Sentenza del 07/10/2015 n. 4319 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA - Invio del questionario - Presentazione della dichiarazione dichiarativa successivamente al questionario - Ammissibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa dichiarazione integrativa presentata successivamente all'invio del questionario è stata ritenuta ammissibile. Il semplice invio del questionario, non costituendo un atto di accesso, di inizio dell'ispezione o di avvio della verifica fiscale, non preclude al contribuente la facoltà prevista dall'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/1998.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/1998 dopo che l'Ufficio aveva inviato al contribuente un questionario. L'Amministrazione riteneva presumibilmente che l'invio del questionario costituisse un'iniziativa di controllo idonea a impedire la regolarizzazione mediante dichiarazione integrativa. Il contribuente sosteneva invece che il questionario non fosse un atto relativo all'accesso, all'inizio dell'ispezione o della verifica fiscale e non producesse quindi tale effetto preclusivo.
Norme richiamate
Art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/1998
La norma consente la presentazione di una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni, salvo che sia intervenuto uno specifico atto dell'Amministrazione finanziaria idoneo a precludere tale facoltà. Il semplice questionario inviato dall'Ufficio non è stato considerato, di per sé, un atto di accesso, ispezione o verifica fiscale avente efficacia preclusiva.
Massime di principio
- La ricezione di un questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria non impedisce automaticamente la presentazione di una dichiarazione integrativa.
- Perché operi una preclusione è necessario che l'attività dell'Ufficio sia riconducibile a un accesso, a un'ispezione o all'avvio di una verifica fiscale, oppure a un atto specificamente idoneo a escludere la regolarizzazione.
- La qualificazione dell'atto dipende dalla sua natura concreta e non soltanto dal fatto che provenga dall'Amministrazione finanziaria o sia inserito in un'attività di controllo.
- Il contribuente dovrebbe comunque presentare tempestivamente la dichiarazione integrativa e conservare la documentazione che dimostri la data e il contenuto della regolarizzazione.
- La possibilità di presentare l'integrativa non esclude necessariamente altri obblighi, sanzioni o effetti derivanti dall'attività di controllo già avviata.
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