Cassazione Penale, Ordinanza n. 21220/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che, in appello, aveva confermato la responsabilità già affermata dal Giudice di pace per i reati di percosse e minaccia, concedendo soltanto le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena. Con il primo motivo ha dedotto violazione di norme processuali e vizi di motivazione nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione della prova. Con il terzo motivo ha lamentato vizi motivazionali e violazione dell'art. 63 c.p.p. per la ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni di testi la cui posizione non era nota all'apertura del dibattimento, sostenendo che si trattasse di soggetti la cui qualità avrebbe reso inutilizzabili le deposizioni. Con gli altri motivi ha contestato il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione dell'attenuante della provocazione, sempre sotto il profilo del vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non consentiti in sede di legittimità, per le sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace, i motivi fondati su vizi di motivazione e su violazioni processuali non riconducibili a nullità, potendo essere dedotta solo la violazione di legge. Ha inoltre giudicato manifestamente infondato il motivo relativo all'art. 63 c.p.p., osservando che i testimoni erano stati escussi quando non rivestivano la qualità di imputati o indagati in procedimento connesso, e comunque ha rilevato la genericità della censura per mancata indicazione della decisività delle dichiarazioni contestate. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 2-bis, c.p.p.
Per le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è proponibile solo per violazione di legge, non per vizi di motivazione.
art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Norma richiamata come fonte della limitazione dei motivi deducibili in cassazione contro le sentenze di appello del giudice di pace.
art. 63 c.p.p.
La censura di inutilizzabilità è infondata se i dichiaranti sono stati sentiti quando non erano ancora imputati o indagati in procedimento connesso; l'eventuale inutilizzabilità riguarda le dichiarazioni da cui emergano indizi di colpevolezza e non le deposizioni rese da soggetti estranei al fatto.
art. 616 c.p.p.
È applicata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso le sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è limitato alla sola violazione di legge; le censure di motivazione sono inammissibili se non attengono a violazioni denunciabili come nullità.
- Una deduzione di inutilizzabilità ex art. 63 c.p.p. deve confrontarsi con la qualità processuale effettivamente rivestita dai dichiaranti al momento dell'esame: se essi non erano imputati o indagati in procedimento connesso, la disciplina dell'art. 63 non opera.
- La censura sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni deve essere specifica e deve indicare la decisività del materiale probatorio contestato; in mancanza, il motivo è generico e non scrutinabile utilmente in cassazione.
- Nel giudizio di legittimità relativo ai reati di competenza del giudice di pace, i motivi che investono trattamento sanzionatorio e circostanze attenuanti con argomentazioni di merito o di motivazione non sono proponibili se non veicolati come violazione di legge.
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