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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20467/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il motivo non si confrontava con un vizio di legittimità, ma tendeva a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, attività preclusa in cassazione quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione adeguata. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado: da un lato aveva dichiarato non doversi procedere per il reato indicato al capo E3 per difetto di querela, dall'altro aveva ridotto la pena inflitta. L'unico motivo dedotto lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la decisione sarebbe stata in contrasto con il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte di cassazione ha però ritenuto che le censure fossero in realtà di merito, perché dirette a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie; ha ritenuto invece immune da vizi la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato la perizia antropometrica e antroposomatica, le dichiarazioni del perito e il riconoscimento immediato effettuato dalla polizia giudiziaria già a conoscenza dell'imputato.

Norme richiamate

  • oltre ogni ragionevole dubbio

    È richiamato come parametro di valutazione della responsabilità, ma la Corte ne esclude la violazione perché la motivazione di appello è ritenuta adeguata e sorretta da elementi probatori congruamente valutati.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una diversa lettura delle prove e una rivalutazione del merito.
  • La motivazione della sentenza di appello è insindacabile in cassazione quando sia logicamente coerente e sorretta da elementi probatori specifici, come perizie, dichiarazioni tecniche e riconoscimenti effettuati in fase immediata dei fatti.
  • La dedotta violazione del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non è configurabile se la decisione di merito ha spiegato in modo adeguato perché gli elementi acquisiti consentano di affermare la responsabilità dell'imputato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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