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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38884/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione al precetto intimato sulla base di un contratto di mutuo fondiario. Il debitore sosteneva che il mutuo non potesse valere come titolo esecutivo perché, nella specie, sarebbe stato un mutuo condizionato: la somma mutuata non sarebbe stata realmente consegnata, ma la sua erogazione sarebbe stata subordinata all'adempimento di obblighi accessori previsti nel contratto, in particolare l'attestazione notarile dell'iscrizione ipotecaria di primo grado e la stipula di una polizza assicurativa a favore della banca. Secondo il ricorrente, la somma sarebbe rimasta nella disponibilità della banca sino a tali adempimenti, sicché mancava la traditio necessaria al perfezionamento del mutuo e al suo utilizzo come titolo esecutivo. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione dell'art. 474 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente riconosciuto al mutuo fondiario natura di titolo esecutivo autosufficiente nonostante l'asserita mancanza di effettiva erogazione della somma.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione d'appello fosse conforme a un consolidato orientamento secondo cui, ai fini del perfezionamento del mutuo reale, non è necessaria la materiale consegna del denaro, essendo sufficiente che il mutuatario ne acquisti la disponibilità giuridica; tale disponibilità può desumersi anche dall'integrazione del contratto con la quietanza a saldo. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato che la somma era stata messa a disposizione del mutuatario e che questi aveva rilasciato quietanza di saldo; il successivo vincolo di parte della somma in un deposito infruttifero a garanzia di obblighi accessori costituiva soltanto una cautela contrattuale della banca e non impediva il perfezionamento del mutuo né la sua idoneità a fondare l'esecuzione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente per contestare l'idoneità del mutuo fondiario a costituire titolo esecutivo; la Corte, richiamando l'orientamento consolidato, esclude che la mancanza di traditio materiale impedisca in sé la validità del titolo quando il mutuatario abbia conseguito la disponibilità giuridica della somma.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La doglianza viene proposta come violazione di legge, ma il motivo è dichiarato manifestamente inammissibile perché contrastante con giurisprudenza consolidata.

  • art. 360 bis c.p.c.

    La Corte richiama la norma come base della declaratoria di manifesta inammissibilità del motivo, in quanto le censure non si confrontano con l'orientamento consolidato della Cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza dell'impugnante.

Massime di principio

  • Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, che ha natura reale, non è indispensabile la consegna materiale del denaro: è sufficiente che il mutuatario consegua la disponibilità giuridica della somma.
  • La presenza di vincoli accessori sulla somma mutuata, come il deposito infruttifero a garanzia di obblighi contrattuali, non esclude di per sé l'effettiva erogazione del finanziamento se il denaro è comunque entrato nella disponibilità del mutuatario.
  • Un mutuo può costituire valido titolo esecutivo anche quando l'erogazione sia documentata tramite atti integrativi, come la quietanza a saldo, purché risulti l'acquisizione della disponibilità giuridica delle somme.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando si pone in frontale contrasto con un indirizzo giurisprudenziale consolidato della Corte di cassazione senza offrire argomenti idonei a superarlo.

Come è indicizzato

MaterieMutuoTitolo esecutivoOpposizioni esecutive
RamiBancario e finanziarioEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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