Sentenza del 03/02/2017 n. 46 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'utilizzo, ai fini dell'accertamento, delle movimentazioni bancarie risultanti dai conti intestati alla società e ai due soci-amministratori. L'Ufficio aveva considerato non giustificati numerosi versamenti e prelevamenti, ritenendoli riconducibili all'attività societaria e indicativi di ricavi e imponibili non dichiarati. La società sosteneva invece che i conti dei soci non fossero automaticamente riferibili all'impresa e contestava la violazione dell'art. 32 del DPR 600/1973, dell'art. 51 del DPR 633/1972, nonché il difetto di motivazione degli avvisi. In primo grado i ricorsi erano stati accolti, ritenendo che spettasse all'Amministrazione provare la sostanziale riferibilità dei conti dei soci alla società.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che, in presenza di una società a ristretta base sociale, con due soci entrambi amministratori e rappresentanti legali, nonché di ulteriori elementi di contiguità e anomalia finanziaria, le indagini bancarie potessero legittimamente estendersi ai conti dei soci. I versamenti e i prelevamenti bancari generano una presunzione legale relativa di maggiori ricavi e imponibili non dichiarati; spetta quindi alla società e ai soci fornire una giustificazione specifica, analitica e documentata delle singole operazioni. Sono stati confermati gli avvisi di accertamento, già parzialmente ridotti in autotutela, e la società è stata condannata alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 4.000 euro per il primo grado e 3.800 euro per il secondo, oltre al contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 32 del DPR 600/1973
I versamenti ed i prelevamenti bancari possono fondare l'accertamento di maggiori ricavi e imponibili non dichiarati, salvo prova contraria specifica.
La norma introduce una presunzione legale relativa: una volta rilevata la movimentazione bancaria, l'Amministrazione non deve dimostrare ulteriormente l'occultamento dei ricavi; spetta al contribuente dimostrare analiticamente la natura estranea all'attività imponibile di ciascuna operazione.
Art. 51 del DPR 633/1972
La disciplina delle indagini bancarie è applicabile, in materia IVA, in modo speculare a quella prevista dall'art. 32 del DPR 600/1973.
Le movimentazioni bancarie non giustificate possono essere utilizzate anche per ricostruire maggiori operazioni imponibili ai fini IVA.
Art. 2697 del Codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
La sentenza chiarisce che, nel particolare meccanismo presuntivo delle indagini bancarie, l'onere probatorio si trasferisce sul contribuente relativamente alla giustificazione specifica delle movimentazioni, senza che ciò costituisca un'inversione illegittima dell'onere della prova.
Art. 3 della Legge 241/1990
Obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
La censura della società relativa al difetto di motivazione non è stata accolta, poiché la CTR ha ritenuto sufficienti gli elementi presuntivi e fattuali indicati dall'Ufficio.
Cassazione, sentenze n. 4987/2003, n. 6743/2007 e n. 21305/2015
Le indagini bancarie possono essere estese a soggetti terzi collegati alla società; la prova contraria deve essere specifica e non generica.
La giurisprudenza richiamata ammette l'estensione delle verifiche ai conti di soci, amministratori o loro congiunti quando esistano collegamenti qualificati con la società, soprattutto nelle società a ristretta base sociale.
Massime di principio
- Nelle società a ristretta base sociale, le movimentazioni sui conti personali dei soci-amministratori possono essere attribuite presuntivamente alla società quando esistono elementi concreti di collegamento, quali il ruolo gestorio, la parentela, l'utilizzo anomalo dei conti societari o l'inadeguatezza dei redditi personali a giustificare le somme movimentate.
- La presunzione derivante dalle indagini bancarie è relativa: il contribuente può superarla, ma deve fornire una spiegazione puntuale per ogni versamento o prelevamento, supportata da documenti oggettivi e verificabili.
- Non è sufficiente affermare genericamente che i conti appartengono a soggetti diversi dalla società o che le operazioni sono estranee all'attività d'impresa; occorre dimostrare concretamente la provenienza e la destinazione delle somme.
- L'Amministrazione può ridurre o annullare parzialmente l'accertamento in autotutela sulla base della documentazione prodotta, ma ciò non comporta necessariamente l'annullamento della parte residua, se le operazioni rimaste non risultano adeguatamente giustificate.
- In presenza di una pluralità di indizi convergenti, il giudice tributario deve valutare complessivamente la riferibilità delle movimentazioni alla società e non può limitarsi alla formale intestazione dei conti bancari.
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