Cassazione Civile, Sentenza n. 25788/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sulla qualificazione ai fini catastali delle torri di sostegno degli aerogeneratori: l'Amministrazione sosteneva che, per le caratteristiche tipologico-costruttive e la connessione al suolo, le torri dovessero essere considerate "costruzioni" e incluse nella stima catastale; la controparte sosteneva che le torri sono componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo (produzione di energia elettrica) ed escluse dalla rendita catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione. Ha affermato che il criterio decisivo è la strumentalità dell'elemento rispetto al processo produttivo e non la sua mera consistenza fisica o il fatto di essere infisso al suolo. La CTR aveva accertato in fatto che la torre è componente essenziale e funzionale dell'impianto eolico (integrata con navicella e rotore) e quindi rientra nell'esclusione prevista dall'art. 1, comma 21, L. 208/2015. Spese compensate tra le parti, con particolare considerazione per la recente evoluzione giurisprudenziale.
Norme richiamate
Legge 11 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), art. 1, comma 21
art. 1, comma 21, L. 208/2015
La norma esclude dal computo della rendita catastale macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali e strutturali al processo produttivo; l'effetto pratico è che anche elementi stabilmente infissi al suolo possono essere esclusi se strumentali al processo produttivo.
Agenzia delle Entrate, circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 (e circolare n. 2/E del 10 febbraio 2016)
circolare n. 27/E del 13/6/2016; circolare n. 2/E del 10/2/2016
L'Amministrazione aveva interpretato le torri come "costruzioni" da includere nella stima catastale in ragione delle loro caratteristiche strutturali; la Corte ha ritenuto tale interpretazione non condivisibile quando la funzione dell'elemento sia impiantistica e funzionale al processo produttivo.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
numerosi arresti (es. nn. 21462/2020, 20726/2020 e altri indicati nel testo)
La Cassazione si è orientata nel senso che l'esclusione riguarda componenti impiantistiche destinati ad attività produttive indipendentemente dalla natura strutturale o dalla rilevanza dimensionale e che il giudice di merito deve accertare la funzione effettiva dell'elemento rispetto al processo produttivo.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Riferito proceduralmente nel dispositivo: l'articolo non si applica nel caso in cui la parte soccombente sia un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, come verificato nelle spese del giudizio.
Massime di principio
- La qualificazione catastale di un elemento si determina sulla base della sua strumentalità rispetto al processo produttivo: se l'elemento è funzionale ed essenziale al processo produttivo, va considerato impiantistica ed escluso dalla rendita anche se è stabile e infisso al suolo.
- La consistenza fisica, la solidità o l'accessibilità interna dell'opera (es. torri eoliche) non sono di per sé sufficienti a qualificarla come "costruzione" imponibile: occorre valutare la funzione tecnica e il rapporto con l'impianto produttivo.
- Spetta al giudice del merito l'accertamento fattuale della funzione dell'elemento (es. relazione tecnica, descrizione costruttiva, integrazione con rotore/navicella): decisioni di merito con adeguata istruttoria sono difficili da riformare in sede di legittimità.
- In controversie analoghe è utile produrre prove tecniche (perizie, schemi funzionali, attestazioni di integrazione funzionale) per dimostrare che l'elemento è componente essenziale dell'impianto produttivo.
- Tenere conto della giurisprudenza consolidata: in caso di orientamento giurisprudenziale in evoluzione, le spese possono essere compensate e la decisione del giudice dipenderà molto dall'accertamento fattuale e dalla qualità delle prove tecniche.
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