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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30689/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il caso riguarda un decreto con cui la Corte di appello, in sede misure di prevenzione, ha confermato l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per due anni e sei mesi nei confronti di un soggetto già destinatario della misura dal 2013. Il ricorrente ha proposto un motivo unico lamentando l’insussistenza del requisito dell’attualità della pericolosità sociale e vizi motivazionali. Ha sostenuto che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato la buona condotta tenuta in carcere e dopo la scarcerazione, l’adesione al programma rieducativo, l’attività lavorativa svolta durante la detenzione, il conseguimento di risultati scolastici positivi, la ripresa di un’attività di impresa familiare e la giustificazione lecita del controllo con un pregiudicato, affermando che si stava recando in Calabria per valutare l’acquisto di un’autovettura. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito e che il provvedimento impugnato avesse invece esaminato e confutato gli elementi dedotti, con motivazione non apparente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nei procedimenti di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge ex art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011, e che il vizio di motivazione è deducibile soltanto se la motivazione sia mancante o meramente apparente. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva affrontato le questioni difensive, valorizzando negativamente i precedenti disciplinari in carcere, la mancata prova di effettiva attività lavorativa dopo la scarcerazione e la recente frequentazione con un soggetto pregiudicato per gravi reati contro il patrimonio. Le censure del ricorrente sono state quindi qualificate come richiesta di diversa lettura del materiale fattuale, non consentita in cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    richiamato come base del provvedimento applicativo della misura di prevenzione nei confronti del proposto

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011

    il ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione è ammesso esclusivamente per violazione di legge; il vizio motivazionale è deducibile solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente

  • art. 7, comma 1, d.lgs. n. 159/2011

    richiamato insieme agli artt. 111 Cost. e 125 c.p.p. per affermare che l’assenza radicale di motivazione determina nullità del provvedimento

  • art. 111, comma 6, Cost.

    l’apparato motivazionale costituisce requisito indefettibile del provvedimento giurisdizionale

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    richiamato quale norma che impone la motivazione dei provvedimenti

  • art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    evocato come precedente disciplina, sostanzialmente riprodotta dall’art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011

  • art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575

    richiamato per il rinvio alla disciplina previgente del ricorso per cassazione in materia di prevenzione

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è limitato alla violazione di legge; il sindacato sulla motivazione è ammesso solo quando la motivazione sia del tutto mancante o meramente apparente.
  • La motivazione è meramente apparente solo se non consente di comprendere il percorso argomentativo del giudice, omette di confrontarsi con un elemento decisivo oppure è talmente incoerente, frammentaria o scoordinata da risultare sostanzialmente inesistente.
  • Non è censurabile in cassazione, sotto la veste del vizio di motivazione, la mera richiesta di una diversa valutazione dei fatti e degli elementi indiziari già esaminati dal giudice di merito.
  • Ai fini della conferma di una misura di prevenzione personale, la valutazione della pericolosità attuale può valorizzare non solo i precedenti, ma anche la condotta successiva, inclusi eventuali comportamenti detentivi e le frequentazioni recenti, purché il giudice dia conto logicamente degli elementi considerati.
  • La mera allegazione difensiva di buona condotta, attività lavorativa o giustificazioni alternative rispetto a un controllo con soggetti pregiudicati non impone l’accoglimento dell’impugnazione se il giudice di merito le abbia già esaminate e motivatamente respinte.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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