R.R. Liguria 1/2018
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 29 DELLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007 N. 22 (NORME IN MATERIA DI ENERGIA).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in Liguria l’iscrizione dei tecnici abilitati al rilascio degli APE, la trasmissione telematica al SIAPEL, i controlli a campione e le sanzioni, nonché il catasto CAITEL, i rapporti di controllo degli impianti termici, i contributi e le ispezioni. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione e sostituisce il precedente regolamento 6/2012.
Attuazione della disciplina energetica ligure su APE e impianti termici
Disciplina ligure degli APE e degli impianti termici
Il regolamento attua l’articolo 29 della legge regionale Liguria 29 maggio 2007, n. 22 e coordina, sul territorio regionale, le regole per la certificazione energetica degli edifici e per il controllo degli impianti termici. La disciplina è stata poi aggiornata più volte, ma resta orientata a SIAPEL e CAITEL, con effetti operativi per tecnici, manutentori, responsabili di impianto, proprietari e Autorità competenti.
Ambito di applicazione e definizioni
Il provvedimento definisce:
- i criteri per l’iscrizione nell’elenco regionale dei tecnici abilitati al rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE);
- modalità e procedure di trasmissione degli APE al SIAPEL;
- verifiche a campione degli APE trasmessi;
- disposizioni attuative del D.P.R. 74/2013 sugli impianti termici;
- criteri di interconnessione tra SIAPEL e CAITEL. Per le definizioni, rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
Iscrizione nell’elenco dei certificatori energetici
Possono iscriversi nell’elenco regionale e redigere APE in Liguria i soggetti individuati dal D.P.R. 75/2013, previa istanza presentata mediante modulo online sul sito istituzionale della Regione.
L’iscrizione comporta la pubblicazione sul sito regionale dei dati obbligatori del certificatore:
- nome e cognome;
- numero di iscrizione;
- comune e provincia della sede.
L’iscrizione avviene solo dopo verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
Requisiti per l’abilitazione alla certificazione energetica
Per essere iscritti ed abilitati nel territorio ligure occorre alternativamente:
- possedere uno dei titoli previsti dal D.P.R. 75/2013, essere iscritti al relativo ordine o collegio, ove esistente, ed essere abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti;
- possedere uno dei titoli previsti dal D.P.R. 75/2013 e un attestato di frequenza con superamento dell’esame finale di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica.
Gli ordini e collegi devono comunicare alla Regione sospensione, cancellazione, decadenza, radiazione e successivo ripristino dell’iscrizione dei propri iscritti. La Regione verifica la permanenza dei requisiti per l’accesso al SIAPEL; in mancanza, l’accesso è inibito e gli APE rilasciati dopo la perdita dei requisiti sono nulli.
Trasmissione degli APE al SIAPEL e protocollazione
L’APE deve essere conforme al modello nazionale e trasmesso telematicamente al SIAPEL tramite l’applicazione regionale dedicata, in formato:
- file XML firmato digitalmente;
- file PDF corrispondente e firmato digitalmente.
I file possono essere generati con software messo gratuitamente a disposizione dalla Regione o con altro software conforme alle specifiche pubblicate sul sito regionale.
La trasmissione richiede:
- caricamento del file XML firmato;
- caricamento del file PDF firmato;
- pagamento del contributo previsto dalla legge regionale.
Dopo la trasmissione il sistema attribuisce un numero di protocollo; da quel momento l’APE non è più modificabile e diventa efficace solo dopo la protocollazione. Il SIAPEL genera una ricevuta in PDF con i dati identificativi del certificatore, dell’APE e della protocollazione, nonché le impronte dei file trasmessi.
Il tecnico deve consegnare al richiedente copia della ricevuta insieme alla copia firmata dell’APE. I cittadini possono consultare il SIAPEL solo in forma aggregata e anonima per dati statistici annuali sulle classi energetiche.
Contributo per la trasmissione dell’APE
Il pagamento del contributo è condizione necessaria per la trasmissione telematica dell’APE. Il SIAPEL consente il deposito solo dopo l’esito positivo del pagamento.
Le modalità operative sono rinviate al manuale disponibile sul sistema.
