L.R. Liguria 1/2018
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 29 DELLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007 N. 22 (NORME IN MATERIA DI ENERGIA).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento ligure disciplina l’iscrizione dei tecnici abilitati al rilascio degli APE, la trasmissione e verifica a campione degli attestati nel SIAPEL, nonché gestione, controlli e ispezioni degli impianti termici nel CAITEL. Prevede contributi, sanzioni, interconnessione tra archivi e abroga il precedente regolamento del 2012.
Attuazione della disciplina regionale ligure su APE, SIAPEL, CAITEL e impianti termici
Disciplina attuativa regionale su APE, SIAPEL, CAITEL e impianti termici
Il regolamento, applicabile in Regione Liguria, attua la normativa regionale in materia di energia disciplinando sia la certificazione energetica degli edifici sia il catasto degli impianti termici. Definisce requisiti dei certificatori, modalità di trasmissione e controllo degli APE, oltre a esercizio, manutenzione, ispezioni e contributi relativi agli impianti termici.
Ambito di applicazione e definizioni
Il provvedimento stabilisce:
- i criteri per l’iscrizione nell’elenco regionale dei tecnici abilitati al rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE);
- le procedure di trasmissione degli APE al SIAPEL;
- i controlli a campione sugli APE trasmessi;
- le disposizioni attuative del D.P.R. 74/2013 sugli impianti termici;
- i criteri di interconnessione tra SIAPEL e CAITEL. Per le definizioni si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente.
Iscrizione dei tecnici abilitati all’APE
Possono iscriversi all’elenco regionale i soggetti individuati dal D.P.R. 75/2013. L’iscrizione avviene tramite istanza on line sul sito istituzionale regionale, nella sezione dedicata alla certificazione energetica, previa verifica dei requisiti.
L’iscrizione comporta la pubblicazione sul sito regionale dei dati obbligatori del certificatore:
- nome e cognome;
- numero di iscrizione;
- comune e provincia della sede del certificatore.
Requisiti per operare come certificatore energetico
Per essere iscritti e abilitati alla redazione degli APE nel territorio ligure occorre alternativamente:
- possedere uno dei titoli previsti per i professionisti tecnici dal D.P.R. 75/2013, essere iscritti all’ordine o collegio professionale ove previsto e risultare abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti;
- possedere uno dei titoli previsti per i soggetti non iscritti ad albi professionali e aver frequentato con esito positivo specifici corsi di formazione per la certificazione energetica.
Gli ordini e collegi professionali devono comunicare alla Regione sospensione, cancellazione, decadenza, radiazione ed eventuale ripristino dell’iscrizione. La Regione verifica il permanere dei requisiti per consentire l’accesso al SIAPEL; in caso negativo l’accesso è inibito e gli APE rilasciati dopo la perdita dei requisiti sono nulli.
Trasmissione degli APE al SIAPEL
L’APE deve essere conforme al modello ministeriale vigente e trasmesso telematicamente al SIAPEL in formato:
- file XML;
- file PDF corrispondente, entrambi compilati e firmati digitalmente dal certificatore.
Il tecnico può generare i file con il software gratuito regionale oppure con altro software conforme alle specifiche pubblicate dalla Regione. Per trasmettere l’APE deve:
- caricare il file XML firmato digitalmente;
- caricare il PDF firmato digitalmente;
- pagare il contributo previsto dalla legge regionale.
Dopo la trasmissione:
- viene attribuito un numero di protocollo;
- l’APE non è più modificabile;
- il documento resta disponibile sul SIAPEL per il tecnico;
- il SIAPEL genera una ricevuta PDF con i dati identificativi del certificatore, codice e anno dell’APE, protocollo e impronte dei file trasmessi.
L’APE diventa efficace solo dopo la protocollazione. Se occorre sostituire un APE protocollato, la sostituzione avviene tramite funzione dedicata del SIAPEL. Il tecnico deve consegnare al richiedente la ricevuta e la copia firmata dell’APE. I cittadini possono consultare in forma aggregata e anonima i dati statistici annuali sulle classi energetiche presenti nella banca dati.
