Sentenza del 27/09/2017 n. 3857 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Obiettive condizioni di incertezza - Portata e applicazione norma tributaria - Inapplicabilità sanzioni - Presupposti - Valutazione del giudice.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva la disapplicazione delle sanzioni tributarie, sostenendo l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme fiscali violate. L'incertezza avrebbe reso non imputabile l'errore commesso nell'interpretazione o nell'applicazione della disciplina tributaria.
La decisione
La sentenza precisa che il giudice tributario può dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni soltanto quando la normativa presenti una pluralità di prescrizioni difficilmente coordinabili e un contenuto equivoco, determinando una reale situazione di confusione interpretativa. Non è sufficiente una generica difficoltà di lettura della norma: il contribuente deve allegare tempestivamente specifici elementi positivi e obiettivi di confusione. In assenza di tali elementi, le sanzioni non possono essere disapplicate.
Norme richiamate
Normativa tributaria in materia di sanzioni e obiettiva incertezza interpretativa
La disapplicazione delle sanzioni è ammessa solo in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della norma, derivanti da una disciplina oggettivamente equivoca e complessa. L'onere di allegare tempestivamente gli elementi di confusione grava sul contribuente.
Massime di principio
- La mera difficoltà soggettiva del contribuente nel comprendere una norma tributaria non basta a escludere le sanzioni.
- L'incertezza rilevante deve essere oggettiva, documentabile e collegata a contraddizioni, sovrapposizioni o difficile coordinamento tra più disposizioni normative.
- Il contribuente deve indicare e allegare tempestivamente gli specifici elementi che rendono la disciplina ambigua; non è sufficiente richiamare genericamente la complessità della materia.
- In situazioni analoghe, il giudice valuta concretamente la chiarezza della normativa e la condotta del contribuente prima di concedere la disapplicazione delle sanzioni.
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