Cassazione Civile, Sentenza n. 35690/2021 del 19/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti, trasferiti ex lege da ANAS S.p.A. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedevano che nell'assegno ad personam riassorbibile riconosciuto dal datore di lavoro di destinazione fossero computate anche alcune voci del trattamento economico accessorio percepite in ANAS (indennità di funzione, premio di produzione, indennità di zona, indennità maneggio valori e assistenza sanitaria integrativa). La Corte d'appello di Genova aveva rigettato le domande ritenendo che dovesse valutarsi la permanenza delle stesse mansioni e condizioni di lavoro dopo il trasferimento e qualificando alcune voci come retributive variabili non fisse e continuative. I ricorrenti impugnavano tale decisione sostenendo che trovasse applicazione la disciplina speciale del DL 98/2011 (art. 36, comma 5) che garantisce la conservazione delle voci fisse e continuative del trattamento economico accessorio e che molte delle voci chieste erano pagate in misura fissa e continuativa secondo il CCNL ANAS e le buste paga prodotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi (principale e incidentali) in relazione ai motivi che denunciavano errore di diritto nella valutazione della Corte d'appello. Ha ritenuto che, per i dipendenti trasferiti ex lege dall'ISPETTORATO DI VIGILANZA SU CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI di ANAS al Ministero, debba applicarsi la disciplina speciale del DL 98/2011, art. 36, comma 5: occorre tener conto, ai fini del calcolo dell'assegno ad personam riassorbibile, di tutte le voci corrisposte dal precedente datore in misura fissa e continuativa (certezza nell'an e nel quantum). La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione perché riesamini la questione conformemente al principio di diritto indicato. La Corte ha altresì disposto che il giudice del rinvio decida sulle spese di cassazione.
Norme richiamate
D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (conv. L. 111/2011), art. 36, comma 5
"Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti"
Norma centrale: garantisce la conservazione delle voci fisse e continuative (anche accessorie) al momento del trasferimento e definisce l'assegno ad personam per la differenza. Ai fini del diritto all'assegno rileva la natura "fissa e continuativa" dell'emolumento (certezza in an e in quantum), non la permanenza delle stesse mansioni dopo il trasferimento.
D.M. Ministro Trasporti e Infrastrutture n. 341/2012, art. 4
Regola tecnica sul trasferimento applicata dal giudice di merito; la Cassazione rileva che tale disciplina non può prevalere sulla norma speciale del DL 98/2011 ai fini del computo delle voci fisse e continuative.
CCNL dipendenti ANAS (2002/2005), art. 77
Il contratto collettivo era richiamato in merito alla qualificazione delle indennità; la Corte territoriale aveva indicato tali voci tra la retribuzione accessoria variabile, ma la Cassazione rinvia al giudice di merito l'esame puntuale del CCNL per verificare se singole voci fossero invece corrisposte in misura fissa e continuativa.
L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 226
Citata a conforto del principio secondo cui non concorrono a determinare l'assegno personale non riassorbibile le voci legate a risultati o specifici obiettivi; la norma non era direttamente applicabile alla fattispecie ma conferma il criterio di escludere dalla conservazione emolumenti legati a risultati variabili.
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30 (e art. 31)
Riferimenti alla disciplina generale del trasferimento tra datori di lavoro pubblici; la Corte osserva che la giurisprudenza collegata a tali norme (principio di continuità/anzianità e parità di trattamento) non poteva essere applicata in luogo della disciplina speciale del DL 98/2011.
Codice Civile, art. 2112
Richiamato in tema di trasferimenti d'azienda; evocato come parametro generale ma la Cassazione sottolinea la prevalenza della disciplina speciale per il caso di specie.
Codice Civile, art. 2099
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla natura continuativa di alcune voci retributive; il giudice di rinvio dovrà valutare la prova che alcune indennità siano state corrisposte in misura fissa e continuativa.
Norme processuali (art. 360 cod. proc. civ. e artt. 112, 115, 342 cod. proc. civ.)
Gli articoli sono stati citati come fondamento delle censure in Cassazione (vizii di diritto, nullità, omesso esame, ultrapetizione). La Corte ha valutato ammissibilità e fondatezza dei motivi secondo tali norme; ha dichiarato inammissibili alcune censure generiche e accolto quelle che rilevavano errore di diritto.
Massime di principio
- Per trasferimenti ex lege disciplinati dal DL 98/2011 (art. 36, comma 5) occorre valutare, ai fini dell'assegno ad personam riassorbibile, tutte le voci del trattamento economico (anche accessorie) che risultino corrisposte in misura fissa e continuativa alla data del trasferimento; non è necessario dimostrare la permanenza delle stesse mansioni nel nuovo ente.
- La nozione di "fisso e continuativo" richiede certezza nell'an e nel quantum: il giudice deve esaminare la concreta documentazione (buste paga, prospetti, disciplina contrattuale) e la regolamentazione contrattuale delle singole voci per stabilire la natura retributiva e la periodicità/quantità nel tempo.
- La disciplina speciale prevale sulle regole generali sul trasferimento di personale: principi tratti dal D.Lgs. 165/2001 o dalla giurisprudenza relativa a trasferimenti tra datori privati/non speciali non possono essere applicati se la legge speciale dispone diversamente.
- La qualificazione contrattuale di una voce come "variabile" non è decisiva in astratto: occorre un accertamento concreto se l'emolumento sia invece erogato con carattere di continuità e certezza, anche se disciplinato come "accessorio" dal CCNL.
- In sede di impugnazione in Cassazione, i ricorsi successivi al primo si convertono in ricorsi incidentali; la Corte valuterà quale ricorso sia principale secondo criteri di tempestività e perfezionamento delle notifiche.
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