Contributo per la trasmissione dell’APE
Il pagamento del contributo è condizione necessaria per la trasmissione telematica dell’APE. Il tecnico accede all’applicazione dedicata per effettuare il pagamento; il SIAPEL consente la trasmissione solo dopo l’esito positivo dell’operazione. Le modalità operative sono disciplinate da manuale disponibile sul sistema.
Controlli a campione sugli APE
Ogni anno sono sottoposti a verifica almeno il 2% degli APE protocollati e non sostituiti nell’anno solare precedente. Gli attestati sono estratti in modo casuale tramite sorteggi informatici, con priorità verso:
- gli APE che riportano classi energetiche più efficienti;
- gli APE con valori molto elevati dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile.
I sorteggi si svolgono due volte l’anno, in gennaio e marzo; in ciascun sorteggio viene estratto almeno il 50% del campione complessivo. Sono esclusi gli APE già sostituiti e, nella seconda estrazione, quelli già sorteggiati nella prima.
La Regione comunica l’avvio del procedimento di verifica e pubblica gli elenchi degli APE estratti. Il termine di conclusione del procedimento è di 180 giorni dall’estrazione.
Graduatoria di non conformità e verifiche documentali
A ciascun APE estratto e non decaduto è assegnato un punteggio di non conformità secondo l’allegato A. Sulla base di tale punteggio viene formata una graduatoria decrescente, pubblicata sui siti istituzionali della Regione e del soggetto incaricato delle verifiche.
Un valore soglia, determinato secondo l’allegato A, distingue gli APE che superano la prima fase da quelli che si considerano positivamente verificati.
Gli APE validi con punteggio inferiore al valore soglia hanno esito positivo e la verifica si conclude. Gli APE con punteggio pari o superiore al valore soglia sono assoggettati a ulteriori controlli:
- i primi 30 di ciascuna graduatoria sono sottoposti a sopralluogo;
- gli altri sono oggetto di richiesta di chiarimenti e/o documentazione al certificatore;
- se chiarimenti e documenti non sono forniti nei termini, o non giustificano le difformità, si procede al sopralluogo.
Il certificatore deve conservare per almeno due anni la documentazione di supporto ai calcoli dell’APE e metterla a disposizione su richiesta del soggetto verificatore.
Sopralluoghi per la verifica degli APE
Il sopralluogo è comunicato al proprietario attuale con almeno 20 giorni di anticipo, e contestualmente al certificatore. Il proprietario deve confermare la disponibilità o chiedere una modifica della data almeno 5 giorni prima; il rinvio non può superare 30 giorni rispetto alla data originaria.
Per impianti centralizzati, il proprietario deve avvisare il responsabile dell’impianto per consentire l’accesso ai locali tecnici; l’accesso è gratuito. Gli amministratori di condominio devono collaborare fornendo gratuitamente le informazioni necessarie.
Se il sopralluogo non è possibile, il soggetto verificatore fissa una sola nuova data. Il secondo mancato accesso o la seconda mancata conferma equivalgono a esito negativo e comportano la decadenza dell’APE.
Il sopralluogo rileva le grandezze più significative dell’APE; sulla base dell’allegato B viene attribuito un punteggio di penalità. Se il punteggio è inferiore o uguale al limite, l’esito è positivo; se lo supera, l’esito è negativo. In caso di esito negativo l’APE decade e si applicano le sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 192/2005. La decadenza è annotata sul SIAPEL.
Comunicazioni sugli esiti delle verifiche APE
L’esito della verifica e l’eventuale decadenza dell’APE sono comunicati dal responsabile del procedimento al certificatore, al proprietario attuale e, se diverso, al proprietario al momento della trasmissione dell’APE.
Sanzioni e processo verbale per le violazioni in materia APE
Quando il soggetto incaricato delle verifiche accerta violazioni sanzionabili, redige apposito processo verbale che viene notificato al certificatore e alla Regione, competente all’irrogazione delle sanzioni. Per l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni regionali si applica la legge regionale sulle sanzioni amministrative pecuniarie.
