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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27366/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all'interessato in tre precedenti sentenze irrevocabili, ritenendo che la somma delle pene sospese avesse superato il limite di legge e che uno dei benefici fosse stato concesso in violazione degli artt. 163, 164, comma 4, e 168, comma 1, n. 2, c.p. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: nullità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza davanti al giudice dell'esecuzione, perché dopo il deposito dell'atto presso la casa comunale non era stata inviata la raccomandata con avviso di ricevimento prevista dall'art. 157, comma 8, c.p.p. La difesa ha sostenuto che tale omissione integrasse nullità ex artt. 171, lett. f), e 178, comma 1, lett. c), c.p.p., rilevabile anche nel procedimento esecutivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Esaminando la documentazione agli atti, ha accertato che l'avviso di fissazione dell'udienza del 3 febbraio 2026 era stato notificato solo con deposito presso la casa comunale, ma senza l'invio della raccomandata previsto dall'art. 157, comma 8, c.p.p. Ha quindi qualificato il vizio come nullità della notificazione e, richiamando il principio secondo cui l'omesso avviso nel procedimento di esecuzione determina nullità assoluta per violazione del contraddittorio, ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    richiamato quale limite legale al beneficio della sospensione condizionale della pena, rispetto al quale la somma delle pene sospese risultava eccedente.

  • art. 164, quarto comma, cod. pen.

    indicato come norma violata nella concessione del beneficio in relazione al precedente provvedimento di condanna.

  • art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.

    richiamato quale disposizione che consente la revoca del beneficio in presenza dei presupposti accertati dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    disciplina delle notificazioni richiamata per censurare la mancata esecuzione completa dell'iter notificatorio, in particolare l'omissione della raccomandata successiva al deposito.

  • art. 157, comma 8, cod. proc. pen.

    "l'ufficiale giudiziario, inoltre, invia copia dell'atto, provvedendo alla relativa annotazione sull'originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell'imputato. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata"

    la Corte afferma che l'invio della raccomandata è adempimento necessario; senza di esso la notificazione è nulla e gli effetti non decorrono.

  • art. 171, lett. f), cod. proc. pen.

    richiamato come norma che qualifica la nullità derivante dall'omissione dell'avviso dovuto nell'ambito della notificazione.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    richiamato dalla difesa per sostenere la nullità generale derivante dalla lesione del diritto dell'interessato a partecipare al procedimento.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    richiamato dalla Corte per qualificare la nullità come assoluta e rilevabile d'ufficio.

  • art. 623, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    indicato, insieme all'art. 604, comma 4, c.p.p., come base per l'annullamento con rinvio in caso di nullità assoluta.

  • art. 604, comma 4, cod. proc. pen.

    richiamato quale norma che consente l'annullamento con rinvio quando sia accertata una nullità assoluta.

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione, l'omesso avviso all'interessato della fissazione dell'udienza integra una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Quando la notificazione dell'avviso ex art. 157, comma 8, c.p.p. non si completa con l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione è nulla e gli effetti non decorrono.
  • La disciplina della giacenza postale non si applica alle notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 157, comma 8, c.p.p., poiché la conoscenza legale dell'atto si perfeziona solo con il ricevimento della raccomandata.
  • In presenza di nullità assoluta per violazione del contraddittorio nel giudizio di esecuzione, la Corte di cassazione deve annullare il provvedimento con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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