Sentenza del 23/02/2017 n. 724 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Revocazione - Tassatività delle ipotesi - Motivazione di compensazione delle spese di lite - Estraneità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la sentenza di secondo grado, pur avendo accolto integralmente l'appello, avesse erroneamente compensato le spese di giudizio senza fornire una motivazione adeguata. Ha quindi tentato di far valere tale vizio mediante revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato dall'art. 64 del d.lgs. n. 546/1992. Tuttavia, l'errore revocatorio previsto da tale disposizione riguarda la divergenza tra il fatto rappresentato in sentenza e quello risultante dagli atti o documenti, non la mera omissione o insufficienza della motivazione.
La decisione
La revocazione è stata ritenuta inammissibile o comunque infondata, perché la censura relativa alla mancata motivazione della compensazione delle spese non integra un errore di fatto revocatorio. La compensazione delle spese, quando disposta dal giudice, richiede una motivazione, ma l'eventuale assenza o insufficienza di tale motivazione costituisce un vizio della sentenza deducibile con gli ordinari mezzi di impugnazione e non rientra nelle ipotesi tassative di revocazione.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando vi sia una divergenza oggettiva tra quanto affermato in sentenza e quanto emerge dagli atti processuali; non può essere utilizzata per denunciare l'assenza o l'insufficienza della motivazione.
Art. 64 del d.lgs. n. 546/1992
La norma richiama nel processo tributario le ipotesi di revocazione previste dal codice di procedura civile, che devono essere interpretate restrittivamente e tassativamente.
Norme sulla compensazione delle spese di lite
Quando il giudice compensa le spese, deve indicare le ragioni che giustificano tale deroga al principio della soccombenza. La mancanza di motivazione costituisce però un vizio motivazionale, non un errore di fatto revocatorio.
Cass. n. 6511/2005
Conferma che l'omessa motivazione della compensazione delle spese non configura l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
Massime di principio
- Le ipotesi di revocazione sono tassative e non possono essere utilizzate per rimettere in discussione qualsiasi errore giuridico o vizio motivazionale della sentenza.
- L'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione di un dato oggettivo risultante dagli atti, non una valutazione giuridica errata né una motivazione mancante o insufficiente.
- La compensazione delle spese deve essere motivata, soprattutto quando una parte è integralmente vittoriosa; l'assenza di motivazione va fatta valere con il mezzo di impugnazione ordinario appropriato.
- Il pieno accoglimento dell'appello non impone automaticamente la condanna della controparte alle spese, perché il giudice può compensarle quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge, purché li esponga nella motivazione.
- Prima di proporre revocazione occorre verificare che il vizio rientri esattamente in una delle fattispecie previste dalla legge; in caso contrario, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
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