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Sentenza

Sentenza del 24/06/2015 n. 13036 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate contestava il regime di non imponibilità IVA applicato a cessioni di autoveicoli fatturate verso operatori della Repubblica di San Marino. In particolare, rilevava l'assenza del timbro a secco sammarinese sulle fatture restituite, la mancata annotazione nel registro IVA dell'avvenuta ricezione delle fatture vidimate e l'omessa presentazione del modello Intrastat. Inoltre, dalle dichiarazioni del responsabile amministrativo emergeva che i veicoli erano consegnati in Italia direttamente ai singoli utilizzatori, anziché essere trasportati o spediti a San Marino. L'Agenzia sosteneva che tali irregolarità impedissero di applicare la non imponibilità IVA e che la sentenza d'appello fosse insufficiente e contraddittoria nella motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha stabilito che la mancata annotazione nel registro IVA e l'omessa compilazione del modello Intrastat costituiscono, in linea generale, violazioni formali che non fanno venir meno la non imponibilità, purché l'effettiva esportazione sia comunque provata. Diversamente, il timbro a secco dell'Ufficio tributario sammarinese sulla fattura costituisce un elemento sostanziale di prova dell'esportazione, equiparabile alla documentazione doganale. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente a tali profili e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, per verificare sia l'autenticità e l'equipollenza del presunto visto apposto sulle fatture, sia l'effettiva esportazione dei veicoli a San Marino, anche considerando che la consegna risultava avvenuta in Italia. L'esito definitivo è stato pertanto rimesso al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 8 e 71

    L'art. 71 disciplina le cessioni verso la Repubblica di San Marino mediante una disciplina sostanzialmente derivata dall'art. 8, equiparandole alle esportazioni e classificandole tra le operazioni non imponibili.

    Il regime di non imponibilità IVA per le cessioni a San Marino richiede il rispetto delle modalità previste dalla disciplina speciale, ma gli adempimenti meramente formali non possono prevalere sulla prova sostanziale dell'esportazione effettiva.

  • D.M. 24 dicembre 1993, artt. 1, 2, 3, 4 e 6

    L'art. 4 prevede che il regime di non imponibilità si applichi a condizione che l'operatore italiano sia in possesso dell'esemplare della fattura restituito dall'acquirente, ne prenda nota nel registro IVA e presenti l'elenco riepilogativo delle cessioni. L'art. 3 richiede inoltre la marca sammarinese perforata e il timbro a secco dell'Ufficio tributario.

    La mancata annotazione nel registro IVA e l'omesso Intrastat sono stati qualificati come irregolarità formali, mentre la marca e soprattutto il timbro a secco costituiscono strumenti documentali destinati a provare l'effettiva esportazione e assumono quindi rilevanza sostanziale.

  • Accordo interinale CEE-Repubblica di San Marino del 27 novembre 1992, art. 5

    Gli scambi commerciali tra la Comunità e la Repubblica di San Marino vengono effettuati in esenzione da tutti i dazi all'importazione e all'esportazione.

    L'accordo costituisce il quadro internazionale della disciplina agevolata degli scambi con San Marino, pur senza includere il territorio sammarinese nel territorio doganale comunitario.

  • Scambio di lettere diplomatiche italo-sammarinese del 10 novembre 1993

    Sull'esemplare della fattura restituito dall'acquirente deve essere applicata una marca sammarinese debitamente perforata con l'indicazione della data e apposto un timbro a secco circolare dell'Ufficio tributario.

    La bollatura ufficiale della fattura rappresenta il sistema concordato tra Italia e San Marino per documentare l'avvenuta presentazione dei beni alle autorità sammarinesi, in sostituzione della documentazione doganale ordinaria.

  • Direttiva 77/388/CEE, art. 15, e direttiva 2006/112/CE, art. 131

    Il principio di neutralità fiscale impedisce di negare il trattamento di non imponibilità per violazioni esclusivamente formali quando l'operazione sostanziale è effettivamente dimostrata.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 23

    La mancata annotazione a margine delle fatture ricevute nel registro delle vendite è un inadempimento formale che, se l'esportazione è provata con altri elementi idonei, non determina automaticamente l'imponibilità dell'operazione.

  • D.L. n. 16 del 1993, art. 6, convertito dalla L. n. 75 del 1993

    L'omessa presentazione dell'elenco riepilogativo Intrastat comporta normalmente conseguenze sanzionatorie amministrative, ma non dimostra di per sé la falsità o l'inesistenza dell'operazione e non elimina automaticamente la non imponibilità.

  • D.P.R. n. 43 del 1973, art. 346, e Regolamento CEE n. 2454 del 1993, artt. 792, 793 e 795

    La destinazione all'esportazione deve essere provata mediante documentazione doganale o documentazione ufficiale equivalente; strumenti meramente privati, come la prova del pagamento, non sono normalmente sufficienti.

Massime di principio

  • Nel regime di non imponibilità IVA, occorre distinguere tra adempimenti meramente formali e documenti che provano il presupposto sostanziale dell'esportazione.
  • La mancata registrazione nel registro IVA o l'omesso Intrastat, se l'operazione e l'esportazione sono dimostrate con elementi affidabili, non comportano automaticamente l'assoggettamento a IVA, pur potendo generare sanzioni amministrative.
  • Quando una normativa speciale individua un documento ufficiale come prova dell'esportazione, la sua assenza può impedire il beneficio fiscale; un generico visto o una documentazione non chiaramente equipollente non sono necessariamente sufficienti.
  • La consegna dei beni nel territorio italiano a soggetti diversi dall'acquirente estero costituisce un elemento di rischio e richiede una prova particolarmente rigorosa del successivo trasferimento all'estero.
  • Il giudice deve spiegare concretamente quali prove dimostrano l'effettiva esportazione e perché un documento alternativo sia equivalente a quello prescritto dalla legge; una motivazione meramente assertiva può comportare la cassazione con rinvio.
  • Il principio di neutralità fiscale impedisce che irregolarità puramente formali prevalgano sulla realtà economica dell'operazione, ma non consente di prescindere dalla prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio italiano.

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