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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20165/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere e respinto la richiesta di sostituzione con arresti domiciliari. Le censure vertevano sull'insufficiente e illogica motivazione del Tribunale circa l'assenza di elementi nuovi idonei ad attenuare il pericolo di reiterazione del reato e sulla mancata valutazione dell'idoneità degli arresti domiciliari eventualmente coadiuvati da braccialetto elettronico. Il ricorso sottolineava il decorso del tempo, l'assenza di precedenti penali, il ruolo di semplice autista nell'illecito trasporto di migranti e la disponibilità della moglie a venire in Italia come elementi a favore della sostituzione della misura.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che non sono emersi elementi nuovi tali da superare il cosiddetto 'giudicato cautelare' e da incidere sulle esigenze cautelari già valutate; ha rilevato che la sentenza di condanna in sede di giudizio abbreviato e l'esclusione dell'attenuante speciale (art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. 286/98) indicano l'assenza di una reale presa di distanza dall'ambiente criminale. Il Tribunale aveva già considerato e ritenuto non decisive la mancata recidiva, l'incensuratezza e il decorso del tempo; pertanto la custodia in carcere è stata ritenuta ancora proporzionata e necessaria a contenere il pericolo di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la cancelleria curerà gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina l'investitura del giudice dell'appello cautelare; qui richiamato per giustificare la competenza del Tribunale di Trieste a decidere sull'appello ex art. 299.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina la richiesta di sostituzione della misura cautelare e il relativo procedimento; il ricorso era diretto alla revisione della custodia cautelare ai sensi di questa norma.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Grounds for cassation: vizio di motivazione. Il ricorrente ha invocato questa disposizione per lamentare insufficiente, mancante o illogica motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente al Pubblico ministero di rassegnare requisitoria; richiamato perché il Sostituto Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte in ordine al rigetto del ricorso.

  • art. 12, commi 1, 3, 3-ter lett. b), 3-quinquies, d.lgs. n. 286/98

    Norme del T.U. immigrazione relative al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e ad attenuanti/stralci; la sentenza di condanna e la valutazione delle attenuanti (in particolare l'esclusione dell'art. 12, comma 3-quinquies) sono state considerate dal giudice come indici della persistenza del legame con l'ambiente criminale e della gravità del fatto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale cui la cancelleria deve ottemperare a seguito della decisione; richiamata per gli adempimenti successivi.

Massime di principio

  • Il cosiddetto 'giudicato cautelare' preclude la riconsiderazione delle stesse questioni già esaminate salvo che sopravvengano elementi nuovi, concreti e significativi che modifichino il quadro fattuale o probatorio.
  • La sola decorsa temporalità della misura cautelare, l'assenza di precedenti e la buona condotta non sono, di per sé, sufficienti a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari; occorrono elementi di sicura valenza sintomatica che dimostrino un mutamento della situazione.
  • La sopravvenuta sentenza di condanna per i fatti oggetto della misura cautelare rafforza la valutazione della gravità indiziaria e può precludere la rivalutazione della misura, salvo nuovi elementi di fatto non precedentemente considerati.
  • La possibilità di adottare misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) va valutata in concreto e non è automatica: il giudice deve verificare se tali misure siano idonee a prevenire il pericolo di reiterazione tenendo conto della personalità, delle condotte e delle circostanze del caso.
  • È onere del difensore che invoca la modifica della misura cautelare dimostrare l'effettiva novità e rilevanza degli elementi posti a sostegno della richiesta, nonché la loro idoneità a contrastare le esigenze cautelari inizialmente accertate.

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