Ordinanza n. 86/2026 - Palermo, Sezione 3
per la condanna al risarcimento dei danni subiti dal Sig. -OMISSIS-, per l’insorgenza del “mesotelioma pleurico epiteliale” che ne ha causato la morte in data 19 maggio 2019 in conseguenza del servizio svolto per il Ministero della Difesa/Marina Militare connaturato alla negligenza ed imperizia della stessa amministrazione resistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla morte del loro congiunto, deceduto il 19 maggio 2019 per mesotelioma pleurico epiteliale, assumendo che la patologia fosse conseguenza del servizio prestato presso il Ministero della Difesa/Marina Militare e della negligenza e imperizia dell'amministrazione. Ai fini della decisione, il TAR ha ritenuto necessario acquisire dal Ministero, previo raccordo con gli enti pubblici di previdenza e assistenza, la ricostruzione degli emolumenti corrisposti ai ricorrenti in ragione della morte del congiunto, con indicazione dei titoli delle erogazioni, degli importi riferiti alle singole annualità e ai singoli ricorrenti, nonché dell'eventuale esistenza e consistenza di prestazioni periodiche tuttora erogate.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda risarcitoria e ha disposto incombenti istruttori a carico del Ministero della Difesa, ritenendo che l'amministrazione sia nella posizione di maggiore vicinanza rispetto alla prova relativa agli emolumenti e alle prestazioni corrisposte ai ricorrenti. Il Ministero dovrà depositare la documentazione richiesta secondo le regole del processo amministrativo telematico entro 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il Collegio ha avvertito che, in caso di inadempimento, potrà segnalare l'omissione agli organi competenti e decidere la controversia anche traendo argomenti di prova dal comportamento processuale della parte, ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. È stata fissata l'udienza di discussione del merito per il 12 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 64, comma 4 c.p.a.
il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo
In caso di mancata ottemperanza all'ordinanza istruttoria, il giudice potrà valutare il comportamento processuale dell'amministrazione e desumerne argomenti di prova ai fini della decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 67 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
Massime di principio
- Quando la prova di fatti rilevanti per la decisione, in particolare della quantificazione di somme corrisposte da amministrazioni o enti pubblici, è nella disponibilità dell'amministrazione, il giudice amministrativo può porre a suo carico specifici incombenti istruttori in applicazione del principio di vicinanza della prova.
- L'ordinanza istruttoria deve individuare i dati richiesti in modo specifico, indicando i titoli delle erogazioni, la loro quantificazione per annualità e per beneficiario e l'eventuale carattere periodico e attuale delle prestazioni.
- L'inottemperanza dell'amministrazione a un ordine istruttorio può essere valutata dal giudice ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a., anche mediante la desunzione di argomenti di prova dal comportamento processuale della parte.
Come è indicizzato
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