Sentenza del 30/07/2020 n. 16381 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per imposta di registro relativo a sentenza della Corte d'Appello di Napoli (12.2.2008) che disponeva il trasferimento di immobili; la ricorrente deduceva che la sentenza era stata tempestivamente trasmessa dal Cancelliere all'Agenzia delle Entrate (quindi sarebbe decorso il termine di decadenza previsto dal DPR n.131/1986, art.76, impedendo l'accertamento) e censurava inoltre la mancata indicazione del valore attribuito a ciascun bene nell'avviso e la determinazione dell'imponibile da parte dell'Ufficio sulla base del valore di mercato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui la riscossione dell'imposta relativa alla registrazione a debito di una sentenza è iniziativa e procedimento dipendenti dall'ufficio giudiziario (Cancelliere) e non dall'Amministrazione finanziaria; perciò il termine di decadenza di cui all'art.76 DPR 131/1986 non si applica e trova invece applicazione il termine di prescrizione decennale di cui all'art.78 dello stesso DPR. Di conseguenza l'avviso notificato nel 2011 relativo a sentenza depositata nel 2008 non era deceduto. Quanto alla censura sul valore, il motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza del requisito di specificità in Cassazione: la ricorrente non ha trascritto né allegato l'atto impugnato, impedendo alla Corte di verificare la motivazione della CTR. Nessuna statuizione sulle spese in favore dell'Agenzia per mancata attività difensiva; la ricorrente è tenuta al versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002, art.13, c.1‑quater.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
artt. 10, comma 1, lett. c); 13; 15; 43; 51; 52; 67; 76; 78
La Corte ha interpretato che, per le sentenze soggette a registrazione a debito, il procedimento è attivato dal Cancelliere e non dall'Amministrazione finanziaria; quindi l'istituto della decadenza ex art.76 (termine per l'azione dell'Amministrazione) non è applicabile e si applica il termine prescrizionale decennale di cui all'art.78.
Codice Civile
Richiamati dalla ricorrente riguardo alla prescrizione/decadenza, ma la Corte non ha ritenuto che tali disposizioni incidessero sull'ambito applicativo del DPR n.131/1986 nella fattispecie della registrazione a debito delle sentenze.
Legge 27 febbraio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Richiamata dalla ricorrente in relazione ai principi generali, ma non decisiva: la Corte ha giudicato irrilevante quanto prospettato in termini di decadenza, confermando l'applicazione della prescrizione decennale.
Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2002, n. 115
Norma invocata per la statuizione relativa al versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. nn. 23061/2015, 5966/2015, 21306/2008
Precedenti confermanti il principio che la registrazione a debito di una sentenza è procedimento posto in essere dal Cancelliere e non soggetto al termine di decadenza amministrativa di cui all'art.76 DPR 131/1986; tali precedenti sono richiamati per sostegno del principio applicato.
Massime di principio
- La registrazione a debito di una sentenza (imposta di registro sulla sentenza che trasferisce immobili) è procedimento che dipende dall'iniziativa e dagli atti del Cancelliere: pertanto il termine di decadenza previsto per l'attività dell'Amministrazione finanziaria (art.76 DPR 131/1986) non si applica.
- Per gli atti il cui recupero fiscale deriva dall'acquisizione della definitività del provvedimento giudiziario, si applica il termine prescrizionale decennale (art.78 DPR 131/1986); un avviso notificato entro tale termine è valido.
- Se il contribuente censura l'omessa indicazione del valore dei beni nell'avviso, in Cassazione è necessario rispettare l'onere di specificità: il ricorso deve allegare e trascrivere l'atto impugnato per consentire alla Corte la verifica della motivazione; altrimenti il motivo è inammissibile.
- In assenza di dichiarazione di valore da parte delle parti, l'Ufficio può determinare l'imponibile sulla base del valore normale/di mercato secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.
- La prova della tempestiva trasmissione della sentenza da parte del Cancelliere all'Ufficio finanziario deve risultare chiara e documentata: la sola affermazione del contribuente senza elementi idonei può non prevalere se il quadro normativo e giurisprudenziale esclude l'applicabilità della decadenza amministrativa.
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