Verifica a campione degli APE
Gli APE da verificare sono estratti in misura pari ad almeno il 2% di quelli protocollati e non sostituiti nell’anno solare precedente. L’estrazione avviene in modo casuale, con sorteggio informatico, due volte l’anno:
- gennaio;
- marzo.
In ciascun sorteggio è estratto almeno il 50% degli APE oggetto di verifica; sono esclusi gli APE già sostituiti e, nel secondo sorteggio, quelli già sorteggiati nel primo.
Le verifiche sono orientate prioritariamente agli APE con classi energetiche più efficienti e a quelli con valori molto elevati dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile.
I criteri di estrazione sono contenuti nell’Allegato O. Il procedimento si avvia con comunicazione ai sensi della disciplina regionale sul procedimento amministrativo; in presenza dei presupposti, la comunicazione può avvenire con avviso sul BUR e sui siti istituzionali. Gli elenchi degli APE estratti sono pubblicati entro cinque giorni e il procedimento di verifica deve concludersi entro 180 giorni dall’estrazione.
Prima verifica sugli impianti termici collegati all’APE
Tutti gli APE estratti sono sottoposti a una prima verifica tramite il codice catasto del CAITEL, per controllare il rispetto delle prescrizioni relative ai controlli di efficienza energetica dell’impianto termico al servizio dell’edificio o unità immobiliare.
Se non risultano rispettate tali prescrizioni, l’APE conserva comunque validità fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui era prevista la prima scadenza non rispettata per i controlli di efficienza energetica. Se l’APE risulta già decaduto prima dell’estrazione, non si procede oltre e ne viene comunicata la decadenza.
Graduatoria di non conformità e ulteriori verifiche
Per gli APE non decaduti viene attribuito un punteggio di non conformità secondo l’Allegato A. Il punteggio misura le difformità dell’APE rispetto ai parametri e agli indicatori di riferimento e consente la formazione di una graduatoria in ordine decrescente.
Le graduatorie sono pubblicate sui siti istituzionali della Regione e del soggetto incaricato delle verifiche, con individuazione degli APE tramite codice identificativo.
Per l’ulteriore controllo si individua un valore soglia:
- se il punteggio è inferiore alla soglia, la verifica si chiude positivamente;
- se il punteggio è pari o superiore alla soglia, scattano le verifiche aggiuntive.
I primi trenta attestati di ogni graduatoria sopra soglia sono sottoposti a sopralluogo; gli altri sono verificati tramite richiesta di chiarimenti e documentazione al certificatore. Se i chiarimenti non arrivano o non giustificano le non conformità, si procede al sopralluogo. In caso di esito negativo, l’APE decade e si applicano le sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 192/2005; la decadenza è annotata nel SIAPEL.
Il certificatore deve conservare per almeno due anni la documentazione di input del calcolo, tra cui rilievi, dati tecnici degli impianti, documentazione fotografica e, se presente, la relazione di progetto.
Sopralluoghi per la verifica degli APE
Il sopralluogo deve essere comunicato al proprietario attuale con almeno 20 giorni di anticipo e anche al certificatore. Il proprietario deve confermare o chiedere lo spostamento almeno cinque giorni prima; il rinvio non può superare 30 giorni rispetto alla data iniziale.
Per impianti centralizzati il proprietario deve coinvolgere il responsabile dell’impianto per l’accesso ai locali tecnici; l’accesso deve essere gratuito. Gli amministratori devono collaborare fornendo gratuitamente dati e informazioni necessari.
Se il sopralluogo non può svolgersi per mancato accesso o mancata conferma, l’Autorità fissa una sola nuova data; il secondo mancato sopralluogo comporta esito negativo e decadenza dell’APE.
Il sopralluogo verifica le grandezze rilevanti ai fini del calcolo energetico. Sulla base delle valutazioni viene assegnato un punteggio di penalità, confrontato con un valore limite dell’Allegato B. Se il punteggio è sotto o uguale al limite, l’esito è positivo; se è superiore, l’esito è negativo e l’APE decade con applicazione delle sanzioni. La decadenza è annotata nel SIAPEL.
Comunicazioni, verbali e sanzioni sulle verifiche APE
L’esito della verifica e l’eventuale decadenza sono comunicati al certificatore, al proprietario attuale e, se diverso, al proprietario al momento della trasmissione dell’APE.
