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Sentenza

Sentenza del 15/03/2019 n. 7384 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

M. S.r.l. aveva impugnato diversi avvisi di accertamento relativi alla TIA per gli anni 2001-2006, contestando, tra l'altro, la tardività di uno dei ricorsi, l'applicazione della quota variabile della tariffa sulle superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali, la qualificazione dell'attività ai fini della categoria tariffaria, l'assoggettamento della TIA a IVA e la legittimazione passiva del Comune. La società A. ha proposto ricorso per Cassazione con sei motivi, sostenendo che il ricorso originario fosse tardivo, che i rifiuti fossero assimilati agli urbani almeno dal 2004, che spettasse al contribuente provare i presupposti dell'esenzione o della riduzione e che fosse corretta l'applicazione della categoria tariffaria contestata. Ha inoltre sostenuto l'assoggettabilità della TIA a IVA.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, stabilendo che la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende per 90 giorni il termine per impugnare l'avviso e che il verbale di mancato accordo non interrompe tale sospensione, salvo un'espressa previsione normativa. È stato rigettato anche il sesto motivo: la TIA, avendo natura tributaria, non è soggetta a IVA. Sono stati invece accolti, per quanto di ragione, i motivi relativi alla quota variabile, alla qualificazione dei rifiuti, all'onere della prova, alla categoria tariffaria e alla motivazione della sentenza. La CTR aveva motivato in modo apparente, senza chiarire se i rifiuti fossero speciali non assimilati, se fosse intervenuta l'assimilazione comunale dal 2004, quale fosse l'effettiva incidenza della quota variabile negli anni precedenti e perché fosse applicabile la categoria 103 anziché la 120. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6

    sospensione per 90 giorni del termine ordinario di impugnazione dell'atto impositivo in caso di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione

    La sospensione opera per l'intero periodo di 90 giorni; il verbale di mancato accordo non la interrompe, perché non equivale né a rinuncia all'istanza né alla conclusione definitiva del procedimento, in assenza di una specifica disposizione normativa.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21

    Disciplina il termine per proporre ricorso tributario, che deve essere calcolato tenendo conto della sospensione derivante dall'accertamento con adesione.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 21 e 49

    Dal 1997 spetta ai Comuni stabilire, tramite regolamento, quali rifiuti prodotti dalle attività economiche siano assimilati ai rifiuti urbani. L'avvio autonomo al recupero può comportare una riduzione tariffaria, determinata in proporzione alla quantità effettivamente recuperata.

  • D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238

    La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11

    In assenza del regolamento attuativo della nuova tariffa, continuarono ad applicarsi le discipline regolamentari previgenti, compresa la TIA 1 prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997.

  • Legge n. 296 del 2006, commi 183 e 184

    Ha esteso alla TIA i criteri di determinazione della TARSU durante il periodo transitorio.

  • D.P.R. n. 158 del 1999, artt. 7 e 9

    Regola il metodo normalizzato per la determinazione della tariffa e richiede una corretta classificazione dell'attività e delle superfici per individuare la categoria tariffaria applicabile.

  • D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lett. f)

    Attribuisce al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe, mentre alla Giunta compete la determinazione delle aliquote.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3

    Non comporta l'assoggettamento a IVA della TIA, poiché la tariffa ha natura tributaria e non costituisce il corrispettivo di una prestazione commerciale.

  • Legge n. 133 del 1999, art. 6, e D.M. n. 370 del 2000

    Le disposizioni richiamate non superano la natura tributaria della TIA né fondano, in assenza di una previsione legislativa espressa, l'applicazione dell'IVA.

  • Codice civile, art. 2697

    L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto all'esenzione o alla riduzione tariffaria grava sul contribuente che lo invoca, non sull'ente gestore.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5, e art. 132, comma 2, n. 4

    La motivazione della sentenza deve consentire di comprendere il percorso logico seguito. Una motivazione meramente apparente, apodittica o incomprensibile può determinare la nullità della sentenza.

Massime di principio

  • La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione sospende il termine per impugnare l'atto per 90 giorni. Il mancato accordo non fa ripartire automaticamente il termine prima della scadenza dei 90 giorni, salvo una chiara previsione legislativa contraria.
  • Per ottenere l'esenzione o la riduzione della TIA sulle superfici in cui si producono o si smaltiscono rifiuti speciali, il contribuente deve provare concretamente la natura dei rifiuti, le superfici interessate, le quantità prodotte e quelle avviate autonomamente al recupero o allo smaltimento.
  • L'assimilazione dei rifiuti prodotti da attività economiche ai rifiuti urbani dipende, per gli anni interessati, dal regolamento o dagli atti validamente adottati dal Comune. Occorre quindi verificare la disciplina comunale vigente in ciascuna annualità.
  • Lo smaltimento autonomo dei rifiuti non elimina automaticamente la tariffa, perché il servizio pubblico può rimanere dovuto; può però spettare un'esenzione o una riduzione nei limiti e secondo i criteri previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
  • La quota variabile deve essere determinata in modo coerente con la tipologia dei rifiuti e con le regole comunali. Prima di applicarla occorre verificare se, per le specifiche annualità e superfici, essa fosse effettivamente prevista o dovuta.
  • La categoria tariffaria deve essere motivata sulla base dell'attività concretamente esercitata e delle tabelle comunali applicabili. Non è sufficiente indicare una categoria senza spiegare perché essa prevalga su una diversa classificazione.
  • La TIA 1 ha natura tributaria e, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte, non è soggetta a IVA, anche se la riscossione è affidata a una società incaricata della gestione del servizio.
  • In Cassazione non è sufficiente contestare genericamente la motivazione: la decisione di merito può essere cassata quando omette l'esame di fatti decisivi o presenta una motivazione solo apparente, che non consenta di ricostruire il ragionamento del giudice.

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