CAITEL: accesso, accatastamento e gestione degli impianti termici
Il CAITEL è reso disponibile sul sito regionale per installatori, manutentori, autorità competenti e soggetti abilitati alla certificazione energetica.
Per compilare, aggiornare e trasmettere libretti d’impianto e rapporti di controllo, nonché per la dichiarazione di cui all’allegato specifico, installatori e manutentori accedono con credenziali univoche. Il legale rappresentante della ditta di manutenzione deve presentare domanda secondo il modulo dell’allegato C per ottenere l’accesso.
Ogni impianto è identificato da un codice catasto assegnato automaticamente dal sistema e da riportare su tutti i documenti e comunicazioni. Il CAITEL consente anche ai responsabili di impianto di consultare i dati dei propri impianti.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento, i manutentori o installatori devono accatastare gli impianti da loro manutenuti o installati entro il termine previsto dall’articolo 18, comma 1, decorso dal primo intervento o dall’installazione. Devono inoltre comunicare senza indugio al responsabile il codice catasto e verificare la congruità degli eventuali dati già presenti nel sistema.
Compiti del responsabile dell’impianto termico
L’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell’impianto, nonché il rispetto delle norme di efficienza energetica, spettano al responsabile dell’impianto, che può delegarle a un terzo responsabile.
Il terzo responsabile deve informare l’autorità competente, usando il modello dell’allegato D:
- entro 10 giorni lavorativi dalla delega ricevuta;
- entro 2 giorni lavorativi da revoca o rinuncia;
- entro i 2 giorni lavorativi successivi alla decadenza prevista dal D.P.R. 74/2013 e per variazioni della consistenza o titolarità dell’impianto.
In caso di inadempimento si applica la sanzione amministrativa prevista dalla legge regionale.
Il responsabile dell’impianto deve inoltre:
- consegnare all’avente causa la documentazione dell’impianto in caso di trasferimento dell’immobile;
- inviare la dichiarazione sostitutiva per disattivazione totale o parziale entro 30 giorni;
- inviare la dichiarazione di avvenuto adeguamento nei casi previsti entro 30 giorni;
- in caso di riattivazione, richiedere l’intervento del manutentore e trasmettere un nuovo rapporto di controllo senza contributo se ancora valido;
- consentire le ispezioni e firmare il rapporto di prova.
Il nuovo responsabile deve comunicare il subentro entro 30 giorni. Le autorità competenti aggiornano il CAITEL con le dichiarazioni relative a delega, disattivazione e subentro.
Manutenzione, controlli e obblighi di installatori e manutentori
Gli impianti termici devono essere controllati e mantenuti secondo il D.P.R. 74/2013 e il D.M. 37/2008. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, accatastamento e trasmissione del rapporto sono effettuati da soggetti in possesso dei requisiti professionali, delle certificazioni FER e FGAS richieste.
Se non è nota la data di installazione di generatori, caldaie o macchine frigorifere, il manutentore usa la data di costruzione; in mancanza anche di questa, si applica la data convenzionale del 1° gennaio 1900.
L’installatore deve redigere la dichiarazione di conformità per nuovi impianti o ristrutturazioni e consegnarne copia al responsabile. Per la sostituzione di componenti rilevanti, la dichiarazione riguarda solo le parti modificate.
Installatore o manutentore devono inoltre definire per iscritto, facendo sottoscrivere la documentazione al responsabile:
- le operazioni di controllo e manutenzione necessarie;
- la frequenza con cui vanno eseguite;
- l’aggiornamento del libretto ad ogni intervento.
La violazione di tali obblighi comporta sanzione amministrativa previa diffida a provvedere entro 30 giorni dall’ispezione.
Controllo di efficienza energetica e trasmissione al CAITEL
Sono soggetti a controllo di efficienza energetica:
- gli impianti di climatizzazione invernale di potenza utile nominale non inferiore a 10 kW;
- gli impianti di climatizzazione estiva di potenza utile nominale non inferiore a 12 kW.
Il controllo si svolge secondo il D.P.R. 74/2013 e con le cadenze dell’allegato H. Al termine, il manutentore redige in duplice copia il rapporto di controllo; il responsabile lo sottoscrive per presa visione e ne conserva una copia con il libretto.