Se il soggetto incaricato delle verifiche accerta violazioni che comportano sanzioni amministrative, redige apposito processo verbale e lo notifica al certificatore e alla Regione, competente all’irrogazione. Per l’applicazione delle sanzioni regionali si applica la legge regionale 45/1982.
Impianti termici: CAITEL e accesso al catasto
Il CAITEL è reso disponibile sul sito regionale per installatori, manutentori, autorità competenti e tecnici certificatori.
Per compilare, aggiornare e trasmettere libretti di impianto e rapporti di controllo di efficienza energetica, ogni installatore e manutentore accede con credenziali univoche. Il legale rappresentante della ditta di manutenzione presenta domanda mediante il modulo dell’Allegato C.
Ogni impianto è identificato da un codice catasto automatico, che deve comparire su tutti i documenti e le comunicazioni relativi all’impianto. Il CAITEL consente anche al responsabile di impianto di consultare i propri dati.
Dal 21 febbraio 2018 gli operatori devono accatastare gli impianti da loro manutenuti o installati entro il termine previsto dall’articolo 18, comma 1, decorrente dal primo intervento o dalla installazione, e comunicare senza indugio al responsabile il codice catasto, correggendo eventuali dati incongruenti.
Compiti del responsabile dell’impianto termico
L’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione spettano al responsabile dell’impianto, che può delegare un terzo responsabile.
Il terzo responsabile deve informare l’Autorità competente, utilizzando il modello dell’Allegato D:
- entro 10 giorni lavorativi dalla delega;
- entro 2 giorni lavorativi dalla revoca o rinuncia;
- entro i due giorni lavorativi successivi alla decadenza prevista dal D.P.R. 74/2013, nonché per variazioni della consistenza o titolarità dell’impianto.
L’inadempimento è sanzionato con multa amministrativa da 100 a 450 euro.
Il responsabile dell’impianto deve inoltre:
- consegnare la documentazione dell’impianto all’avente causa in caso di trasferimento dell’immobile;
- inviare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in caso di disattivazione totale o parziale, entro 30 giorni, secondo l’Allegato E, allegandone copia al libretto;
- inviare la dichiarazione di avvenuto adeguamento nei casi previsti, entro 30 giorni, secondo l’Allegato F;
- in caso di riattivazione, richiedere l’intervento del manutentore, far verificare il funzionamento e inviare al CAITEL un nuovo rapporto di controllo, senza contributo se il rapporto è ancora valido;
- consentire l’ispezione e firmare per presa visione il rapporto di prova.
Il nuovo responsabile, anche se subentra a un rapporto con terzo responsabile, deve comunicare il subentro entro 30 giorni mediante l’Allegato G. Le Autorità competenti aggiornano il CAITEL con i contenuti delle dichiarazioni D, E e G.
Manutenzione, controlli e obblighi degli installatori/manutentori
Il controllo e la manutenzione devono essere svolti secondo il D.P.R. 74/2013 e il D.M. 37/2008. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, l’accatastamento e la trasmissione dei rapporti possono essere effettuati solo da soggetti con specifici requisiti tecnici e certificazioni FER e FGAS.
Se non è possibile risalire alla data di installazione di un generatore, il manutentore deve inserire la data di costruzione; se è noto solo l’anno, si usa convenzionalmente il 1° gennaio di quell’anno; in mancanza di ogni dato, si usa il 1° gennaio 1900.
L’installatore deve redigere la dichiarazione di conformità per nuovi impianti o ristrutturazioni; per la sola sostituzione di componenti rilevanti, la dichiarazione riguarda le parti modificate.
Installatore o manutentore devono indicare per iscritto al responsabile:
- le operazioni di controllo e manutenzione necessarie;
- la frequenza con cui devono essere eseguite.
Devono inoltre aggiornare il libretto di impianto a ogni intervento. La violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal d.lgs. 192/2005, previa diffida dell’Autorità competente.
Controllo di efficienza energetica degli impianti termici
Sono soggetti a controllo di efficienza energetica:
- gli impianti di climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale non inferiore a 10 kW;
- gli impianti di climatizzazione estiva con potenza termica utile nominale non inferiore a 12 kW.
Il controllo si svolge secondo il D.P.R. 74/2013 e le cadenze dell’Allegato H. Al termine, il manutentore redige e firma in duplice copia il rapporto di controllo; il responsabile ne trattiene una copia da allegare al libretto.
