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Legge

L.R. Toscana 36/2007

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

Normativa regionaleL.R. Toscana 36/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana 28 giugno 2007, n. 36 riscrive vari articoli della l.r. 16/2000 su competenze di Regione, comuni e USL in materia farmaceutica: pianta organica, concorsi, proiezioni, dispensari, orari, guardia farmaceutica e vigilanza. Prevede una disciplina transitoria per i procedimenti già avviati e per alcuni concorsi/assegnazioni. È in gran parte normativa di riordino oggi sostituita da successive modifiche, ma il testo fornito contiene ancora regole operative puntuali.

Modifiche alla disciplina regionale toscana su farmacie, dispensari, proiezioni e vigilanza farmaceutica

Modifiche al riordino regionale della materia farmaceutica

La legge regionale Toscana 28 giugno 2007, n. 36 interviene in modo organico sulla l.r. 16/2000, ridefinendo competenze amministrative, procedure di revisione della pianta organica, istituzione di presidi farmaceutici e disciplina di orari e guardia farmaceutica. Il provvedimento si applica esclusivamente nel territorio della Regione Toscana.

Competenze della Regione, del comune e delle aziende sanitarie

La Regione mantiene le funzioni di indirizzo e alcune decisioni amministrative centrali sulla rete farmaceutica. Alla Giunta regionale spettano la formazione e revisione della pianta organica delle farmacie su base provinciale e l’istituzione di farmacie succursali, dispensari stagionali e proiezioni. La pianta organica va rivista ogni due anni sulla base della popolazione residente certificata dal comune all’avvio del procedimento.

Al dirigente dell’ufficio regionale competente sono attribuite, tra le altre, le dichiarazioni di sedi farmaceutiche nuove o vacanti, l’indizione e gestione dei concorsi, la decadenza delle assegnazioni nei casi previsti, nonché l’approvazione dell’elenco delle farmacie in zone di confine regionale. I relativi provvedimenti sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Ai comuni spettano l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle farmacie, dei dispensari e delle farmacie succursali, la gestione provvisoria delle farmacie vacanti, i riconoscimenti e i trasferimenti di titolarità, la disciplina di orari, turni e ferie e l’applicazione di alcune sanzioni amministrative. I comuni rilasciano anche le autorizzazioni per la distribuzione all’ingrosso di medicinali, previo accertamento ispettivo dell’azienda USL.

Le aziende USL svolgono funzioni consultive, di vigilanza tecnico-amministrativa e igienico-sanitaria, di classificazione e aggiornamento delle farmacie rurali, di determinazione di indennità e contributi per farmacie rurali e dispensari, oltre ad altri provvedimenti già spettanti al medico provinciale, salvo diversa riserva di legge. Per la farmacia ospedaliera sono attribuite funzioni autonome al direttore generale dell’azienda ospedaliera.

Procedura di revisione della pianta organica e decentramento

Il procedimento di revisione della pianta organica è avviato dal dirigente regionale competente, che comunica l’avvio alle aziende USL e fissa il termine di conclusione. L’azienda USL coinvolge i comuni interessati, i quali formulano una proposta dopo avere sentito le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private, salvo il caso di semplice conferma della pianta esistente. Se il comune non provvede entro il termine, la precedente pianta organica si intende confermata.

L’azienda USL elabora l’ipotesi di revisione consultando congiuntamente comune e ordine dei farmacisti e conclude l’istruttoria entro il termine fissato. Se il termine decorre inutilmente, il dirigente regionale diffida l’USL a provvedere entro venti giorni; in difetto, svolge direttamente l’istruttoria.

Per le USL non capoluogo di provincia è previsto il coordinamento con l’USL del capoluogo, che trasmette alla Regione l’ipotesi complessiva per l’intera provincia. La medesima procedura vale anche per l’istituzione di dispensari e farmacie succursali, di norma in occasione della revisione della pianta organica.

In caso di decentramento di sedi farmaceutiche, la proposta deve individuare ambiti territoriali in cui occorre assicurare l’assistenza farmaceutica e prevedere lo scorporo di altrettante sedi da un’area più densamente servita.

Proiezioni delle sedi farmaceutiche

La proiezione è qualificata come presidio farmaceutico sussidiario della farmacia, interno alla sua sede di pertinenza, con svolgimento del normale servizio farmaceutico ma senza obbligo di laboratorio per preparazioni galeniche ex tempore.

Nei comuni fino a 12.500 abitanti, il sindaco può proporre in febbraio l’istituzione di una proiezione in presenza di particolari condizioni topografiche e viarie, purché nel centro o nucleo abitato vi siano almeno 1.000 abitanti. Tale soglia non vale per i comuni a prevalente economia turistica e per le città d’arte indicate dalla disciplina regionale richiamata.

La proposta è rivolta anzitutto al titolare della farmacia della sede interessata; se questi non accetta, si propone al titolare della farmacia più vicina. Se la seconda proposta è accettata, in sede di revisione della pianta organica il comune deve ridelimitare la sede farmaceutica, scorporando il territorio del centro o nucleo abitato servito dalla proiezione. Nelle more della nuova pianta organica la proiezione può comunque aprire.

Se la procedura non dà esito positivo, il sindaco può proporre in revisione di pianta organica l’istituzione di una nuova sede farmaceutica, anche in deroga ai criteri ordinari di legge. Con accordo tra sindaco e titolare della farmacia, la proiezione può essere autorizzata anche sotto la soglia dei 1.000 abitanti.

Nei comuni oltre 12.500 abitanti si applica invece la procedura di decentramento delle farmacie; se questa non porta al decentramento, si passa alla procedura della proiezione.

Le farmacie succursali e i dispensari farmaceutici non possono avere proiezioni. L’eventuale trasferimento dei locali della proiezione è consentito solo nell’ambito del nucleo abitato per cui è stata attivata.

Farmacie nei porti, aeroporti, stazioni e aree di servizio

La Regione può istituire, anche su istanza del comune, farmacie in specifiche infrastrutture: aeroporti civili a traffico internazionale, stazioni ferroviarie e marittime dei comuni capoluogo di provincia e aree di servizio autostradali con snodi di intersezione plurima, traffico intenso e servizi alberghieri e di ristorazione.

L’istituzione non comporta la delimitazione di una sede farmaceutica, poiché il presidio è funzionale all’infrastruttura in cui opera. Il comune autorizza l’apertura e assume la titolarità della farmacia.

Dispensari farmaceutici e trasformazione in proiezioni

Per i dispensari farmaceutici annuali non stagionali, se il fatturato SSN relativo all’anno 2004 supera 200.000 euro, la sede può essere assegnata a un farmacista indicato dal titolare del dispensario, purché idoneo in almeno un concorso per sedi farmaceutiche, in possesso di locali idonei all’interno della sede corrispondente e in grado di assicurare la continuità immediata del servizio.

Se il fatturato SSN 2004 non supera 200.000 euro, i dispensari annuali non stagionali sono trasformati in proiezioni delle farmacie da cui dipendono. In tale caso la sede farmaceutica del dispensario viene riassorbita nella sede di origine e si attivano le procedure previste per le proiezioni.

Concorso unico regionale per l’assegnazione delle sedi

Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione riservate al privato esercizio avviene tramite concorso unico regionale per titoli ed esami. Il dirigente regionale competente indice il concorso, i candidati devono indicare espressamente la sede per cui concorrono e la mancata indicazione comporta l’esclusione.

È consentito richiamare la documentazione già presentata in un precedente concorso regionale ancora non concluso. L’ammissione dei candidati avviene prima dell’inizio dei lavori della commissione esaminatrice ed è disposta dal dirigente.

La graduatoria degli idonei è approvata dal dirigente, che assegna le sedi messe a concorso e anche eventuali sedi divenute disponibili durante la procedura secondo l’ordine di graduatoria. La graduatoria ha validità di quattro anni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. I risultati sono comunicati ai sindaci e alle aziende USL interessate.

Se, all’esito del concorso, non vi siano candidati che abbiano scelto una sede o vi siano rinunce, il sindaco può attivare, dopo aver infruttuosamente esperito le procedure sulle proiezioni, specifiche intese con un titolare di farmacia pubblica o privata per garantire il servizio farmaceutico.

Commissione giudicatrice del concorso

La commissione è composta dal direttore generale della direzione regionale competente o da un delegato, da due funzionari regionali di cui almeno uno laureato in farmacia, e da due farmacisti designati di concerto tra organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private e ordini provinciali dei farmacisti, di cui uno titolare e uno esercente in farmacia aperta al pubblico.

Il direttore generale della direzione competente svolge le funzioni di presidente; un dipendente regionale fa da segretario. I componenti non istituzionali sono nominati dal dirigente regionale competente.

Vigilanza sugli esercizi commerciali che vendono farmaci

Le aziende USL esercitano la vigilanza nei reparti di vendita dei medicinali degli esercizi commerciali, con particolare riguardo alla corretta conservazione, alle scadenze e al rispetto del divieto di vendita e utilizzazione dei medicinali. In caso di irregolarità, adottano i provvedimenti previsti dalla normativa nazionale e regionale di settore.

Orari, turni di servizio e ferie

La disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie, dei dispensari stagionali, delle farmacie succursali, delle proiezioni e delle farmacie nei luoghi infrastrutturali di cui all’articolo 17-bis è fissata dal comune, sentite le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private, previo parere consultivo dei rappresentanti degli ordini professionali e acquisito il parere dei competenti uffici USL.

Il comune può autorizzare orari differenziati di apertura al pubblico; l’apertura giornaliera non può essere inferiore a quattro ore né superiore a dodici. Le ordinanze su orari e turni vanno verificate almeno ogni cinque anni.

Le farmacie urbane devono garantire almeno quaranta ore settimanali su almeno cinque giorni; le farmacie rurali almeno trentasei ore settimanali su almeno cinque giorni. Le farmacie nei centri commerciali possono adottare l’orario del centro, fermo restando il rispetto dei turni del bacino di servizio.

Per i dispensari stagionali, le proiezioni e le farmacie ex articolo 17-bis valgono regole specifiche: le prime due seguono orari funzionali al servizio reso e possono essere autorizzate a orari diversi o ridotti; le farmacie nei luoghi infrastrutturali adottano orari coerenti con i tempi della struttura ospitante.

Guardia farmaceutica

Durante la chiusura notturna, diurna, festiva e l’eventuale chiusura infrasettimanale deve essere garantita la guardia farmaceutica. Il livello minimo varia in base alla popolazione del comune:

  • fino a 12.500 abitanti: servizio a chiamata mediante reperibilità, con disponibilità del farmacista e intervento entro trenta minuti;
  • tra 12.500 e 25.000 abitanti: servizio a chiamata a battenti chiusi, con farmacista presente all’interno;
  • oltre 25.000 abitanti: servizio a chiamata a battenti aperti, con attività pari al normale orario di apertura, anche mediante sistemi che limitino l’accesso o il contatto diretto.

Nei casi di reperibilità e battenti chiusi il farmacista deve comunque evadere le ricette con urgenza espressamente indicata e le richieste improcrastinabili.

Turni e bacino di utenza della guardia farmaceutica

Il turno di guardia può riguardare territori di comuni limitrofi, anche appartenenti a province diverse, purché inseriti in un bacino omogeneo per caratteristiche territoriali e di servizio.

Possono partecipare ai turni tutte le farmacie urbane e rurali se la distanza tra le località non supera quindici chilometri; il sindaco può derogare al limite in presenza di particolari condizioni favorevoli di viabilità. In ogni caso, deve essere previsto almeno un punto di guardia farmaceutica ogni 50.000 abitanti.

Abrogazioni e soppressioni parziali

Sono abrogati gli articoli 21, 29 e 34 della l.r. 16/2000. Inoltre, in alcune disposizioni della medesima legge sono soppresse le parole richiamanti “dell’Ordine professionale e”.

Disciplina transitoria

La nuova disciplina non si applica ai procedimenti in corso derivanti dalle piante organiche già approvate dal Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della legge. Restano inoltre regolati dalle norme previgenti:

  • i provvedimenti di assegnazione o autorizzazione all’apertura delle farmacie relativi alle sedi dei concorsi già espletati nelle Province di Lucca e Arezzo;
  • i provvedimenti di dichiarazione di sedi vacanti disponibili per l’esercizio pubblico, di offerta in prelazione e di assegnazione ai comuni;
  • il termine per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura delle farmacie a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione da parte dei comuni.

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