Sentenza del 03/08/2016 n. 16196 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Curatela ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, deducendo la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, e della L. n. 212 del 2000, art. 7. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione finanziaria non avesse provato la rituale notifica del processo verbale di constatazione (p.v.c.) all'amministratore della società quando era ancora in bonis e che, pertanto, l'avviso di accertamento fosse privo di adeguata motivazione, non potendo rinviare validamente a un p.v.c. non allegato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto non contestata la notifica del p.v.c. all'amministratore della società prima del fallimento e, sulla base di tale circostanza, aveva considerato sufficiente il rinvio dell'avviso di accertamento al contenuto del verbale e agli accertamenti della Guardia di Finanza, anche se il p.v.c. non era stato allegato all'atto notificato al curatore. La Cassazione ha rilevato che la Curatela non aveva censurato adeguatamente la ratio decidendi della sentenza d'appello né aveva indicato se e quando avesse contestato la notifica del p.v.c. nei precedenti gradi di giudizio. Il ricorso è quindi risultato carente anche sotto il profilo dell'autosufficienza. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
La norma disciplina i requisiti e la motivazione degli avvisi di accertamento in materia di imposte sui redditi. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto non esaminabile la censura relativa alla motivazione perché il ricorso non aveva adeguatamente aggredito la motivazione della sentenza d'appello.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56
La disposizione riguarda la motivazione degli atti di accertamento IVA. Il richiamo al p.v.c. può essere sufficiente quando il contribuente ne abbia già avuto conoscenza e il ricorso non dimostri specificamente l'inesistenza o l'irregolarità della precedente notificazione.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
La norma impone la motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria e, in determinate ipotesi, l'allegazione o la riproduzione degli atti richiamati. Secondo il principio richiamato dalla Corte, quando il p.v.c. sia stato notificato alla società prima del fallimento e sia presumibilmente confluito nella documentazione consegnata al curatore, non è necessariamente richiesta la sua allegazione all'avviso notificato al curatore.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 5, sentenza n. 24254 del 27 novembre 2015
La notifica al fallito, quando era ancora in bonis, del p.v.c. e l'obbligo di consegna al curatore della documentazione amministrativa dell'impresa consentono una presunzione semplice che il verbale sia pervenuto nella disponibilità del curatore e sia stato da lui conosciuto. In tale situazione, l'avviso di accertamento può richiamare il p.v.c. senza allegarlo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è essenziale confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: una censura che non attacca la ragione effettiva della decisione può essere dichiarata inammissibile.
- Chi contesta la validità di una notifica deve indicare con precisione quando e come la questione sia stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio; in mancanza, il ricorso può essere ritenuto carente di autosufficienza.
- Il richiamo a un processo verbale di constatazione nell'avviso di accertamento può essere sufficiente anche senza allegazione materiale quando il verbale sia stato notificato al contribuente prima del fallimento e si presuma che sia stato successivamente acquisito dal curatore insieme alla documentazione aziendale.
- La mancata contestazione tempestiva e specifica della notifica del p.v.c. può rendere irrilevante, nei gradi successivi, la doglianza relativa alla sua mancata allegazione all'avviso di accertamento.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di esaminare nel merito le violazioni denunciate, anche quando riguardino la motivazione dell'atto tributario.
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