Ordinanza n. 276/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1.a) del provvedimento Prot. -OMISSIS- del 6 marzo 2026, con cui l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Lecce ha disposto, ai sensi dell’art. 128 del C.D.S., la revisione della patente di guida della ricorrente mediante nuovo esame di idoneità tecnica; b) della nota prot. -OMISSIS- del 6 novembre 2025 di avvio del procedimento di revisione della patente di guida della odierna ricorrente; c) degli atti, documenti e verbali di contenuto ed estremi ignoti in virtù dei quali l’Ufficio della Motorizzazione civile di Lecce ha avviato il procedimento di revisione della patente di guida della ricorrente e, successivamente, ha adottato il provvedimento prot. -OMISSIS- del 6 marzo 2026, con il quale ha disposto la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica; d) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della odierna ricorrente; 2) e per il conseguente accertamento del diritto, della odierna ricorrente, a vedere confermata la propria patente di guida senza l’esperimento di alcun nuovo esame di idoneità tecnica; 3) nonché, per il conseguente risarcimento del danno patito dalla odierna ricorrente la quale ha visto ingiustamente sospesa la propria patente di guida, pur in assenza dei presupposti di fatto e di diritto necessari per l’adozione del provvedimento cautelare ex art. 128 CdS, così come adottato dall’Ufficio della Motorizzazione civile di Lecce, con ogni statuizione consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica, preceduto dall'avvio del relativo procedimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 6 marzo 2026 con cui l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Lecce, ai sensi dell'art. 128 del Codice della strada, ha disposto la revisione della patente mediante nuovo esame di idoneità tecnica, nonché la nota di avvio del procedimento e gli atti presupposti. Ha chiesto cautelarmente la sospensione dell'efficacia dell'atto, l'accertamento del diritto alla conferma della patente senza nuovo esame e il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla sospensione della patente, deducendo l'assenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'intervento amministrativo. Il testo non specifica ulteriori articolazioni dei motivi di legittimità.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha respinto l'istanza di sospensione. Ha ritenuto carente il fumus boni iuris, poiché, alla luce delle circostanze descritte in relazione al sinistro del 17 agosto 2025, non risultano implausibili i dubbi dell'Amministrazione circa il permanere dei requisiti di idoneità tecnica necessari per la titolarità della patente. Ha inoltre ritenuto recessive le esigenze della ricorrente rispetto all'interesse pubblico alla verifica della permanenza dei requisiti e ha considerato ipotetico il danno prospettato, potendo esso concretizzarsi soltanto in caso di esito negativo della verifica. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La controversia di merito non è stata definita.
Norme richiamate
art. 128 Codice della strada
Consente all'amministrazione di disporre la revisione della patente mediante nuovo esame di idoneità tecnica quando sussistano dubbi sulla permanenza dei requisiti necessari; nella fase cautelare il TAR ha ritenuto non implausibili i dubbi derivanti dalle circostanze del sinistro.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per carenza di fumus boni iuris e per l'insufficiente consistenza del pregiudizio prospettato.
Massime di principio
- In sede cautelare, il provvedimento di revisione della patente ai sensi dell'art. 128 del Codice della strada non presenta un fumus di illegittimità quando le circostanze di un sinistro rendano non implausibili i dubbi dell'amministrazione circa la permanenza dell'idoneità tecnica del titolare.
- L'interesse pubblico alla verifica della permanenza dei requisiti di idoneità tecnica per la patente prevale, in sede cautelare, sulle esigenze del privato quando queste non evidenzino un pregiudizio grave e attuale.
- Il danno derivante dalla revisione della patente mediante nuovo esame è ipotetico, ai fini cautelari, se può concretizzarsi soltanto in conseguenza dell'eventuale esito negativo della verifica.
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