Cassazione Penale, Ordinanza n. 11485/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto immune da vizi censurabili in sede di legittimità la motivazione della Corte d'appello sull'insussistenza dei presupposti della causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma 1, c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata, emessa dalla Corte d'appello di Venezia, aveva confermato la condanna dell'imputato per falsa testimonianza. In cassazione è stato proposto un unico motivo, deducendo vizio di motivazione per mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 384, comma 1, c.p., sostenendo che il fatto sarebbe stato commesso per timore di subire ripercussioni e quindi per proteggere la madre da possibili conseguenze pregiudizievoli. La Corte di merito, secondo la Cassazione, aveva però escluso sia la necessità di salvare la madre da un grave e inevitabile nocumento nella libertà, sia l'assenza di consapevole volontà dell'imputato di assumere la qualifica di testimone, nonostante gli avvisi ex art. 199 c.p.p.
Norme richiamate
art. 372 c.p.
Indicato come reato oggetto della condanna confermata in appello e posto a base del giudizio di legittimità.
art. 384, comma 1, c.p.
La causa di non punibilità non è applicabile quando manchi la necessità di salvare un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà; la deduzione difensiva sul timore di ripercussioni è stata ritenuta manifestamente infondata.
art. 199 c.p.p.
Gli avvisi correttamente resi al dichiarante rilevano per escludere che la qualifica di testimone sia stata assunta inconsapevolmente o per errore.
Massime di principio
- La causa di non punibilità prevista per chi commette il fatto per salvare un prossimo congiunto richiede una situazione di necessità concreta, grave e inevitabile; non basta il generico timore di conseguenze o ripercussioni.
- In sede di legittimità è manifestamente infondato il motivo che censuri la motivazione di merito senza indicare reali vizi logici o giuridici della valutazione compiuta sulla sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità.
- Quando il soggetto abbia ricevuto correttamente gli avvisi previsti per il testimone, la consapevole assunzione di tale qualifica esclude che la falsa deposizione possa essere ricondotta a un errore scusabile sulla propria posizione processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11372/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11373/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11374/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11375/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11376/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11377/2026 del 26/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →