Cassazione Penale, Ordinanza n. 11498/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di condanna pronunciata in appello e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva condannato, tra l'altro, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale, ma la Corte lo ha ritenuto del tutto generico, perché fondato su affermazioni apodittiche e privo dell'indicazione degli specifici elementi di fatto o di prova asseritamente trascurati dal giudice di merito e idonei a condurre a una decisione diversa.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma richiamata solo per individuare uno dei reati oggetto della sentenza di merito confermata in appello; la Corte di legittimità non affronta il merito della fattispecie incriminatrice.
art. 616 c.p.p.
Presuppone, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende; la decisione vi fa applicazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve in mere enunciazioni generiche o apodittiche, senza specifica confutazione della motivazione della sentenza impugnata.
- Per denunciare utilmente vizio di motivazione o violazione di legge non basta una critica astratta della decisione di merito: è necessario indicare gli specifici elementi di fatto o di prova che si assumono trascurati o mal valutati e spiegare in che modo essi avrebbero potuto condurre a una diversa decisione.
- La mancanza di specificità del motivo impedisce alla Corte di cassazione un sindacato sul merito e comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
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