Sentenza del 13/12/2019 n. 32863 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Equitalia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta resa in sede di ottemperanza a un precedente giudicato che aveva annullato alcune intimazioni di pagamento per IVA, IRPEF, ILOR e accessori. Ha dedotto, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva, la mancata partecipazione dell’Agenzia delle Entrate, irregolarità nella diffida ad adempiere e nel deposito degli atti, il mancato deposito dell’attestazione di passaggio in giudicato e, soprattutto, l’erroneità dell’ordine di cancellazione integrale dell’ipoteca, sostenendo che essa garantiva anche ulteriori debiti fiscali non annullati.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi cinque motivi di Equitalia. Ha ritenuto corretto rivolgere il giudizio di ottemperanza contro l’agente della riscossione, poiché l’ipoteca e le relative attività di riscossione rientravano nella sua competenza. Ha inoltre ritenuto sufficiente la diffida sottoscritta dal contribuente e giunta effettivamente a conoscenza dell’ente, escludendo la necessità dei requisiti formali contestati. È stato invece accolto il sesto motivo: il giudice dell’ottemperanza non poteva disporre la cancellazione totale dell’ipoteca, ma soltanto la sua riduzione nella misura corrispondente agli importi delle intimazioni annullate. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale aspetto e rinviata alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, in diversa composizione, anche per le spese. Il giudice di rinvio dovrà verificare l’eventuale permanenza di debiti fondati su titoli diversi e l’incidenza delle successive sentenze favorevoli al contribuente.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70
"giudizio di ottemperanza" e ricorso per cassazione ammesso per "inosservanza delle norme sul procedimento"
Il giudizio di ottemperanza serve a rendere effettivo il comando contenuto nel giudicato tributario. Il ricorso per cassazione contro la relativa sentenza è ammesso per errori procedurali, inclusa l’erronea delimitazione o interpretazione del contenuto del giudicato.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 2
La norma considera anche l’agente della riscossione tra i soggetti tenuti a dare esecuzione alle decisioni tributarie, confermando la sua legittimazione passiva quando l’ottemperanza riguarda atti propri della riscossione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 69
È richiamata per distinguere il giudizio di ottemperanza dall’esecuzione delle sentenze; tale distinzione non esclude, nel caso concreto, la legittimazione dell’agente della riscossione, poiché la richiesta riguardava direttamente la rimozione o riduzione di un’ipoteca da esso iscritta.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
Le esigenze di integrazione del contraddittorio devono essere valutate in relazione all’oggetto concreto dell’ottemperanza e al soggetto cui compete l’adempimento richiesto.
Art. 101 c.p.c.
Non è stata ravvisata la necessità di integrare il contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, poiché l’atto da rimuovere apparteneva alla fase della riscossione e rientrava nella competenza dell’agente della riscossione.
Legge n. 53 del 1994, art. 1
Le contestazioni sulla modalità di notificazione della diffida non hanno inciso sulla sua efficacia sostanziale, poiché l’atto era stato sottoscritto dal contribuente ed era pervenuto effettivamente a conoscenza dell’agente della riscossione.
Art. 156 c.p.c.
La conoscenza effettiva dell’atto e il raggiungimento dello scopo della diffida impediscono di considerare determinanti eventuali irregolarità formali della notificazione.
Art. 132 c.p.c.
È richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. in relazione ai limiti del provvedimento del giudice dell’ottemperanza e alla necessità che esso corrisponda al contenuto effettivo del giudicato.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice dell’ottemperanza non può attribuire al contribuente un risultato più ampio di quello derivante dalla sentenza da eseguire; pertanto, non può ordinare la cancellazione integrale di un’ipoteca se il giudicato riguarda solo parte dei debiti garantiti.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve rendere effettivo il giudicato senza modificarlo, ampliarlo o attribuire diritti nuovi rispetto a quelli riconosciuti nella sentenza originaria.
- Quando una sentenza annulla solo alcuni atti o alcune poste debitorie garantite da un’ipoteca, l’effetto ordinario è la riduzione dell’ipoteca per l’importo corrispondente, non la sua cancellazione integrale, salvo che risultino annullati tutti i titoli sottostanti.
- La legittimazione passiva nell’ottemperanza va individuata in base all’atto concreto da eseguire: se si tratta di attività propria dell’agente della riscossione, il giudizio può essere promosso nei suoi confronti anche se il ruolo è stato formato dall’ente impositore.
- Eventuali irregolarità formali della diffida o della sua notificazione possono non essere decisive quando l’atto è stato sottoscritto dal contribuente, è giunto a conoscenza dell’ente e ha raggiunto lo scopo di sollecitare l’adempimento.
- Per stabilire la misura della riduzione di una garanzia ipotecaria occorre distinguere i debiti annullati da quelli fondati su titoli autonomi ancora validi; questi ultimi possono giustificare la permanenza dell’ipoteca.
- Le sentenze sopravvenute e divenute definitive possono incidere sulla misura dell’obbligo di ottemperanza, ma devono essere concretamente valutate dal giudice per verificare se abbiano eliminato anche i residui titoli debitori.
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