione della totalizzazione con contributi australiani e l’orientamento sull’applicazione dell’articolo 48 del regolamento 1408/71.
Applicazione dei regolamenti comunitari nei rapporti con la Svizzera
Applicazione della regolamentazione comunitaria nei rapporti con la Svizzera
Il messaggio dell’INPS interviene per fornire chiarimenti operativi alle Sedi sull’applicazione, nei rapporti con la Svizzera, dei regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72, divenuti applicabili dal 1° giugno 2002 e sostitutivi dei previgenti accordi italo-svizzeri. Il documento affronta quattro questioni specifiche emerse nella gestione delle prestazioni pensionistiche.
Trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia
Viene chiarito che un assegno ordinario di invalidità riconosciuto in base alla convenzione italo-svizzera può essere trasformato in pensione di vecchiaia, da determinare secondo la regolamentazione comunitaria.
Il chiarimento si fonda su quanto già indicato al punto 8.2 della circolare n. 118 del 25 giugno 2002, secondo cui è possibile riesaminare in base alla normativa comunitaria domande di pensione già accolte in base alla precedente normativa convenzionale. In tale riesame, la prestazione liquidata in regime comunitario non può risultare inferiore a quella spettante in forza della convenzione bilaterale precedente; deve quindi essere garantita la prestazione più favorevole.
Il messaggio esclude, nel caso prospettato, l’applicazione dell’articolo 48 del regolamento CEE n. 1408/71, poiché la trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia presuppone l’utilizzo del periodo di godimento dell’assegno ai fini dell’accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Integrazione al trattamento minimo
L’INPS chiarisce che è possibile attribuire l’integrazione al trattamento minimo in base alla regolamentazione comunitaria ai pensionati che:
- siano titolari di pensione in convenzione italo-svizzera;
- non soddisfino i requisiti previsti dall’articolo 7 della legge n. 407/1990 e successive modificazioni;
- abbiano ricevuto l’indennità forfettaria a carico dell’assicurazione svizzera.
Il riconoscimento dell’integrazione è però subordinato alla residenza in Italia. Il chiarimento richiama quanto già comunicato con il messaggio n. 22903 del 22 aprile 1996 e quanto disposto al punto 8.2 della circolare n. 118 del 25 giugno 2002.
Totalizzazione multipla e contributi australiani
Il messaggio smentisce un’indicazione contenuta nella pubblicazione interna "Help normativa pensioni n. 3" del 1997, secondo cui, per accertare il diritto a pensione nelle domande presentate ai sensi della convenzione italo-svizzera, sarebbe possibile totalizzare contributi italiani, svizzeri e di determinati Stati terzi convenzionati, tra cui l’Australia.
L’Istituto precisa che non risulta alcuna disposizione interna, circolare o messaggio che abbia mai previsto, in applicazione della convenzione italo-svizzera, la possibilità di una totalizzazione multipla con l’Australia. Pertanto, sia nell’applicazione della convenzione italo-svizzera sia, dal 1° giugno 2002, nell’ambito della regolamentazione comunitaria di cui all’allegato III del regolamento 1408/71, non è possibile sommare i periodi assicurativi italiani e svizzeri con quelli australiani per l’accertamento del diritto a pensione.
Applicazione dell’articolo 48 del regolamento 1408/71
In merito ai dubbi sollevati da alcune Sedi sull’operato della Casa Svizzera di Compensazione di Ginevra, l’INPS afferma che non risultano elementi per ritenere che l’organismo svizzero non applichi regolarmente l’articolo 48 del regolamento CEE n. 1408/71.
L’Istituto invita quindi le Sedi a segnalare in modo specifico eventuali casi concreti in cui la norma non sarebbe stata applicata dalla parte svizzera, trasmettendo la relativa documentazione.
Indicazioni operative finali
Il messaggio ha funzione chiarificatrice e operativa. Consolida il principio della prevalenza della disciplina comunitaria dal 1° giugno 2002 nei rapporti con la Svizzera, conferma la tutela della prestazione più favorevole in caso di riesame, ammette l’integrazione al minimo per i pensionati residenti in Italia che rientrano nelle condizioni indicate e delimita l’ambito della totalizzazione dei periodi assicurativi, escludendo l’Australia.
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