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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14209/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale occorso a Bolzano il 19 giugno 2023. Nel 2024 vengono introdotte due cause risarcitorie contro il conducente del veicolo e la compagnia assicuratrice: una davanti al Tribunale di Bolzano, proposta da una società per un danno quantificato in euro 32.046,07, e una davanti al Giudice di pace di Bolzano, proposta da un'altra parte per un danno quantificato in euro 3.100. Il Giudice di pace, ravvisando connessione per titolo tra le due liti, dispone la riassunzione del giudizio da lui pendente davanti al Tribunale. Dopo la riassunzione, il Tribunale compie attività istruttoria e fissa la causa anche per la precisazione delle conclusioni; solo con ordinanza del 31 ottobre 2025, ritenendo di non essere competente per materia sulla causa riassunta, solleva d'ufficio regolamento di competenza davanti alla Corte di cassazione. Il motivo della decisione di legittimità è la verifica della tempestività di tale regolamento d'ufficio, alla luce dell'art. 45 c.p.c. e del termine preclusivo dell'art. 38, terzo comma, c.p.c.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio perché tardivo. Richiama il principio secondo cui il giudice ad quem, investito della causa dopo la declinatoria del primo giudice, può sollevare d'ufficio il conflitto di competenza solo entro la prima udienza di trattazione, oppure, per i procedimenti soggetti alla novella richiamata, mediante il decreto ex art. 171-bis c.p.c. Nel caso concreto, il Tribunale ha sollevato il conflitto quando la causa era già giunta alla fase decisoria, dopo attività istruttoria, proposta conciliativa, rinvio e fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni; pertanto il potere era precluso. La Corte dispone la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Bolzano, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione, e non provvede sulle spese perché si tratta di regolamento di competenza d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    Il regolamento di competenza d'ufficio può essere sollevato dal giudice investito della controversia solo nel rispetto del termine preclusivo previsto dalla disciplina processuale, pena l'inammissibilità per tardività.

  • art. 38, terzo comma, c.p.c.

    Il potere di sollevare d'ufficio il conflitto di competenza è soggetto al termine che scade alla prima udienza di trattazione; decorso tale momento, la competenza diviene definitivamente incontestabile e vincolante.

  • art. 171-bis c.p.c.

    Per i procedimenti cui si applica la novella richiamata, il controllo officioso della competenza va esercitato mediante il decreto previsto dalla norma, in luogo della prima udienza.

  • art. 33 c.p.c.

    È richiamato solo per il profilo della connessione tra le cause; non è la base decisiva della pronuncia.

  • art. 40, settimo comma, c.p.c.

    È richiamato per la riassunzione della causa dinanzi al giudice ritenuto competente in presenza di connessione; il suo rilievo resta però recessivo rispetto alla tardività del regolamento d'ufficio.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    È menzionato come momento oltre il quale la proposizione del regolamento d'ufficio è stata ritenuta tardiva in precedenti conformi.

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza d'ufficio è ammissibile solo se il giudice lo solleva entro il termine processuale preclusivo previsto dalla legge; se il termine decorre, il potere è definitivamente consumato.
  • Nel giudizio riassunto davanti al giudice ad quem dopo declinatoria del primo giudice, la questione di competenza non può essere riproposta quando il processo sia già oltre la prima udienza utile o comunque entrato nella fase decisoria.
  • La connessione tra cause e i conseguenti provvedimenti di riassunzione non superano la preclusione derivante dal decorso del termine per sollevare d'ufficio il conflitto di competenza.
  • Quando il regolamento di competenza d'ufficio è proposto tardivamente, la Corte di cassazione deve dichiararne l'inammissibilità e disporre la prosecuzione del giudizio davanti al giudice originariamente investito o indicato dal provvedimento di riassunzione.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaRC auto
RamiProcesso civileAssicurazioni
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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