Sentenza n. 16154/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e condannato il Ministero al pagamento di € 3.327,85 oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza n. 10982/2025 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 30 ottobre 2025, notificata ai fini esecutivi il 3 novembre 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva dichiarato il diritto della docente alla retribuzione professionale prevista dall’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero al pagamento di € 3.327,85 oltre interessi legali. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha documentato il pagamento, esigibile dal 13 giugno 2026; la ricorrente ha confermato l’avvenuto accredito il 1° luglio 2026 e ha chiesto la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché nelle more del giudizio l’Amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa dando esecuzione alla sentenza e accreditando l’importo dovuto. Ha tuttavia deciso sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: l’esecuzione è avvenuta a quasi un anno dalla sentenza e solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, sicché le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato a pagare € 800,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
L’articolo 34, comma 5, c.p.a. dispone infatti che il giudice dichiari la cessazione della materia del contendere quando “nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti interamente soddisfatta”.
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, durante il giudizio, la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta; nel caso concreto, ciò è avvenuto con il pagamento delle somme riconosciute dal giudice del lavoro.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, l’integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente intervenuta nel corso del processo comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, perché rende superflua la decisione sulla domanda.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce di statuire sulle spese: queste vanno regolate secondo la soccombenza virtuale, valutando sommariamente quale sarebbe stato l’esito della controversia in assenza della sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
- Quando l’Amministrazione esegue tardivamente una sentenza passata in giudicato e soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico in applicazione della soccombenza virtuale.
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