Cassazione Civile, Sentenza n. 24532/2022 del 09/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l'anno 2008 emesso dall'Agenzia delle entrate per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti e costi indeducibili. In sede di CTR la società aveva ottenuto parziale accoglimento dell'appello ma la CTR ha ritenuto inesistenti le operazioni con Flacom Corporation s.r.l. e la presenza di anomalie che facevano ritenere l'esistenza di un circuito di frode IVA. Alfonso Cappuccio s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) vizio di motivazione dell'avviso perché fondato su atti di terzi non portati a conoscenza; 2) omissione di pronuncia sulla inesistenza delle operazioni con altre società; 3) motivazione apparente/contraddittoria sulla inesistenza delle operazioni con Flacom Corporation; 4) mancanza di prova della consapevolezza della partecipazione alla frode da parte del contribuente; 5) errata valutazione degli elementi probatori e applicazione degli artt. 19 e 21 DPR 633/1972.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la motivazione dell'avviso perche' conforme al principio che l'obbligo motivazionale puo' essere assolto anche "per relationem", purché il contenuto essenziale degli atti richiamati sia riprodotto. Ha inoltre ritenuto che la CTR si sia adeguatamente pronunciata anche sulle altre posizioni societarie collegabili al circuito fraudolento, estendendo il giudizio di fittizietà oltre la sola Flacom Corporation s.r.l. La motivazione della CTR è stata considerata non apparente né contraddittoria; la valutazione degli indizi (assenza di organizzazione economica del fornitore, sede sconosciuta, mancata presentazione di dichiarazioni, ripetute vendite analoghe) ha consentito di ritenere sussistente la consapevolezza, almeno in termini di mancanza di diligenza, del contribuente circa la frode IVA. La Corte ha inoltre ricordato che la ricostruzione di merito è compito del giudice del merito e non sindacabile in cassazione salvo i vizi di legge rilevanti. Ricorrente condannata alle spese (liquidate in euro 10.000,00) e possibile ulteriore contributo unificato secondo la normativa vigente.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in relazione all'obbligo motivazionale degli atti tributari; la Corte conferma che la motivazione può essere adempiuta anche "per relationem" se il contenuto essenziale degli atti terzi è riprodotto nell'avviso di accertamento.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 56; artt. 19 e 21, comma 7
Norme IVA richiamate in relazione alla deducibilità/validità delle fatture e all'applicazione delle sanzioni; la Corte riconosce la possibilità di contestare operazioni soggettivamente inesistenti e richiama l'onere probatorio dell'Amministrazione per dimostrare la frode.
legge 27 luglio 2000, n. 212
Statuto dei diritti del contribuente: l'art. 7 consente la motivazione "per relationem"; la Corte lo applica per ritenere legittima la motivazione dell'avviso quando il contenuto essenziale degli atti richiamati è indicato.
codice di procedura civile
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4; art. 112; art. 132; art. 116
Gli articoli del codice di procedura civile sono richiamati come parametri di censura in cassazione (vizi di motivazione, omessa pronuncia, error in procedendo, ecc.). La Corte specifica i limiti del sindacato di legittimità sull'apprezzamento delle prove e sulla valutazione di merito.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma sul processo tributario richiamata in relazione ai vizi di motivazione e alla completezza del giudizio di merito; la Corte valuta la congruità e la percepibilità delle ragioni della decisione del giudice di merito.
Costituzione
Principio del giusto processo e della motivazione; richiamato per valutare eventuali nullità per motivazione apparente.
Codice civile
Norme sulla distribuzione dell'onere della prova; la Corte le considera nel quadro dell'onere probatorio dell'Amministrazione e della possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.
d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1 quater (introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art.1, comma 17)
Normativa sul contributo unificato: la Corte richiama la possibilità che il ricorrente debba versare l'ulteriore importo del contributo unificato dopo il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione dell'atto tributario può essere correttamente adempiuta "per relationem" se l'avviso riproduce il contenuto essenziale degli atti terzi, consentendo al contribuente e al giudice di individuare le parti rilevanti.
- La mancata allegazione in calce di atti di terzi non invalida automaticamente l'atto impositivo se il contenuto essenziale di quegli atti è richiamato e riportato nell'avviso; l'allegazione rileva soprattutto ai fini della prova in giudizio.
- In materia di IVA, per contestare fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche, almeno per indizi, la consapevolezza del destinatario dell'esistenza della frode: va fornita una prova oggettiva e specifica.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle prove e nella scelta degli indizi ritenuti significativi; la cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione del merito se non ricorrono vizi giuridici rilevanti.
- La qualifica di 'soggetto inesistente' o 'cartiera' emerge da elementi quali mancanza di organizzazione economica, presunta sede sconosciuta, mancata presentazione di dichiarazioni fiscali e incongruenze nelle dichiarazioni degli amministratori; tali elementi possono integrare indizi idonei a ritenere la partecipazione alla frode.
- Se il contribuente vuol difendersi efficacemente, deve documentare la diligenza adottata nella scelta dei contraenti e produrre elementi che escludano la consapevolezza di partecipare alla frode (es. verifiche anagrafiche, controllo solvibilità, documentazione commerciale coerente).
- Le censure che puntano esclusivamente alla diversa valutazione degli elementi di fatto e della prova sono in genere inammissibili in cassazione: vanno impugnate nei limiti del diritto di impugnazione di merito.
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