Per alcune tipologie di impianti a gas, teleriscaldamento e ciclo frigorifero entro determinate potenze, l’accertamento del rapporto inviato dal manutentore sostituisce l’ispezione.
La trasmissione al CAITEL deve avvenire entro la fine del secondo mese successivo al controllo, oppure entro 2 giorni lavorativi se il rapporto segnala un’anomalia di sicurezza. Il rapporto può essere trasmesso solo dopo il pagamento dei contributi. La trasmissione si completa con la protocollazione regionale e la ricevuta è resa disponibile sul CAITEL. Il pagamento e la protocollazione nei termini attribuiscono validità al rapporto.
Se la manutenzione subentra a un’altra impresa e vi sono rapporti compilati ma non trasmessi dalla precedente, la Regione intima alla vecchia ditta di provvedere o cancellare i rapporti entro 5 giorni lavorativi; decorso inutilmente il termine, la Regione cancella d’ufficio i rapporti o protocolla quelli pagati ma non trasmessi.
Contributi per CAITEL, controlli e ispezioni
È previsto un contributo alla Regione per la gestione e l’adeguamento del CAITEL e un contributo all’autorità competente per accertamenti e ispezioni. Gli importi variano in base a potenza e tipologia dell’impianto e sono indicati nell’allegato I.
Il pagamento è effettuato dal manutentore per conto del responsabile, contestualmente alla trasmissione del rapporto, secondo le scadenze dell’allegato H. Ogni impresa accreditata sul CAITEL dispone di un borsellino elettronico da caricare con l’importo necessario. In caso di mancato riversamento del contributo, l’autorità competente intima la protocollazione e il versamento e applica sanzione amministrativa.
Durante la validità di un rapporto, ulteriori rapporti possono essere trasmessi senza nuovo contributo; il riferimento per il successivo invio resta l’ultimo rapporto per cui il contributo è stato versato. In caso di sostituzione del generatore di calore occorre comunque trasmettere un nuovo rapporto, senza contributo se vi è continuità nelle condizioni del gruppo omogeneo.
Programmazione delle ispezioni sugli impianti termici
Le autorità competenti effettuano accertamenti e ispezioni per il rispetto delle norme sul contenimento dei consumi energetici. Le ispezioni sono programmate con priorità per:
- impianti non accatastati;
- impianti accatastati senza rapporto nei termini o con criticità emerse;
- impianti con più di 15 anni, con percentuali annuali distinte in base alla tipologia;
- impianti più recenti della stessa categoria;
- impianti a combustibile liquido o solido oltre 100 kW;
- macchine frigorifere oltre 100 kW;
- generatori a gas oltre 100 kW e generatori a combustibile liquido o solido tra 20 e 100 kW;
- impianti di microcogenerazione e cogenerazione di qualunque potenza elettrica.
Svolgimento delle ispezioni
Le ispezioni riguardano gli impianti termici sopra determinate soglie di potenza. L’Autorità competente comunica l’ispezione al responsabile con almeno 15 giorni di anticipo, indicando giorno e fascia oraria. Il responsabile può confermare la disponibilità o chiedere una sola modifica della data; la nuova data non può superare 60 giorni dalla prima.
Il responsabile può delegare un maggiorenne di fiducia, farsi assistere dal manutentore e deve mettere a disposizione la documentazione dell’impianto. L’ispettore deve esibire tessera di riconoscimento, rilevare la documentazione e le condizioni di funzionamento, effettuare misurazioni, compilare il rapporto di prova, consegnarne copia e trasmetterne la versione digitale al CAITEL.
Il rendimento di combustione deve rispettare i valori limite dell’allegato M. Se l’impianto non ha rapporto valido o non sono state eseguite le manutenzioni, il responsabile è diffidato a regolarizzare entro 30 giorni; in difetto si applicano le sanzioni previste. Se la mancata trasmissione del rapporto è imputabile al manutentore, si applica a quest’ultimo la sanzione regionale.