Per alcuni impianti a gas, teleriscaldamento e ciclo frigorifero entro 100 kW, l’accertamento del rapporto inviato dal manutentore sostituisce l’ispezione.
Il rapporto deve essere trasmesso in digitale al CAITEL. La trasmissione oltre i termini comporta sanzione amministrativa da 100 a 900 euro nei confronti del manutentore o installatore.
Trasmissione del rapporto di controllo al CAITEL e contributi
Il rapporto va trasmesso:
- entro la fine del secondo mese successivo alla data del controllo;
- entro 2 giorni lavorativi se il rapporto segnala un’anomalia che rende l’impianto non idoneo per motivi di sicurezza.
La trasmissione è subordinata al pagamento dei contributi regionali e dell’Autorità competente. Il responsabile deve esibire, su richiesta, la ricevuta del pagamento; in caso di mancata esibizione può essere diffidato.
La trasmissione si considera completata solo con la protocollazione del rapporto da parte della Regione; la ricevuta è disponibile nel CAITEL. Se pagamento e protocollazione avvengono nei termini dell’Allegato H, il rapporto è valido. Se il manutentore ha pagato il contributo, ma non protocolla, la Regione può trasmettere d’ufficio il rapporto.
La Regione assegna a ciascuna impresa accreditata un “borsellino elettronico” per il pagamento dei contributi. In caso di mancato riversamento del contributo, l’Autorità intima protocollazione e versamento e applica la sanzione prevista dalla legge regionale.
Durante la validità di un rapporto è possibile trasmettere ulteriori rapporti senza nuovo contributo; in caso di sostituzione del generatore di calore va comunque trasmesso un nuovo rapporto, senza contributo se restano ferme le condizioni del gruppo omogeneo.
Programmazione delle ispezioni sugli impianti termici
Le Autorità competenti effettuano accertamenti e ispezioni per verificare l’osservanza delle norme sul contenimento dei consumi energetici. La programmazione è orientata con priorità a:
- impianti non accatastati o senza rapporto nei termini, oppure con criticità emerse in accertamento;
- ispezioni annuali sul 5% degli impianti più anziani di 15 anni tra quelli indicati dalla norma;
- ispezioni annuali sul 2% degli impianti della stessa categoria con anzianità inferiore a 15 anni;
- ispezioni biennali sul 100% degli impianti a combustibile liquido o solido oltre 100 kW;
- ispezioni quadriennali sul 100% delle macchine frigorifere oltre 100 kW;
- ispezioni quadriennali sul 100% degli impianti a gas oltre 100 kW e di quelli a combustibile liquido o solido tra 20 e 100 kW;
- ispezioni quadriennali sul 100% degli impianti di micro-cogenerazione e cogenerazione di qualunque potenza elettrica.
Svolgimento delle ispezioni e conseguenze
L’ispezione riguarda gli impianti di climatizzazione invernale da almeno 10 kW e estiva da almeno 12 kW e comprende verifica di efficienza, corretto dimensionamento e consulenza su possibili interventi migliorativi.
L’Autorità comunica l’ispezione al responsabile con almeno 15 giorni di anticipo. Il responsabile può confermare o chiedere un solo rinvio; la nuova data non può superare 60 giorni dalla prima.
Per agevolare l’ispezione il responsabile può delegare una persona maggiorenne, farsi assistere dal manutentore e deve mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta. L’ispettore deve presentarsi con tessera di riconoscimento e non può ricevere somme di denaro.
L’ispettore verifica generalità, documenti, corretta conduzione dell’impianto e condizioni di funzionamento anche mediante misure strumentali. Compila il rapporto di prova, lo consegna al responsabile e lo trasmette in digitale al CAITEL.
Il rendimento di combustione deve rispettare i valori minimi dell’Allegato M. Se l’ispezione rileva carenze documentali o manutentive, il responsabile è diffidato a regolarizzare entro 30 giorni; il mancato adeguamento comporta la sanzione del d.lgs. 192/2005. Se invece il rapporto era valido ma non trasmesso nei termini per colpa del manutentore, la sanzione da 100 a 900 euro colpisce quest’ultimo.
