Sentenza del 07/07/2022 n. 21610 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Richiesta di rimborso, totale o parziale, della ritenuta alla fonte del 15% operata sui dividendi distribuiti nel 2003 al fondo di investimento tedesco MEAG KAI. In via subordinata richiesta del rimborso della differenza tra la ritenuta del 15% e l'imposta sostitutiva del 12,5% applicata ai fondi italiani ovvero l'applicazione dell'esenzione prevista per i fondi italiani integralmente sottoscritti da non residenti appartenenti a paesi della white list.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, ha riconosciuto il diritto al rimborso integrale richiesto dai ricorrenti. La Corte ha ritenuto che l'art. 10 della Convenzione Italia-Germania fissi un limite massimo di tassazione (15%) e non imponga che non possano trovare applicazione disposizioni nazionali piu favorevoli conformi al diritto dell'Unione. Poiché il fondo tedesco era interamente sottoscritto da un investitore residente in Germania, Stato inserito nella white list, avrebbe dovuto applicarsi il regime di esenzione previsto dal D.Lgs. 461/1997 art. 9, comma 4, nella versione ratione temporis; la differenza di trattamento rispetto ai fondi residenti era quindi discriminatoria e contraria al principio di libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE). Spese dei gradi di merito compensate; Agenzia delle entrate condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 63, par. 1
Principio di libera circolazione dei capitali invocato per contestare ogni trattamento nazionale che, direttamente o di fatto, discrimini tra fondi residenti e non residenti; la norma comunitaria prevale nell'interpretazione della disciplina convenzionale quando questa produca discriminazioni.
Convenzione tra Italia e Repubblica Federale di Germania per evitare le doppie imposizioni, art. 10 (Dividendi), par. 2
La ritenuta non può eccedere il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi
Il limite del 15% è un tetto massimo e non ostacola l'applicazione di disposizioni nazionali piu favorevoli conformi al diritto UE; la Convenzione non legittima automaticamente trattamenti che risultino discriminatori alla luce dell'art. 63 TFUE.
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art. 9, comma 4
Esenzione dell'imposta sostitutiva per organismi d'investimento collettivo le cui quote siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti appartenenti alla white list
Norma nazionale che prevedeva per il periodo in esame l'esenzione dal prelievo sostitutivo del 12,5% per i fondi residenti detenuti esclusivamente da non residenti in paesi con adeguato scambio di informazioni; la Corte ha ritenuto che tale regime, applicato ai fondi residenti, non poteva essere negato a un fondo non residente nell'ipotesi concreta senza violare il principio di libera circolazione dei capitali.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27, comma 3
Ritenute sui dividendi e aliquote previste per i non residenti ratione temporis
Norma interna che disciplina i presupposti e l'aliquota della ritenuta sui dividendi; va interpretata e, se necessario, adeguata alla luce del diritto UE e delle convenzioni per evitare discriminazioni contrarie all'art. 63 TFUE.
Legge 23 marzo 1983, n. 77, art. 9
Disciplina dei fondi comuni di investimento e dell'imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato della gestione
Regime nazionale che distingue la tassazione dei fondi residenti e costituisce il parametro di confronto per valutare l'eventuale disparità di trattamento.
D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, art. 6, comma 1
Individuazione dei soggetti non residenti rilevanti per l'applicazione delle esenzioni; rilevanza della white list e dello scambio di informazioni ai fini dell'accesso al regime agevolato.
Massime di principio
- Il limite convenzionale di tassazione (es. 15% previsto da una convenzione contro le doppie imposizioni) costituisce un tetto massimo e non impedisce l'applicazione di disposizioni nazionali piu favorevoli conformi al diritto dell'Unione.
- Quando una normativa nazionale riserva un regime fiscale più favorevole ai fondi residenti (per esempio esenzione per fondi residenti interamente sottoscritti da non residenti in paesi white list), la negazione di un trattamento analogo a un fondo non residente può integrare una discriminazione vietata dall'art. 63 TFUE se non è giustificata da ragioni oggettive e proporzionate.
- Il giudice nazionale deve verificare la compatibilità fra convenzioni internazionali e principi dell'UE ed è tenuto, se necessario, ad adottare una interpretazione adeguatrice della normativa interna o convenzionale per conformarla al principio di libera circolazione dei capitali.
- Lo Stato membro può richiedere prove per l'accesso a un regime fiscale agevolato, ma non può imporre oneri amministrativi tali da rendere impossibile o eccessivamente difficile l'ottenimento del vantaggio; le formalità richieste devono permettere una verifica chiara e precisa dei presupposti.
- Le giustificazioni dello Stato per un trattamento differenziato (ad es. coerenza del sistema fiscale o esigenze di contrasto all'evasione) devono soddisfare requisiti stringenti e dimostrare un nesso diretto e oggettivo; la mera tutela del gettito non è idonea a giustificare discriminazioni.
- Prassi operativa per contribuente in situazione analoga: verificare lo status di residente/white list degli investitori, documentare la titolarità esclusiva delle quote, invocare l'art. 63 TFUE e la possibile interpretazione adeguatrice della convenzione, chiedere rimborso e, se necessario, sollevare questione pregiudiziale alla Corte di giustizia se il punto di diritto comunitario richiede chiarimento.
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