Se l’impianto è disattivato o inesistente, la circostanza è annotata. In caso di rifiuto di firmare il rapporto, l’ispettore ne dà atto. Se la seconda ispezione non può essere eseguita per causa del responsabile, si applica la sanzione e i soggetti competenti vengono informati; non si applica la sanzione in caso di forza maggiore documentata.
Ispezioni con addebito e gestione delle irregolarità
Sono ispezionati con addebito dei costi anche:
- gli impianti non accatastati;
- gli impianti accatastati senza rapporto nei termini, o con trasmissione oltre febbraio dell’anno successivo, salvo addebito al manutentore se il responsabile esibisce la documentazione richiesta;
- le ispezioni richieste da un condomino utilizzatore o da altro soggetto interessato.
L’importo forfettario del rimborso spese è stabilito nell’allegato N. Se durante l’ispezione non emergono anomalie, l’onere ricade su chi ha richiesto il controllo.
Adeguamento delle anomalie e sostituzione dei generatori
Se il rendimento di combustione è inferiore ai limiti, il responsabile deve intervenire entro 30 giorni. Il manutentore deve poi trasmettere al CAITEL, entro 30 giorni dall’adeguamento, un nuovo rapporto. Se non viene trasmesso, è disposta una nuova ispezione con addebito.
Se l’adeguamento non è possibile con la manutenzione, il generatore deve essere sostituito entro 180 giorni dalla data dell’ispezione; entro lo stesso termine va aggiornato il dato identificativo e trasmesso un nuovo rapporto.
Se dall’ispezione emerge che gli interventi prescritti non sono stati eseguiti, si applica la sanzione al responsabile. Se invece l’adeguamento è avvenuto ma la mancata trasmissione del nuovo rapporto è imputabile al manutentore o installatore, si applica a quest’ultimo la sanzione regionale.
In caso di difformità tali da rendere l’impianto non idoneo all’utilizzo, l’ispettore prescrive gli interventi, concedendo 30 giorni prorogabili di ulteriori 30 per motivate ragioni. Dopo gli interventi il responsabile trasmette la dichiarazione di adeguamento e, se prevista, la relazione di conformità. Se non lo fa, viene eseguita una nuova ispezione con addebito.
In presenza di pericolo immediato, l’ispettore prescrive la disattivazione tempestiva dell’impianto e informa autorità e Comune; per impianti a gas di rete è informata anche la distributrice. La riattivazione è consentita solo dopo i lavori di messa a norma e il rilascio della dichiarazione di conformità.
Se si riscontrano generatori o impianti mai manutenuti e senza alcun rapporto inviato, si prescrive la regolarizzazione entro 30 giorni, con aggiornamento della scheda e trasmissione del rapporto. Difformità diverse da quelle disciplinate sono segnalate al settore competente del Comune.
Relazione biennale sulle ispezioni
Le autorità competenti trasmettono ogni due anni alla Regione una relazione sulle caratteristiche, sull’efficienza e sulla manutenzione degli impianti nel proprio territorio, con particolare riferimento alle ispezioni svolte nell’ultimo biennio, alle sanzioni irrogate e alla rendicontazione dei contributi.
Interconnessione tra SIAPEL e CAITEL
L’interconnessione tra i due sistemi informatici serve a collegare gli APE agli impianti termici registrati nel CAITEL a servizio dell’edificio o unità immobiliare oggetto dell’APE e a consentire il controllo degli adempimenti degli impianti termici.
Il collegamento avviene tramite il codice catasto dell’impianto, riportato sull’APE dal certificatore. I dati tecnici dell’impianto e quelli identificativi dell’edificio/unità immobiliare devono essere confrontabili. I criteri tecnici possono essere aggiornati dal dirigente competente.
Disposizioni transitorie, modifiche agli allegati e abrogazioni
La Giunta regionale può modificare i contenuti degli allegati con proprio provvedimento.
In sede di prima applicazione, i sorteggi per i controlli APE si svolgono a febbraio e aprile invece che a gennaio e marzo.
Con l’entrata in vigore del regolamento è abrogato il precedente regolamento regionale del 2012 e cessano di avere efficacia le disposizioni della deliberazione di Giunta regionale del 2014 sugli impianti termici.
Entrata in vigore
Il regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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