Se il sopralluogo non è possibile per disattivazione o inesistenza dell’impianto, la circostanza viene annotata. In caso di rifiuto a firmare, l’ispettore annota il rifiuto. Se la mancata ispezione dipende dal responsabile, è fissata una nuova data con addebito spese; la seconda mancata ispezione comporta sanzione e comunicazioni agli enti competenti, salvo forza maggiore.
Ispezioni con addebito e casi specifici
Le ispezioni con addebito si applicano nei casi in cui:
- il rapporto trasmesso indichi rendimento inferiore ai limiti o anomalia tale da rendere l’impianto non idoneo;
- si tratti di impianto non accatastato;
- si tratti di impianto accatastato senza rapporto nei termini, o trasmesso dopo febbraio dell’anno successivo al controllo;
- l’ispezione sia richiesta da un condomino o da altro soggetto interessato.
L’importo forfettario del rimborso spese è stabilito nell’Allegato N ed è aggiornabile dalla Giunta regionale. Se durante l’ispezione non emergono anomalie, il costo resta a carico di chi ha richiesto il controllo.
Adeguamento delle anomalie e sostituzione del generatore
Se il rendimento di combustione è sotto i limiti, il responsabile deve intervenire entro 30 giorni. Il manutentore deve poi inviare al CAITEL, entro 30 giorni dall’adeguamento, un nuovo rapporto che attesti il rientro nei limiti. Il mancato invio comporta una nuova ispezione con addebito.
Se l’impianto non può essere ricondotto nei limiti con manutenzione, il generatore deve essere sostituito entro 180 giorni dalla data dell’ispezione e, entro lo stesso termine, devono essere aggiornati i dati del generatore e trasmesso un nuovo rapporto.
Per impianti non regolarizzati o non sostituiti nei termini si applicano le sanzioni del d.lgs. 192/2005; se la mancata trasmissione del nuovo rapporto è imputabile al manutentore/installatore, si applica la sanzione da 100 a 900 euro.
Se si riscontrano difformità tali da rendere l’impianto non idoneo, l’ispettore prescrive l’adeguamento: i lavori vanno eseguiti entro 30 giorni, prorogabili di altri 30 per motivate ragioni tecniche, procedurali o autorizzative. Dopo l’intervento va inviata la dichiarazione di cui all’Allegato F e, se dovuta, la relazione di conformità. Se gli interventi non vengono eseguiti, si applica la sanzione amministrativa prevista dal d.lgs. 192/2005.
In caso di pericolo immediato, l’ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell’impianto e informa Autorità competente, Comune e, se del caso, distributore del gas. La riattivazione è possibile solo dopo i lavori necessari e il rilascio della dichiarazione di conformità.
Se emergono generatori mai manutenuti e privi di rapporti, il responsabile deve regolarizzare entro 30 giorni, richiedendo l’aggiornamento della scheda e l’invio del rapporto. Le difformità diverse da quelle più gravi sono segnalate al settore competente del Comune.
Relazione biennale delle Autorità competenti
Ogni due anni le Autorità competenti trasmettono alla Regione una relazione sulle caratteristiche, sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici del territorio, con riferimento alle ispezioni del biennio e alle sanzioni irrogate. La relazione contiene anche una rendicontazione analitica dei contributi di competenza.
Interconnessione tra SIAPEL e CAITEL
L’interconnessione tra i due sistemi serve a collegare gli APE agli impianti termici registrati nel CAITEL a servizio dell’edificio o dell’unità immobiliare oggetto dell’APE e a controllare il rispetto degli adempimenti del responsabile dell’impianto.
Il collegamento avviene tramite il codice catasto dell’impianto termico, che il certificatore deve riportare nell’APE. I dati tecnici dell’impianto e quelli dell’edificio/unità immobiliare devono essere confrontabili. Il dirigente competente può aggiornare i criteri di interconnessione.
Disposizioni transitorie, modifiche agli allegati, abrogazioni e decorrenza
La Giunta regionale può modificare i contenuti degli allegati del regolamento. In prima applicazione, i sorteggi per il controllo a campione degli APE si svolgono nei mesi di febbraio e aprile.
Dal giorno di entrata in vigore del regolamento è abrogato il regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6, e cessano di avere efficacia le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014, n. 1673.
Il regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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